§ 87.10.4 - Legge 12 agosto 1993, n. 310.
Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.10 società tipiche
Data:12/08/1993
Numero:310


Sommario
Art. 1.      1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente
Art. 3.      1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del [...]
Art. 4.      1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni"
Art. 5.      1. L'articolo 2493 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo [...]
Art. 8.      1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonchè il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura [...]
Art. 9.      1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo [...]


§ 87.10.4 - Legge 12 agosto 1993, n. 310.

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.

(G.U. 20 agosto 1993, n. 195)

 

     Art. 1.

     1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

     “L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".

     2. All'articolo 2479 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente:

     “Art. 2479-bis (Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte). - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario".

 

          Art. 3.

     1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.

 

          Art. 4.

     1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni".

     2. All'articolo 2435 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonchè dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente".

 

          Art. 5.

     1. L'articolo 2493 del codice civile è sostituito dal seguente:

     “Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'articolo 2435".

 

          Art. 6.

     1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

     “I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante".

 

          Art. 7.

     1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato [1].

     1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta [2].

     2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

          Art. 8.

     1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonchè il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


[1] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il testo previgente del comma 1 recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta."

[2] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304, a decorrere dal 1° gennaio 2007.