§ 93.4.39 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292.
Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:12/04/1946
Numero:292


Sommario
Art. 1.      Il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325, è abrogato
Art. 2.      La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è abolita
Art. 3.      L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti sussidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 ed il 1° gennaio 1945, [...]
Art. 4.      La designazione degli agenti da sistemare a ruolo sarà fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti e nelle quali [...]
Art. 5.      La sistemazione a ruolo nella posizione di stabile avrà la decorrenza, agli affetti di anzianità e carriera, dal 1° dicembre 1938 se a tale data gli interessati avranno [...]
Art. 6.      I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945; per coloro però che per effetto del decreto [...]
Art. 7.      I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo
Art. 8.  [2]
Art. 9.      Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa nazionale per la [...]
Art. 10.      Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 20 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto [...]
Art. 11.      Gli articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10
Art. 12.      Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera [...]
Art. 13.      Per i sussidiari che passano a ruolo l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo nella qualifica rivestita alla data della nomina a ruolo con le norme [...]


§ 93.4.39 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292. [1]

Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 16 maggio 1946, n. 113)

 

 

     Art. 1.

     Il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 325, è abrogato.

 

          Art. 2.

     La categoria dei sussidiari nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è abolita.

     Sono soppressi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Negli articoli 1, 14, 15, 23 e 24 del citato regolamento è soppressa la parte riguardante gli agenti sussidiari.

 

          Art. 3.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a sistemare a ruolo gli agenti sussidiari, presenti in servizio fra il 1° dicembre 1938 ed il 1° gennaio 1945, che a quest'ultima data abbiano compiuto almeno un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza e che non siano ritenuti demeritevoli.

     Nel computo di cui sopra dovrà essere escluso il servizio eventualmente prestato prima del compimento del 18° anno di età.

     Tale trattamento dovrà essere fatto anche a coloro che interruppero il servizio ferroviario per quello militare, purchè non abbiamo fatto parte di formazioni della cosiddetta repubblica sociale e precisamente:

     se richiamati o trattenuti sotto le armi, il periodo trascorso come militari in tale qualità sarà computato agli effetti della anzianità di servizio e la nomina verrà loro conferita dalla decorrenza normale che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio, dopo però avere effettuato le giornate di presenza sopra richieste; se militari di leva, il periodo di servizio ferroviario effettuato anteriormente alla chiamata alle armi si riallaccerà a quello prestato dopo il congedo dal servizio militare, considerando pure utile agli effetti della anzianità di servizio quello militare eventualmente prestato nella posizione di trattenuto. Anche per questi la sistemazione a ruolo è subordinata alla effettuazione delle giornate di presenza sopra richieste.

     Sarà esaminata caso per caso la posizione di coloro che interruppero il servizio ferroviario perchè deportati dai tedeschi o per prendere parte alla guerra di liberazione.

     Coloro che abbiano compiuto un anno di servizio anche dopo il 1° gennaio 1945, ma non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno pure sistemati a ruolo, se, oltre ad essere ritenuti non demeritevoli, siano reduci dalla guerra 1940-1945 o dalla guerra di liberazione, reduci dalla prigionia o deportazione, orfani di guerra o di agenti ferroviari, oppure che abbiano dimostrato particolare attaccamento al servizio e attitudine alle mansioni cui furono adibiti.

 

          Art. 4.

     La designazione degli agenti da sistemare a ruolo sarà fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti e nelle quali saranno compresi i rappresentanti del personale.

     Gli agenti non designati per la sistemazione saranno licenziati.

 

          Art. 5.

     La sistemazione a ruolo nella posizione di stabile avrà la decorrenza, agli affetti di anzianità e carriera, dal 1° dicembre 1938 se a tale data gli interessati avranno compiuto almeno due anni di servizio con 600 giornate di effettiva presenza.

     Per i rimanenti la nomina in prova decorrerà dal compimento di un anno di servizio con 300 giornate di effettiva presenza, il passaggio a stabile decorrerà dal compimento di un altro anno di servizio con altre 300 giornate di effettiva presenza.

     Per coloro che non abbiano compiuto nei periodi di cui innanzi le 300 giornate di effettiva presenza, la nomina in prova o a stabile decorrerà dal compimento di tale presenza.

     La posizione di coloro che sono già stati nominati stabili in base all'art. 20 del regolamento del personale sarà regolarizzata agli effetti di anzianità e carriera in relazione ai criteri di cui innanzi, ma la decorrenza della nomina a stabile ai detti effetti non potrà essere anteriore al 1° dicembre 1938.

 

          Art. 6.

     I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto avranno una decorrenza non anteriore al 1° luglio 1945; per coloro però che per effetto del decreto interministeriale 23 aprile 1944, n. 274, del cosiddetto governo della repubblica sociale, hanno già goduto il trattamento del personale di ruolo, le somme eventualmente riscosse in più non saranno recuperate.

 

          Art. 7.

     I sussidiari sistemati a ruolo in forza del presente decreto sono iscritti al fondo pensioni dalla data della nomina a ruolo.

     Le ritenute per il fondo pensioni si inizieranno dal mese successivo a quello della cessazione dell'assicurazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     Il capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni.

     Il servizio prestato precedentemente alla nomina a ruolo è riconoscibile o riscattabile ai sensi e con le norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

 

          Art. 8. [2]

     In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

     Tale recupero sarà effettuato:

     1) per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità o natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

     2) per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi; in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 9.

     Quando occorra provvedere al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale o alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, tale ricupero sarà effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio in un periodo di tempo che non dovrà superare la metà di quello di assicurazione ai predetti enti.

 

          Art. 10.

     Per gli agenti già sistemati a ruolo nella posizione di stabile, in base all'art. 20 del regolamento del personale e successivamente regolarizzati in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, la metà del capitale liquidato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà incamerato dal Fondo pensioni; della rimanente metà la quota proporzionale al periodo di retrodatazione della stabilità, arrotondando ad anni interi la frazione di anno e considerati come 10 gli anni di assicurazione, viene pure incamerata dal fondo pensioni e la residua quota viene utilizzata di ufficio per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai sensi e con le norme dell'art. 1 del regio decreto 2590/1923.

     L'eventuale periodo di servizio non di ruolo non riconosciuto di ufficio potrà essere riconosciuto o riscattato a domanda ai sensi e con le norme dei citati articoli 1 e 2 del regio decreto 2590/1923.

     Sono pertanto revocati, a tutti gli effetti, nei riguardi dei predetti agenti, i provvedimenti adottati in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 20 del regolamento del personale.

 

          Art. 11.

     Gli articoli 8 e 9 sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 10.

 

          Art. 12.

     Gli agenti sistemati in base al presente decreto sono iscritti d'ufficio all'opera di previdenza dalla data di decorrenza della nomina a ruolo. Le ritenute per l'opera medesima afferenti al periodo intercorrente fra la data di nomina a ruolo ed il 1° luglio 1945, da calcolarsi sulla base degli stipendi effettivamente riscossi nel periodo suddetto, saranno ricuperate in tante rate mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.

     Per gli agenti già sistemati a ruolo in base all'art. 20 del regolamento del personale e regolarizzati, in base all'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, le ritenute per l'opera di previdenza da ricuperare debbono intendersi riferibili al periodo compreso fra la data della nuova sistemazione a ruolo a quella precedentemente assegnata.

     Nel caso di cessazione dal servizio prima che l'agente abbia saldato il debito di cui sopra, le quote residue verranno ricuperate sull'indennità di buonuscita.

 

          Art. 13.

     Per i sussidiari che passano a ruolo l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo nella qualifica rivestita alla data della nomina a ruolo con le norme stabilite dall'art. 2 del regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1262.

     Le qualifiche conseguite successivamente alla data predetta saranno confermate nella posizione di ruolo con la stessa decorrenza già stabilita nella posizione di sussidiario.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 luglio 1952, n. 1053.

[3]  Comma abrogato dall'art. 31 della L. 27 luglio 1967, n. 658.