§ 86.9.2 - Legge 26 giugno 1965, n. 809.
Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:26/06/1965
Numero:809


Sommario
Art. 1.      Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il [...]
Art. 2.      Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno [...]
Art. 3.      All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1965


§ 86.9.2 - Legge 26 giugno 1965, n. 809. [1]

Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

(G.U. 19 luglio 1965, n. 179).

 

 

     Art. 1.

     Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche, le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili.

     Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

 

          Art. 2.

     Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito.

     Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il primo gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

     Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila [2].

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1965.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 10 marzo 1969, n. 79.