§ 87.8.10 - D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.8 società quotate
Data:18/06/2012
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Modifiche al libro V, capo V, del codice civile
Art. 2.  Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Disposizioni finali


§ 87.8.10 - D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

(G.U. 2 luglio 2012, n. 152)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31;

     Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al libro V, capo V, del codice civile

     1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione»;

     b) al secondo comma, le parole: «, diverse dalle società cooperative,» sono soppresse.

     2. Al primo comma dell'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonchè dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.».

     3. All'articolo 2376 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     «Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.».

     4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, le parole: «dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione»;

     b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.»;

     c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».

 

     Art. 2. Modifiche alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;

     b) alla lettera c) le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-bis, comma 2,»;

     c) alla lettera m) le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-sexies,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-sexies, comma 4,»;

     d) dopo la lettera o) è inserita la seguente:

     «o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;

     e) alla lettera p) le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma».

     2. All'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: «rinviare» è sostituita dalla seguente: «demandare»;

     b) la parola: «demandate» è sostituita dalla seguente: «delegate»;

     c) dopo le parole: «della Consob» è inserita la seguente: «esercitata».

     3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «La vigilanza sulle società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;

     b) dopo le parole: «possono chiedere alle società» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».

     4. All'articolo 83-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «documenti»;

     b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».

     5. La rubrica dell'articolo 83-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».

     6. All'articolo 83-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non può esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi».

     7. All'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purchè le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.»;

     c) al comma 4, le parole: «fissata per l'assemblea in prima convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nel comma 2, ultimo periodo» e le parole: «entro il successivo termine indicato nello statuto delle società indicate nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»;

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».

     8. All'articolo 83-novies, comma 1, lettera g), le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-octies» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies».

     9. All'articolo 83-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «ed f), e» sono sostituite dalle seguenti: «, f) e g),» e dopo le parole: «dell'articolo 83-duodecies» sono inserite le seguenti: «nonchè, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «su supporto informatico» sono aggiunte le seguenti: «in un formato comunemente utilizzato»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.».

     10. All'articolo 83-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea»;

     b) al comma 2, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalla seguente: «pervengono»;

     c) al comma 3, dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» è inserita la seguente: «almeno»;

     d) al comma 4, dopo le parole: «a disposizione dei soci» sono inserite le seguenti: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».

     11. Dopo l'articolo 83-duodecies è inserito il seguente:

 

     «Art. 83 terdecies. Pagamento dei dividendi

     1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.» [1].

     12. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «rappresentati da titoli» sono sostituite dalle seguenti: «cartolari».

     13. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «titoli» è sostituita dalla seguente: «documenti».

 

     Art. 3. Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-ter è abrogato.

     2. All'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonchè con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «mediante voto di lista»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'avviso di convocazione reca:

     a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare;

     b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

     1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonchè, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

     2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonchè le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

     3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

     4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

     c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

     d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

     d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

     e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;

     f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.».

     3. All'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e le parole: «sulle materie» sono sostituite dalle seguenti: «su ciascuna delle materie»;

     b) al comma 3 le parole: «proposte concernenti le» sono soppresse e le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico».

     4. All'articolo 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-bis e 125-ter, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

     a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

     b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;

     c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.».

     5. L'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purchè l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.».

     6. L'articolo 126-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 126 bis. Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

     1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

     2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

     3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

     4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

     5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.».

     7. L'articolo 127-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 127 ter. Diritto di porre domande prima dell'assemblea

     1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

     1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

     2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

     3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.» [2].

     8. All'articolo 127-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «e comunque non inferiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale»;

     b) al comma 2, le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società» sono sostituite dalle seguenti: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società»;

     c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonchè le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.

     4-ter. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.».

     9. All'articolo 135 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «individuate nel codice civile» sono inserite le seguenti: «e nel presente decreto».

     10. L'articolo 135-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 135 bis. Disciplina delle società cooperative

     1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-bis, nonchè il comma 4, lettera b), numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera c), del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-bis, 127-ter e 127-quater.

     2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

     3. Il termine previsto dall'articolo 126-bis, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni.».

     11. Gli articoli 135-ter, 135-quater, 135-quinquies, 135-sexies, 135-septies e 135-octies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

     12. All'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «facoltà di indicare» sono inserite le seguenti: «uno o più»;

     b) al comma 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.»;

     d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonchè i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.».

     13. All'articolo 135-decies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.»;

     b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole».

     14. All'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» sono sostituite dalle seguenti: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,»;

     b) al comma 3, le parole: «del socio» sono soppresse;

     c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»;

     d) al comma 5, le parole: «delle condizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni indicate».

     15. All'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «il soggetto» sono inserite le seguenti: «, compreso l'emittente,».

     16. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.».

     17. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola: «CONSOB» è sostituita dalla seguente: «Consob»;

     b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;».

     18. All'articolo 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «ovvero dagli amministratori della società» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione»;

     b) al comma 2-bis, le parole: «da parte degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione»;

     c) al comma 3 le parole: «in terza convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «in terza o unica convocazione».

     19. All'articolo 147-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,»;

     b) le parole: «chiamata a» sono sostituite dalle seguenti: «convocata per».

     20. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonchè il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonchè la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.»;

     b) al comma 1-bis dopo le parole: «la data dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,».

     21. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finchè questa non abbia deliberato.».

 

     Art. 4. Abrogazioni

     1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437, è abrogato.

 

     Art. 5. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

     2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

     3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [3].


[1] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 luglio 2012, n. 155.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 5 luglio 2012, n. 155.

[3] Comma aggiunto con Avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 5 luglio 2012, n. 155.