§ 86.15.3 - D.Lgs.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.
Semplificazione di alcuni servizi delle opere pie e dei manicomi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:02/12/1915
Numero:1847


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge del 17 luglio 1890, n. 6972, sono modificati come segue:
Art. 2.      Gli articoli 82, 113, lettera e, e 125, sesto comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono modificati come segue:
Art. 3.      All'articolo 31 del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con r. d. 5 febbraio 1891, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      Nell'art. 35 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, sono soppresse le parole "oltre i singoli consigli comunali".
Art. 5.      Dopo l'art. 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è aggiunto il seguente nuovo articolo:
Art. 6.      Gli articoli 23 e 56 del regolamento 16 agosto 1909, n. 615, sono modificati come segue:
Art. 7.      Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.


§ 86.15.3 - D.Lgs.Lgt. 2 dicembre 1915, n. 1847.

Semplificazione di alcuni servizi delle opere pie e dei manicomi.

(G.U. 10 gennaio 1916, n. 6).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 20, 26, 62, 80 e 92 della legge del 17 luglio 1890, n. 6972, sono modificati come segue:

     A) all'art. 20 è sostituito il seguente: "Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che abbiano una rendita netta superiore alle lire 10.000, devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

     "Le amministrazioni delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, fermo l'obbligo della compilazione annuale del conto consuntivo nei termini e modi suindicati, debbono formare il bilancio preventivo ogni triennio. Qualunque modificazione occorresse introdurre nel bilancio durante il triennio, per circostanze straordinarie sopravvenute, dovrà essere approvata dalla commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

     "Agli effetti del presente articolo si considererà come primo bilancio preventivo triennale quello del 1915".

     B) Nel capoverso dell'art. 26 alle parole "La giunta provinciale amministrativa" sono sostituite le altre: "Il prefetto".

     C) Al primo ed al secondo comma dell'art. 62 sono sostituiti i seguenti:

     "L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, sulle proposte:

     "a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità o del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

     "b) dell'amministrazione interessata o dei rispettivi consigli comunali o congregazioni di carità o del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna due o più comuni della stessa provincia;

     "c) dell'amministrazione interessata o dei rispettivi consigli comunali o congregazioni di carità o dei consigli provinciali, se l'istituzione concerna due o più comuni di diverse province.

     "Assunta da uno dei corpi locali sopraindicati l'iniziativa di una riforma, la proposta relativa deve essere comunicata, per il parere, agli altri corpi, salvi i casi di cui alle lettere b e c, nei quali è sufficiente che la proposta sia comunicata all'amministrazione interessata ed ai consigli provinciali, quando l'iniziativa non sia stata assunta dall'una o dall'altra di essi.

     "Se un'istituzione estenda la beneficenza al territorio dell'intero Stato, le proposte possono farsi tanto dalla amministrazione dell'ente che dal ministero dell'interno.

     "Sopra tutte le dette proposte la commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, alla tutela della quale è soggetta l'istituzione, deve dare il suo parere motivato".

     D) Dopo il secondo comma dell'art. 80 è aggiunto il seguente:

     "Nelle controversie di cui alla lettera a la giunta provinciale amministrativa si pronuncia con la composizione indicata nell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle attribuzioni giurisdizionali della giunta provinciale amministrativa approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 639, e con la procedura prescritta nell'art. 125 del regolamento amministrativo per l'esecuzione della presente legge.

     "La decisione della giunta è emessa in camera di consiglio, senza ministero di avvocato, e viene redatta su carta libera".

     E) Nell'art. 92 sono soppressi il terzo comma e le parole: "Nell'uno e nell'altro caso" del quarto comma.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 82, 113, lettera e, e 125, sesto comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono modificati come segue:

     a) nell'art. 82 sono soppressi il secondo ed il terzo comma;

     b) alla lettera e dell'art. 113 sono aggiunte, in fine, le parole: "o, in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc.";

     c) al sesto comma dell'art. 125 sono sostituiti i due seguenti:

     "La giunta provinciale amministrativa ed il ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario.

     Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare all'autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso".

 

          Art. 3.

     All'articolo 31 del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con r. d. 5 febbraio 1891, n. 99, è aggiunto il seguente comma:

     "In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica".

 

          Art. 4.

     Nell'art. 35 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, sono soppresse le parole "oltre i singoli consigli comunali".

 

          Art. 5.

     Dopo l'art. 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

     "Il decreto del presidente del tribunale non è richiesto per gli alienati stranieri, i quali vengano licenziati dal manicomio per essere rimpatriati, giusta le convenzioni vigenti coi governi esteri".

 

          Art. 6.

     Gli articoli 23 e 56 del regolamento 16 agosto 1909, n. 615, sono modificati come segue:

     a) nell'art. 23, primo comma, alle parole: "avere compiuti ventun'anni se maschi, e diciotto se femmine", sono sostituite le seguenti: "aver compiuti i diciott'anni";

     b) nell'art. 23, secondo comma, alle parole: "infermiere minorenni", sono sostituite le seguenti: "infermieri minorenni";

     c) nell'art. 56, in fine, sono aggiunte le parole: "nonché al ministero dell'interno".

 

          Art. 7.

     Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.