§ 8.1.13 - D.L. 5 luglio 1971, n. 429.
Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imposte industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:05/07/1971
Numero:429


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 8.1.13 - D.L. 5 luglio 1971, n. 429. [1]

Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imposte industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

(G.U. 6 luglio 1971, n. 168).

 

Art. 1.

     A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, è elevato per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data [2].

     Lo sgravio contributivo previsto dall'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 con le modificazioni di cui al primo comma del presente articolo, a favore delle aziende industriali ed artigiane ubicate nei territori meridionali, è prorogato, con le procedure e modalità di cui allo stesso articolo, fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980.

     Con successivo provvedimento legislativo sarà determinato l'importo delle somme che, a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere versate in favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS, a partire dal 1973.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1971, n. 589.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 4 agosto 1971, n. 589.