§ 87.8.2 - D.M. 5 novembre 1998, n. 437.
Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.8 società quotate
Data:05/11/1998
Numero:437


Sommario
Art. 1.  Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
Art. 2.  Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio
Art. 3.  Pubblicità delle proposte di deliberazione


§ 87.8.2 - D.M. 5 novembre 1998, n. 437. [1]

Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.

(G.U. 18 dicembre 1998, n. 295)

 

     Art. 1. Termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 2, per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è aumentato a trenta giorni.

     2. Il medesimo termine è di venti giorni nei casi di convocazione dell'assemblea a norma degli articoli 2367, 2449, secondo comma, del codice civile, e dell'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 

          Art. 2. Assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio

     1. Le assemblee da tenersi in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono convocate mediante avviso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 2366, primo comma, del codice civile, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e trasmesso a due agenzie di stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

 

          Art. 3. Pubblicità delle proposte di deliberazione

     1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle società indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.