§ 93.4.148 - Legge 28 marzo 1968, n. 374.
Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:28/03/1968
Numero:374


Sommario
Art. 1.      L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il [...]
Art. 2.      L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma [...]
Art. 3.      Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il [...]
Art. 4.      I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 100 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della [...]
Art. 5.      Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma [...]
Art. 6.      Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento [...]
Art. 7.      E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 40 [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge


§ 93.4.148 - Legge 28 marzo 1968, n. 374. [1]

Programma di costruzioni e di opere per un importo di 100 miliardi di lire in conto della seconda fase del piano decennale autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 12 aprile 1968, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare esecuzione ad un programma di costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio, delle linee e degli impianti della rete per l'importo di 100 miliardi in conto di quello di 700 miliardi previsto per la seconda fase del piano decennale di opere e costruzioni di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211.

     Il suddetto importo di 100 miliardi sarà destinato:

     a) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento del materiale rotabile;

     b) per miliardi 50 al rinnovamento, riclassamento, potenziamento e ammodernamento degli impianti di armamento, degli altri impianti fissi e delle attrezzature di esercizio, con priorità per le opere già in fase di avanzata esecuzione, la cui produttività è legata al loro completamento.

 

          Art. 2.

     L'Azienda delle ferrovie dello Stato, per la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente, è autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma indicata nell'articolo stesso, regolando i conseguenti pagamenti in modo da non superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel Titolo II - Spese in conto capitale - del bilancio della stessa azienda, in ragione di:

     lire 10 miliardi nell'esercizio 1969;

     lire 60 miliardi nell'esercizio 1970;

     lire 30 miliardi nell'esercizio 1971.

 

          Art. 3.

     Il programma di costruzioni e opere di cui all'art. 1 sarà approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

     Il programma può essere articolato in piani parziali, redatti distintamente per i due settori di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e approvati nelle stesse forme di cui al precedente comma.

     Le eventuali variazioni al programma saranno pure approvate nelle stesse forme.

     Con la relazione concernente lo stato di avanzamento del piano decennale prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 27 aprile 1962, n. 211, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione al Parlamento anche dello stato di avanzamento dell'esecuzione del programma oggetto della presente legge.

 

          Art. 4.

     I fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 100 miliardi saranno provveduti con mutui da contrarre secondo le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

 

          Art. 5.

     Le rate di ammortamento in conto capitale dei mutui da contrarre in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno, pertanto, iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'azienda ferroviaria.

 

          Art. 6.

     Le operazioni di mutuo di cui al precedente art. 4 e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni tributo, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

 

          Art. 7.

     E' fatto obbligo all'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare una quota della spesa di cui all'art. 1, almeno fino alla concorrenza della somma di lire 40 miliardi, a costruzioni ed opere per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento dei mezzi d'esercizio e degli impianti ferroviari dell'Italia meridionale e insulare.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere di cui all'art. 1, per un importo di almeno 40 miliardi, è riservata, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti loro occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.