§ 18.2.19 - D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395.
Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:07/09/2001
Numero:395


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Esclusioni.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante.
Art. 5.  Tenore massimo di zolfo nel gasolio.
Art. 6.  Prescrizioni per zone particolari.
Art. 7.  Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.
Art. 8.  Campionamento e analisi.
Art. 9.  Relazione alla Commissione europea.
Art. 10.  Abrogazioni.


§ 18.2.19 - D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395. [1]

Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

(G.U. 2 novembre 2001, n. 255)

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente decreto disciplina il tenore di zolfo dei combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3, al fine di ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla loro combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per le persone e l'ambiente.

 

          Art. 2. Esclusioni.

     1. Il presente decreto non si applica:

     a) ai combustibili liquidi derivati dal petrolio usati nella navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della definizione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c);

     b) al gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una frontiera con un Paese terzo;

     c) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della combustione finale;

     d) ai combustibili usati ai fini di trasformazione nell'industria della raffinazione.

 

          Art. 3. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 71-2710 00 78 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle successive lettere b) e c), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche nel caso in cui la distillazione non può essere determinata secondo il predetto metodo;

     b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, si distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86. Sono esclusi dalla presente definizione i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per le automotrici ferroviarie e per i veicoli a propulsione autonoma di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229, del 30 settembre 1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, che recepisce la direttiva 97/68/CE, e del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 99, del 30 aprile 1994, che recepisce la direttiva 92/61/CEE, e loro successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 133, del 16 maggio 1981, recante norme di attuazione della direttiva 77/537/CEE.

     c) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una viscosità o densità che rientri nei limiti della viscosità o densità definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO 8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna per il quale valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434;

     d) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;

     e) impianto di combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto;

     f) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne.

 

          Art. 4. Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il tenore massimo di zolfo negli oli combustibili pesanti non può superare l'1.00 per cento in massa, fatti salvi i casi per i quali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, è obbligatorio l'utilizzo di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.3 per cento in massa.

     2. In deroga a quanto previsto al comma 1, limitatamente alle tipologie di impianti previste dal citato decreto 2 ottobre 1995 per le quali è ammesso l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa e nel rispetto dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto, è consentito, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da parte delle competenti autorità, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa:

     a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, a condizione che siano rispettati i valori limite di emissione per l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato 2 dello stesso decreto;

     b) agli impianti di combustione non ricompresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purché, in ogni caso, la media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento per i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per cento per il carbone, all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al 15 per cento per le turbine a gas, anche se accoppiate con una caldaia a recupero;

     c) agli impianti di combustione non ricompresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purché detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/ Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento.

     3. Gli oli combustibili pesanti destinati ad essere commercializzati o utilizzati in emulsione con acqua non possono, comunque, avere un tenore di zolfo superiore a quello previsto ai commi 1 e 2.

     4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente specifica nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il valore limite di emissione per l'anidride solforosa.

 

          Art. 5. Tenore massimo di zolfo nel gasolio.

     1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini, non può superare:

     a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1° gennaio 2008.

 

          Art. 6. Prescrizioni per zone particolari.

     1. Le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai natanti nei periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

 

          Art. 7. Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili.

     1. Con decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della sanità, previa autorizzazione resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, più elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5 qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori limite massimi del tenore di zolfo.

 

          Art. 8. Campionamento e analisi.

     1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, i controlli sul tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino immessi sul mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette, a partire dal 1° gennaio 2001, sulle partite prodotte in Italia e su quelle importate. Il campionamento è effettuato con una frequenza sufficiente e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato.

     2. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio marino è quello definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.

     3. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nel gasolio è quello definito dai metodi EN 24260 - edizione 1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.

     4. Per l'arbitrato è utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del tenore di zolfo dei gasoli è effettuata secondo la norma ISO 4259 - edizione 1992.

 

          Art. 9. Relazione alla Commissione europea.

     1. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici informazioni sui quantitativi di oli combustibili pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o importati, nonché sul relativo tenore di zolfo. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I gestori degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, inviano annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni inerenti i quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002.

     2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo 8, comma 1, e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dal presente decreto e utilizzati nell'anno civile precedente, nonché sulle deroghe di cui all'articolo 4, comma 2. La prima relazione relativa al 2001 è trasmessa entro il 31 maggio 2002.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3.

 

          Art. 10. Abrogazioni.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.


[1] Abrogato dall'art. 297 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto.