§ 86.9.10 - Legge 10 marzo 1969, n. 79.
Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:10/03/1969
Numero:79


Sommario
Art. 1.      L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973.
Art. 2.      All'onere annuo di L. 432.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero [...]


§ 86.9.10 - Legge 10 marzo 1969, n. 79. [1]

Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

(G.U. 8 aprile 1969, n. 89)

 

     Art. 1.

     L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973.

     Con effetto del 1° gennaio 1969, l'ultimo comma dell'art. 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: "Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila".

 

          Art. 2.

     All'onere annuo di L. 432.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.