§ 93.4.69 - Legge 20 luglio 1952, n. 1053.
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:20/07/1952
Numero:1053


Sommario
Art. 1.      L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di [...]
Art. 3.      Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà [...]


§ 93.4.69 - Legge 20 luglio 1952, n. 1053.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 14 agosto 1952, n. 188)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente:

     "In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

     Tale recupero sarà effettuato:

     1) per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

     2) per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi; in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.” [1]

 

          Art. 2.

     Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.

     Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore della presente legge per i sussidiari già sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292.

 

          Art. 3.

     Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora.

     Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente art. 2, all'Amministrazione ferroviaria farà carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.


[1]  Comma così modificato dall'art. 31 della L. 27 luglio 1967, n. 658.