§ 18.5.54 - D.M. 17 maggio 1995, n. 322.
Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:17/05/1995
Numero:322


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Impiego di prodotti denaturati
Art. 3.  Impiego di prodotti non denaturati
Art. 4.  Registrazioni e documenti di circolazione
Art. 5.  Comunicazione di impiego
Art. 6.  Campo d'applicazione
Art. 7.  Impianti di produzione
Art. 8.  Registro di produzione
Art. 9.  Denaturazione, condizionamento e commercializzazione
Art. 10.  Impiego di prodotti non denaturati
Art. 11.  Circolazione
Art. 12.  Modalità di fornitura
Art. 13.  Semplificazione delle procedure
Art. 14.  Disposizioni varie
Art. 15.  Scritturazione e conservazione dei registri
Art. 16.  Vigilanza e penalità
Art. 17.  Periodo transitorio


§ 18.5.54 - D.M. 17 maggio 1995, n. 322.

Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa

(G.U. 3 agosto 1995, n. 180)

 

CAPO I

Prodotti petroliferi agevolati

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     1. Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in appresso denominato "decreto-legge", negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella A, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo.

     2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

 

          Art. 2. Impiego di prodotti denaturati

     1. I seguenti prodotti petroliferi possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 1 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

     a) benzina: 1.000 grammi di tricloroetilene, 1.000 grammi di percloroetilene e 3 grammi di tracciante RS;

     b) petrolio: 2.000 grammi di ortodiclorobenzene e 3 grammi di tracciante RS;

     c) gasolio: 2.000 grammi di cloroparaffina con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS;

     d) gpl: 1.000 grammi di clorodifluorometano HCFC-22.

     2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli.

     3. Le denaturazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi di cui al comma 5 mentre quelle di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono assumere la qualità di operatori registrati.

     4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire in territorio nazionale già denaturati secondo le formule di cui ai commi 1 e 2, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, oppure della eventuale altra documentazione prevista dal Paese membro di provenienza. La circolazione interna dei prodotti denaturati deve essere effettuata con la scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario semplificato, munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il documento per la circolazione interna non è prescritto per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, in quantitativi complessivamente non superiori ai 100 litri.

     5. I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti "intermedi", che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi è subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla "UTF", almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonché alla verifica secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7.

     Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6.

     6. Nei depositi "intermedi" di cui al comma 5 può essere autorizzata l'effettuazione delle denaturazioni di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità della suddetta operazione, che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del prodotto da denaturare. Nei suddetti impianti può essere altresì effettuato il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati; i prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 3. Il suddetto limite di capacità può essere elevato per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestino ad essere utilizzati negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare le predette operazioni di denaturazione o condizionamento, nella denuncia devono essere indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni e deve essere contenuta la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

     7. Il condizionamento di cui al comma 6 può essere effettuato anche presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati all'estero. La circolazione dei prodotti come sopra condizionati è effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

     8. Chiunque sottopone i prodotti di cui all'art. 1 alla denaturazione od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati giornalmente, dalla parte del carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni. Analogo registro deve essere tenuto, presso gli impianti di denaturazione o condizionamento e presso i depositi "intermedi", per la contabilizzazione dei prodotti denaturati o condizionati, riportando al carico le partite denaturate o condizionate in loco o pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi.

     9. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 1, denaturati o non, dai depositi fiscali o doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi "intermedi" viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

     10. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, e successive modifiche, sono tenuti alla custodia dei documenti di accompagnamento, per il medesimo periodo di tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di ogni singola partita di prodotto denaturato proveniente da Paesi comunitari, deve essere data preventiva comunicazione al competente UTF.

 

          Art. 3. Impiego di prodotti non denaturati

     1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art. 1 i prodotti petroliferi indicati all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

     2. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

     a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

     b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

     c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, quantità e qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

     d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno;

     e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche.

     La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

     3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

     4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

     5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

     6. Non è consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, con le modalità stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non si applica quando si ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5.

     7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.

 

          Art. 4. Registrazioni e documenti di circolazione

     1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati dall'UTF ai sensi dell'art. 3, comma 3.

     2. I prodotti di provenienza nazionale, non denaturati, possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura "circolazione interna". Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. Anche in quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dagli interessati.

     L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento di accompagnamento in regime sospensivo.

     3. L'esercente della ditta utilizzatrice è tenuto a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i prodotti ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

     4. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui al precedente comma 1 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico previsto nel comma suddetto mensilmente anziché giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui al comma 3 alla fine dell'anno.

 

          Art. 5. Comunicazione di impiego

     1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, non denaturati, in impieghi che comportino una loro trasformazione o l'ottenimento di altri prodotti, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione di impiego, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui all'art. 4, comma 1.

     2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui al comma 4 del medesimo articolo.

 

CAPO II

Oli minerali non soggetti ad accisa

 

          Art. 6. Campo d'applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90) ed ai polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) rientranti nella disciplina di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, non destinati ad essere usati come carburante o combustibile o per impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo.

     2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti non soggetti ad accisa possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

 

          Art. 7. Impianti di produzione

     1. Le ditte che intendono produrre, anche mediante estrazione dal sottosuolo, i prodotti di cui all'art. 6 devono farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.

     2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati identificativi della ditta e della ubicazione dell'impianto, di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti da ottenere, riportante, oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) ed e) del sopracitato comma 2 dell'art. 3, le seguenti ulteriori informazioni:

     1) descrizione delle apparecchiature e potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

     2) descrizione dei processi di lavorazione;

     3) quantità massima delle materie prime e dei prodotti ottenuti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento, e che si presume di poter impiegare od ottenere nell'anno.

     La denuncia deve pure contenere una dichiarazione del fabbricante conforme a quella di cui al comma 2 del citato art. 3.

     3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro dei "Fabbricanti di oli minerali non soggetti ad accisa", verifica gli impianti e può prescrivere le misure necessarie per il controllo della produzione, compresa l'installazione di strumenti e apparecchiature, nei casi previsti.

     4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

     5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'UTF.

 

          Art. 8. Registro di produzione

     1. I titolari delle fabbriche di cui all'art. 7 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro, costituito da due sezioni, nella prima delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le materie prime pervenute ed allo scarico, settimanalmente, quelle passate alla lavorazione, mentre nella seconda devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione, per queste ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 11. Se la fabbrica è un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e l'estrazione delle singole partite sono effettuati con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale prodotto viene effettuato direttamente dall'esercente.

     2. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui al comma 1 la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ottenute, quelle esitate e quelle mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

     3. I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente per territorio, copia estratta dal registro di cui al comma 1, dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite estratte nel mese, destinate all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte utilizzatrici, nazionali o comunitarie, raggruppate per deposito o ditta destinataria.

 

          Art. 9. Denaturazione, condizionamento e commercializzazione

     1. I prodotti sotto elencati, non soggetti ad accisa, possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 6 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

     a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710, 2712 90 90, 3817 10 (ad eccezione degli assimilati agli oli lubrificanti): le medesime sostanze, e nelle medesime quantità, previste, per il carburante o combustibile equivalente, dal precedente art. 2;

     b) estratti aromatici (NC 2713 90 90), poliolefine (NC 3902), alchilbenzoli (NC 3817 10) assimilati agli oli lubrificanti: 2.000 grammi di cloroparaffine, con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS.

     2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. Non è consentito l'impiego, negli usi di cui all'art. 6, diversi dalla trasformazione chimica, degli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), delle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice 3817 10) e dei polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), senza preventiva denaturazione.

     3. La denaturazione di cui al comma 1 può essere effettuata, con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, presso gli impianti di produzione, i depositi fiscali, i depositi doganali se i prodotti provengono da Paesi terzi o presso i depositi di cui al comma 4, al momento della loro ricezione; i prodotti di provenienza comunitaria possono anche pervenire già denaturati, secondo le formule di cui ai commi 1 e 2. Le denaturazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori. Per la contabilizzazione del prodotto da sottoporre alla denaturazione si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 8, tenuto presente, per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, quanto stabilito all'art. 11.

     4. I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche nei depositi "intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, o presso appositi depositi "intermedi", soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei "Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa" e ne dà comunicazione all'interessato, che può così dare inizio alla propria attività. I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli esitati, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacità può essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione.

     5. Gli esercenti dei depositi "intermedi" di cui al comma 4 possono essere autorizzati ad effettuare denaturazioni, con le modalità di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità di tale operazione. Possono pure essere autorizzati a condizionare i prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati. I prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 10. Per i prodotti del capitolo 29 della tariffa doganale comune, destinati, quali reagenti, a laboratori di analisi, il limite di capacità dei recipienti di cui sopra è portato a 2,5 litri, e nella etichetta deve, inoltre, risultare il grado di purezza del prodotto. I suddetti limiti di capacità possono essere elevati per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestano ad essere utilizzati negli impieghi tassati. Nel caso si intendano effettuare le predette attività di denaturazione o condizionamento, la denuncia deve essere completata con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni. La contabilizzazione dei prodotti da condizionare o condizionati è effettuata secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

     6. Il condizionamento di cui al comma 5 può essere effettuato anche presso gli impianti di produzione nazionali, presso i depositi fiscali e doganali e presso impianti esteri.

     7. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, dai depositi fiscali e doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi "intermedi" viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

     8. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1 devono custodire i documenti di accompagnamento per il periodo prescritto e devono dare preventiva comunicazione, "una tantum", all'UTF, della ricezione di prodotto denaturato proveniente da Paesi membri.

 

          Art. 10. Impiego di prodotti non denaturati

     1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti di cui all'art. 6 non denaturati né condizionati ai sensi dell'art. 9, comma 5, deve denunciare la propria attività all'UTF competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dell'attività medesima.

     2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati per l'identificazione della ditta e della ubicazione dell'impianto di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti, riportante le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del sopracitato comma 2; la denuncia deve pure riportare l'attestazione dell'utilizzatore, pure prevista nel medesimo comma.

     3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro degli "Utilizzatori di oli minerali non soggetti ad accisa", procede ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui al comma 1.

     4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali viene consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme al secondo esemplare della denuncia.

     5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

     6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità ricevute con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 3.

     7. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ricevute, quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

     8. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui all'art. 6 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico di cui al comma 6 con cadenza mensile anziché giornaliera.

     9. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché ai laboratori d'analisi.

 

          Art. 11. Circolazione

     1. I prodotti di cui all'art. 6, quando destinati a soggetti obbligati, ai sensi del presente decreto, alla tenuta del registro di carico e scarico, devono circolare con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, emessa da una distinta serie speciale. Negli altri casi la circolazione è effettuata con l'osservanza della normativa prevista per i beni viaggianti. In ogni caso la bolla può essere utilizzata anche per altre merci oggetto del medesimo trasporto.

     2. Sulla bolla di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trasferiti dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, deve essere fatto riferimento alla bolletta d'importazione.

     3. Sui documenti fiscali e commerciali deve essere apposta l'annotazione, mediante timbro a umido od altri sistemi di scritturazione o di riproduzione, che trattasi di prodotto di cui è vietato l'impiego come carburante o come combustibile e, per i prodotti di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche nella lubrificazione meccanica.

     4. I prodotti provenienti dagli altri Paesi comunitari circolano con la scorta della eventuale documentazione fiscale o commerciale prevista dai suddetti Stati, ed in base alla medesima sono assunti in carico dai destinatari. I prodotti trasferiti negli altri Stati membri sono scortati da documenti commerciali da cui risulti la destinazione o, se richiesto da tali Stati, dal documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo; in tale ultimo caso il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa.

     5. I solventi e diluenti composti per vernici, fabbricati con l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6, sono soggetti per quanto concerne la circolazione, la commercializzazione e l'impiego alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento. La predetta disciplina non si applica qualora i suddetti prodotti siano condizionati secondo l'art. 9, comma 5, oppure quando contengano un cloroderivato distillante nel loro medesimo intervallo di distillazione, con un contenuto in cloro tale da conferire a tutto il prodotto un tenore di cloro non inferiore al 4% in peso, ovvero un acetato, nella percentuale in peso di almeno il 10% od altra sostanza ritenuta idonea dall'amministrazione finanziaria.

 

          Art. 12. Modalità di fornitura

     1. La fornitura da impianti o depositi nazionali ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, è subordinata alla presentazione, da parte dell'utilizzatore, di dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 10; tale dichiarazione deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice in apposito registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per depositi doganali, la predetta dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.

 

          Art. 13. Semplificazione delle procedure

     1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, ed agli articoli 9, 10, 11 e 12 non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC 2707 91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901 22 00, al butadiene di cui al codice NC 2901 24 00 nonché ai prodotti di cui alle lettere a), e), f), g) ed m) dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno cumulo con quelli degli altri prodotti dell'art. 6 ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 10 comma 8.

 

CAPO III

Disposizioni comuni e norme transitorie

 

          Art. 14. Disposizioni varie

     1. Qualora la fabbricazione, la commercializzazione o l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6 avvengano in depositi fiscali, sono seguite, se non viene diversamente stabilito, le modalità previste per tali tipi d'impianti.

     2. I riferimenti ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC), effettuati nel presente regolamento, corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

     3. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

     4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli impieghi di gas metano per usi esenti.

     5. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

 

          Art. 15. Scritturazione e conservazione dei registri

     1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

     3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

     4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

 

          Art. 16. Vigilanza e penalità

     1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

     2. Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5 e presso gli opifici d'impiego agevolato di cui all'art. 2 in misura superiore alle tolleranze previste dall'art. 5 del decreto-legge od ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge, salvo l'applicazione delle previste penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato.

     3. Per i cali e le eccedenze di prodotti denaturati di cui all'art. 1 riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.

 

          Art. 17. Periodo transitorio

     1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF a produrre e commercializzare i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, nonché all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, o ad approvvigionarsene per utilizzarli negli usi previsti dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro 180 giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata. Eventuali giacenze di prodotti non denaturati detenute dai suddetti operatori, diversi dai depositari autorizzati, possono essere smaltite fino ad esaurimento delle stesse.

     2. Gli operatori, in possesso delle autorizzazioni o concessioni di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 363, e successive modificazioni, se previste, che abbiano presentato istanza per l'esercizio delle attività contemplate nel presente decreto, in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che presentino le prescritte denunce entro 180 giorni dalla suddetta data, possono iniziare immediatamente la propria attività, previo rilascio, da parte dell'UTF, di certificazione di avvenuta presentazione della denuncia, vidimazione del registro di carico e scarico e comunicazione, ove occorra, del codice d'accisa, con riserva di procedere, entro i termini stabiliti, alle prescritte incombenze.

     3. In luogo dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 4, all'art. 4, comma 2, ed all'art. 11, comma 1, del presente regolamento è consentito l'impiego, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente, delle bollette mod. H ter 16 e 16 bis, color rosa, H ter 18, H ter 19 e H ter 16 e 16 bis, color cenere, munite, secondo i casi, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 2, comma 4, (oppure dall'art. 4, comma 2, oppure dall'art. 11, comma 1,) del decreto ministeriale 17 maggio 1995".