§ 92.1.14 - Legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:31/10/1955
Numero:1064


Sommario
Art. 1.      L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa
Art. 2.      L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della [...]
Art. 3.      Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita
Art. 4.  [1]
Art. 5.  [2]


§ 92.1.14 - Legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

(G.U. 19 novembre 1955, n. 267)

 

     Art. 1.

     L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

     1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

     2) in tutti i documenti di riconoscimento.

 

          Art. 2.

     L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

 

          Art. 3.

     Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

 

          Art. 4. [1]

     [Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

     "Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

     Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.]

 

          Art. 5. [2]

     [Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.

     Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.]


[1] Articolo sostituito dall'art. unico della L. 3 febbraio 1963 n. 51 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.