§ 82.1.173 - D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.
Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:09/11/2005
Numero:304


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni
Art. 2.  Modificazioni all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle questure.
Art. 3.  Consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare
Art. 4.  Trasmissione periodica delle trascrizioni


§ 82.1.173 - D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.

Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).

(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 26;

     Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2005;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente in data 28 giugno e 26 luglio 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Soppressione dell'obbligo di comunicazione ai comuni

     1. L'articolo 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

     2. Nell'articolo 47, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 21, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppresso il periodo: «l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale».

 

     Art. 2. Modificazioni all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell'obbligo di comunicazione alle questure.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, è sostituito dai seguenti:

     «1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.

     1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.».

 

     Art. 3. Consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare

     1. Il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, stipulano una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare, come disciplinata dal decreto in data 10 ottobre 1992 del Ministro delle finanze e del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 16 dicembre 1992.

 

     Art. 4. Trasmissione periodica delle trascrizioni

     1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.