§ 92.1.16 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432.
Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:02/05/1957
Numero:432


Sommario
Art. 1.      In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita [...]
Art. 2.      In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, [...]
Art. 3.      Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il [...]
Art. 4.      Le copie e i certificati relativi ad atti, dichiarazioni, denunzie o documenti formati o ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, [...]
Art. 5.      Per l'esecuzione di operazioni su titoli di credito e per la liquidazione o il pagamento di somme comunque dovute dalla pubblica Amministrazione a creditori o aventi [...]
Art. 6.      Il cognome spettante a tutti gli effetti al figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato con l'attribuzione del [...]
Art. 7.      Il figlio naturale che, a norma del 3°, 4° e 6° comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla [...]
Art. 8.      Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore prima dell'adozione o dell'affiliazione, che si sia avvalso della facoltà prevista dal sesto comma dell'art. 186 del [...]
Art. 9.      Le disposizioni del presente decreto e dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione [...]


§ 92.1.16 - D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432.

Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

(G.U. 24 giugno 1957, n. 156)

 

 

     Art. 1.

     In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro.

 

          Art. 2.

     In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata.

 

          Art. 3.

     Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.

 

          Art. 4.

     Le copie e i certificati relativi ad atti, dichiarazioni, denunzie o documenti formati o ricevuti prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, saranno rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni con l'indicazione del luogo e della data di nascita e senza quella della paternità e maternità quando il luogo e la data di nascita già risultino dagli originali ovvero quando gli interessati, nel richiedere la copia o il certificato, provvedano ad esibire idonea documentazione.

     Le pubbliche Amministrazioni, nella formazione d'ufficio di atti in base alle risultanze di atti, dichiarazioni, denunzie o documenti già in loro possesso, debbono sostituire all'indicazione della paternità e della maternità quella del luogo e della data di nascita, quando tali indicazioni risultino già dagli originali ovvero quando gli interessati abbiano provveduto ad esibire idonea documentazione.

 

          Art. 5.

     Per l'esecuzione di operazioni su titoli di credito e per la liquidazione o il pagamento di somme comunque dovute dalla pubblica Amministrazione a creditori o aventi diritto che risultino, secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, indicati con la paternità e la maternità, la pubblica Amministrazione, ove sia assolutamente necessario per l'identificazione, ha facoltà di richiedere all'interessato l'esibizione, insieme al documento di riconoscimento, dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita formato nel modo previsto dall'art. 3.

 

          Art. 6.

     Il cognome spettante a tutti gli effetti al figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante è, durante la minore età e fino a quando, divenuto maggiorenne, non si sia avvalso della facoltà prevista dal sesto comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, quello dell'adottante o dall'affiliante. Se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi il cognome spettante al figlio naturale è quello del marito.

 

          Art. 7.

     Il figlio naturale che, a norma del 3°, 4° e 6° comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, intenda far constare la sua qualità di figlio adottivo o di affiliato, deve farne domanda all'ufficiale dello stato civile presso il quale si trova il registro in cui è contenuto l'atto di nascita.

     L'ufficiale dello stato civile deve, nei tre giorni successivi alla presentazione della domanda, trasmetterla al Procuratore della Repubblica proponendo il testo dell'annotazione.

     Il Procuratore della Repubblica, se riconosce fondata la domanda, dispone, dopo aver stabilito il testo dell'annotazione, che essa sia fatta in modo uniforme sui due registri originali dello stato civile.

 

          Art. 8.

     Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore prima dell'adozione o dell'affiliazione, che si sia avvalso della facoltà prevista dal sesto comma dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 586, e dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, aggiunge al cognome spettantegli prima dell'adozione o dell'affiliazione quello dell'adottante o dell'affiliante.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del presente decreto e dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, entrano in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.