§ 8.1.B - Legge 4 agosto 1971, n. 589.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:04/08/1971
Numero:589


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la [...]


§ 8.1.B - Legge 4 agosto 1971, n. 589. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

(G.U. 13 agosto 1971, n. 204)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.