§ 41.9.54 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758.
Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:05/06/1965
Numero:758


Sommario
Art. 1.      E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino [...]
Art. 2.      In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1, qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di [...]
Art. 3.      Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini [...]
Art. 4.      Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato [...]
Art. 5.      Nei confronti del personale che alla data da cui ha effetto il presente decreto sia in servizio in una delle posizioni previste dal precedente art. 4 e che sia titolare di una pensione per i [...]
Art. 6.      In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere [...]
Art. 7.      E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale indiretta o di riversibilità conseguita per servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle [...]
Art. 8.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonchè nei confronti dei titolari di pensione o [...]
Art. 9.      Salvo il disposto del precedente art. 5, tutte le disposizioni vigenti in materia di cumulo di una pensione o di un assegno equivalente non privilegiati con un trattamento di attività, in [...]
Art. 10.      Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966


§ 41.9.54 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758.

Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 10 luglio 1965, n. 170)

 

     Art. 1.

     E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di Regioni, di Provincie, di Comuni o di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di Enti parastatali, di Enti o Istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni o dagli Enti suindicati.

     All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio prestato nel rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del primo rapporto di impiego.

     Nulla è innovato per quanto attiene al divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.

 

          Art. 2.

     In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1, qualora sia ammessa la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio ai fini del trattamento di quiescenza, il personale interessato può optare per tale ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dalle relative norme. La domanda di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto; il termine decorre dalla data da cui ha effetto il presente decreto per coloro che siano in servizio alla data stessa.

     Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

     All'atto della cessazione del nuovo rapporto, compete il trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme relative all'ultimo impiego. Tale trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato in dipendenza del precedente servizio.

     Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

 

          Art. 3.

     Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto nè ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 1; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.

 

          Art. 4.

     Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.

     Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di:

     a) riammissione in servizio di personale civile;

     b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di truppa titolare di pensione per il precedente servizio militare;

     c) immissione nell'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di dette categorie di militari;

     d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;

     e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente da incaricato;

     f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di cui al precedente art. 1, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego, rispettivamente, con lo Stato o con gli Enti stessi.

     Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

     Al termine del nuovo servizio è liquidato il trattamento di quiescenza secondo il disposto del terzo comma dell'art. 2.

 

          Art. 5.

     Nei confronti del personale che alla data da cui ha effetto il presente decreto sia in servizio in una delle posizioni previste dal precedente art. 4 e che sia titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente all'ammissione nell'attuale posizione di impiego, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dall'art. 4 del presente decreto.

     L'opzione deve essere esercitata entro il 31 agosto 1966.

 

          Art. 6.

     In tutti i casi di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiore a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

 

          Art. 7.

     E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale indiretta o di riversibilità conseguita per servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle Amministrazioni o degli Enti indicati nell'art. 1, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonchè nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 1, siano a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria o fondi istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

     Le disposizioni del presente decreto non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 9.

     Salvo il disposto del precedente art. 5, tutte le disposizioni vigenti in materia di cumulo di una pensione o di un assegno equivalente non privilegiati con un trattamento di attività, in relazione ai servizi indicati nell'art. 1, o nei casi di cui al primo comma dell'art. 8, sono abrogati ad eccezione di quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1.

     Nulla è innovato per quanto attiene ai trattamenti di quiescenza privilegiati.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966.