§ 88.2.73 - D.M. 29 settembre 1998, n. 391.
Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:29/09/1998
Numero:391


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autorizzazione
Art. 4.  Elenco delle sale cinematografiche
Art. 5.  Procedimento di autorizzazione
Art. 6.  Efficacia dell'autorizzazione
Art. 7.  Decadenze
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali


§ 88.2.73 - D.M. 29 settembre 1998, n. 391.

Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

(G.U. 12 novembre 1998, n. 265)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

     2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:

     a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;

     b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:

     a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

     b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

     c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

     d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

     2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è effettuato con riferimento a quelli assentiti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

 

          Art. 3. Autorizzazione

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:

     a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;

     b) aria condizionata e riscaldamento;

     c) cassa automatica;

     d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri;

     e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.

     2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:

     a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza superiore a 150 posti;

     b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi multisala nella loro totalità, ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.

     4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.

     5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto previsto dal comma 3.

     6. Per due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi in province sprovviste di sale superiori a 1.300 posti, ubicati nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore a 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa è rilasciata.

 

          Art. 4. Elenco delle sale cinematografiche

     1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione statistica e di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi su base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative all'esercente, e alle relative variazioni.

     2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, ovvero i comuni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, l'apertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 5. Procedimento di autorizzazione

     1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 1 devono contenere le indicazioni relative al soggetto richiedente e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare le successive variazioni.

     2. Le domande devono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo, al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredate dalla seguente documentazione:

     a) una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica, ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia, la determinazione assunta sul progetto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché le eventuali determinazioni positive concordate nella conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, con particolare riferimento al numero di posti assentiti;

     b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, comprovante:

     1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;

     2) la distanza dalla più vicina sala cinematografica, ove necessario;

     3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'articolo 3, comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti;

     4) il numero degli abitanti ed il numero dei posti, presenti nella regione, nonché il numero dei residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo quelli compresi in complessi multisala, esistenti nel medesimo territorio;

     c) nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, atto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con il quale l'interessato si obbliga al rispetto delle condizioni ivi previste;

     d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, dichiarazione di chiusura di altra sala, con indicazione del numero dei posti cessati dall'esercizio.

     3. La istanza, con la documentazione allegata, è sottoposta, rispettando l'ordine cronologico di ricezione, al parere della commissione apertura sale cinematografiche, prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

     4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro venti giorni dal termine di cui al comma 3.

     5. Le modifiche della titolarità della gestione della sala autorizzata, ed ogni altra variazione interessante l'autorizzazione, sono comunicate al Dipartimento dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

     6. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, l'efficacia dell'autorizzazione può essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni necessarie per l'ottenimento del provvedimento, al fine di svolgere i conseguenti accertamenti.

 

          Art. 6. Efficacia dell'autorizzazione

     1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro diciotto mesi decorrenti dalla medesima data.

     2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori possono richiedere una proroga, di durata non superiore a tre mesi, mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

     3. Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di proroga.

 

          Art. 7. Decadenze

     1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività.

     2. La inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed è comunicata al comune.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 1994 recante: "Determinazione dei criteri per la concessione della autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994, e 13 maggio 1996, di modifica del precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, sono abrogati.

     2. Per i procedimenti di autorizzazione, iniziati prima del 29 gennaio 1998, relativi a complessi con capienza superiore a 1.300 posti, per i quali vi sia stato, entro la predetta data, il rilascio del parere preliminare, già previsto dai decreti indicati al comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata sulla base della previgente disciplina, salvo il rispetto della riserva dei posti di cui all'articolo 3, comma 3, ed a condizione che il relativo procedimento si completi entro il 31 marzo 1999.