| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione | 
| Capitolo: | 93.4 ferrovie | 
| Data: | 27/04/1955 | 
| Numero: | 395 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° [...] | 
| Art. 2. L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal decreto del Presidente [...] | 
| Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa [...] | 
| Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | 
§ 93.4.78 - D.P.R. 27 aprile 1955, n. 395.
Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli assuntori delle Ferrovie dello Stato.
(G.U. 18 maggio 1955, n. 114)
Agli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti che percepiscono una retribuzione non inferiore allo stipendio iniziale del personale esecutivo di grado 14° ferroviario, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 a fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo nella misura di lire cinquemila mensili nette.
Per gli assuntori e dipendenti degli assuntori che percepiscono una retribuzione inferiore al suddetto stipendio, l'assegno integrativo è stabilito in proporzione al rapporto fra detto stipendio e la retribuzione da essi percepita.
     L'assegno integrativo di cui al precedente articolo non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, e, al pari dell'assegno integrativo previsto dal 
     Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del 
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa l'eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.