§ 86.11.50 - D.L. 15 settembre 1990, n. 262 .
Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:15/09/1990
Numero:262


Sommario
Art. 1.      1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non [...]
Art. 2.      1. I mutui indicati nell'art. 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del [...]
Art. 2 bis.  [2]
Art. 3.      1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario [...]
Art. 4.      1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 86.11.50 - D.L. 15 settembre 1990, n. 262 [1] .

Misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990.

(G.U. 20 settembre 1990, n. 220)

 

 

     Art. 1.

     1. La maggiore spesa sanitaria di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, non coperta con le operazioni di finanziamento ivi previste, è finanziata mediante ulteriori operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti del 20 per cento e del 25 per cento da assumere, rispettivamente, entro gli anni 1990 e 1991 da parte delle regioni e delle province autonome con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni, durata e modalità stabilite ai sensi della predetta disposizione.

     2. I mutui di cui al comma 1, che possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito anche in deroga alle loro norme statutarie, sono versati in unica soluzione sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato e sono trasferiti agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

 

          Art. 2.

     1. I mutui indicati nell'art. 1, comma 1, da assumere entro l'anno 1990, possono essere concessi, in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili.

     2. Le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo devono contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

     3. I mutui non assunti negli anni indicati nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 4, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere contratti negli anni successivi.

 

          Art. 2 bis. [2]

     “1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del novanta per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo è subordinata all'osservanza del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 1.500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro”.

 

          Art. 3.

     1. Le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari finanziati dalle quote regionali del Fondo sanitario nazionale ad assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza entro limiti prequantificati dalle regioni stesse per ciascun ente.

     2. Per il finanziamento della spesa autorizzata in eccedenza ai sensi del comma 1, le regioni possono autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti che gestiscono i servizi sanitari ad assumere con i propri tesorieri anticipazioni straordinarie di cassa alle condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria.

     “3. La spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse ai sensi del comma 1, desunta dai conti consuntivi dei singoli enti, e gli oneri derivati dalle anticipazioni straordinarie di cassa di cui al comma 2 sono assunti a carico delle regioni e province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo, fino alla concorrenza di lire 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma, con oneri di ammortamento a carico dello Stato [3] .

     3 bis. Alla differenza residua si fa fronte:

     a) quanto al 25 per cento con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili ovvero mediante la contrazione di mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, per la copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate tributarie previste dall'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

     b) quanto al restante 75 per cento mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato [4] .

     3 ter. Le operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato possono essere attivate con le aziende ed istituti di credito ordinario e speciale individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e secondo condizioni e durata stabilite ai sensi della norma medesima; al pagamento delle rate di ammortamento provvedono gli enti mutuatari [5] .

     3 quater. All'onere per l'ammortamento dei mutui per il finanziamento della spesa di pertinenza statale, valutato in lire 2.185 miliardi a decorrere dal 1992, gli enti mutuatari provvedono mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata” [6].

     4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 4.

     1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 è valutato in lire 830 miliardi per l'anno 1991, in lire 1.392 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 1.230 miliardi annui a decorrere dal 1993. Agli oneri relativi agli anni 1991 e 1992 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 19 novembre 1990, n. 334.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 3 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.