§ 18.2.17 - D.Lgs. 31 gennaio 2001, n. 22.
Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.2 disciplina generale
Data:31/01/2001
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Scorte petrolifere di riserva.
Art. 2.  Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti.
Art. 3.  Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva.
Art. 4.  Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva.
Art. 5.  Obblighi di comunicazione.
Art. 6.  Mantenimento delle scorte in un Paese della UE.
Art. 7.  Emergenza petrolifera.
Art. 8.  Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia.
Art. 9.  Trasparenza dei costi per il mantenimento delle scorte.
Art. 10.  Modalità di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE.
Art. 11.  Controlli.
Art. 12.  Sanzioni.
Art. 13.  Abrogazioni.


§ 18.2.17 - D.Lgs. 31 gennaio 2001, n. 22. [1]

Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

(G.U. 23 febbraio 2001, n. 45)

 

     Art. 1. Scorte petrolifere di riserva.

     1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 maggio.

     2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.

 

          Art. 2. Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti.

     1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

     3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.

     4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo [2].

     5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

     6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

     7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte è a carico del titolare dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione in consumo.

     8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

 

          Art. 3. Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva.

     1. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.

     1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione [3]

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede a:

     a) definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale ammontare la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, pari a ventitré giorni, dei prodotti ottenuti da tali specifiche lavorazioni;

     b) definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

     3. L'obbligo che è a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, è calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A, da calcolarsi sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

     4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle categorie di cui all'allegato A sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui all'articolo 2, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne riferisce l'esito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 4. Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva.

     1. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, possono mantenere le scorte obbligatorie in petrolio greggio e semilavorati, nonché in prodotti finiti di cui all'allegato A.

     2. L'obbligo di scorta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, di prodotti appartenenti alle tre categorie, può essere ripartito, senza alcun limite percentuale, tra le medesime ovvero mantenuto in petrolio greggio, semilavorati e altri prodotti finiti secondo il fattore di conversione stabilito dall'A.I.E. e comunicato annualmente, anche con mezzi informatici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai soggetti interessati.

     3. Con apposito provvedimento amministrativo del competente ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità con le quali sono contabilizzate nel riepilogo statistico delle scorte, di cui all'articolo 5, i quantitativi di petrolio greggio, di semilavorati e di prodotti finiti mantenuti come scorte di riserva a norma del comma 1, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B del presente decreto. Lo stesso provvedimento disciplina le conversioni, la sostituzione tra prodotti, le modalità per i trasferimenti d'ubicazione delle scorte di riserva e le modalità di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle giacenze detenute.

 

          Art. 5. Obblighi di comunicazione.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla fine di ciascun mese comunica alla Commissione Europea un riepilogo statistico delle scorte di riserva di cui all'articolo 3, esistenti sul proprio territorio specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla fine del mese al quale fa riferimento.

     2. Nel riepilogo statistico delle scorte di cui al comma 1, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive, il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati sulla base di quanto disposto dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3.

     3. Il riepilogo statistico non comprende il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all'articolo 6; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne, nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori. Sono altresì esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle Forze armate e quelli detenuti per le Forze armate dalle società petrolifere.

 

          Art. 6. Mantenimento delle scorte in un Paese della UE.

     1. Le scorte di riserva di cui all'articolo 3 possono essere mantenute nel territorio di altro Stato membro con il quale sia intervenuto un accordo intergovernativo, purché vengano rispettate le condizioni derivanti dall'accordo stesso.

     2. Il Governo, nello stipulare i predetti accordi intergovernativi con altri Stati membri, assicura il rispetto delle condizioni previste nell'allegato C del presente decreto. Il progetto d'accordo è preventivamente comunicato alla Commissione europea al fine di acquisire eventuali osservazioni ed alla stessa notificato dopo la sottoscrizione.

     3. Nel caso in cui, a seguito di accordo intergovernativo, le scorte obbligatorie relative ad altro Stato membro siano detenute nel territorio nazionale, sono esercitati sulle stesse i controlli previsti per le scorte nazionali.

     4. Nei casi di stipula di accordi di cui ai precedenti commi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 5, invia alla Commissione Europea una relazione sulle scorte mantenute sul territorio nazionale da altro Stato membro, nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a nostro favore.

 

          Art. 7. Emergenza petrolifera.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 e la loro dislocazione.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.

 

          Art. 8. Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia. [4]

     [1. I titolari di depositi di prodotti petroliferi autorizzati dal prefetto sono tenuti al mantenimento di una scorta in prodotti petroliferi pari al 10% della capacità geometrica collaudata del proprio parco serbatoi, per i prodotti petroliferi finiti non compresi nelle categorie I, II e III, di cui all'allegato A.

     2. Le prefetture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviano gli eventuali aggiornamenti delle capacità di stoccaggio dei depositi di cui al comma 1 al competente organo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.]

 

          Art. 9. Trasparenza dei costi per il mantenimento delle scorte.

     1. Al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità dei dati relativi alle parti interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito provvedimento da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità con le quali devono essere trasmessi allo stesso Ministero i dati relativi al costo della detenzione delle scorte, anche attraverso l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. I predetti dati sono messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta.

 

          Art. 10. Modalità di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE.

     1. Gli obblighi di scorta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono assolti a partire dal 2002, nella misura del 25% del totale dei medesimi.

     2. Tale misura è gradualmente elevata al 50% nel 2003, al 75% nel 2004, fino al completo assolvimento del relativo obbligo nel 2005.

 

          Art. 11. Controlli.

     1. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, degli obblighi derivanti dal presente decreto, spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si può avvalere della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

          Art. 12. Sanzioni.

     1. Coloro che violano gli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 10.000 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata violazione.

 

          Art. 13. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 10 marzo 1986, n. 61, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1987, l'articolo 19 della legge 10 gennaio 1991, n. 9, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

 

     Allegato A

     Categorie di prodotti petroliferi

     Sono classificati prodotti petroliferi di categoria I i seguenti:

     benzine per autoveicoli;

     carburanti per aerei;

     benzina per aerei;

     carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina.

     Sono classificati prodotti di categoria II i seguenti:

     gasoli;

     oli per motori diesel;

     petrolio lampante;

     carburante per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene.

     Sono classificati prodotti di categoria III i seguenti:

     oli combustibili.

 

     Allegato B

     Criteri per la compilazione del riepilogo statistico

     Nel riepilogo statistico delle scorte di cui all'art. 5, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato considerato nell'anno civile precedente e soggetta ad obbligo di scorta, e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, ciò nel limite del 40% dell'obbligo complessivo per la I e II categoria e del 50% per la III categoria di cui all'allegato A.

 

     Allegato C

     Condizioni per la stipulazione di accordi intergovernativi con altri Stati membri

     Gli accordi intergovernativi di cui all'art. 6 devono rispettare le seguenti condizioni:

     avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati nella presente direttiva;

     stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

     specificare procedure per verificare ed identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

     essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

     precisare che se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non ha effetto nel caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

     Se le scorte costituite nell'ambito di questi accordi non sono di proprietà dei soggetti o degli organismi/entità che hanno un obbligo di detenzione di scorta ma sono tenute a disposizione di questi soggetti o organismi/entità da altro soggetto o organismo/entità si devono rispettare le condizioni seguenti:

     i soggetti o organismi/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisiti devono essere concordati tra le parti interessate;

     il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;

     l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione devono essere specificate;

     l'effettiva disponibilità delle scorte per i soggetti o organismi/entità beneficiari deve essere garantita in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dai soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a loro disposizione;

     i soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio le scorte sono ubicate limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.


[1] Abrogato dall'art. 26 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239.