§ 94.1.603 - Legge 7 novembre 1977, n. 883.
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:07/11/1977
Numero:883


Sommario
Art. 1.      1. I Paesi partecipanti realizzeranno il Programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia internazionale per [...]
Art. 2.      1. I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle disponibilità petrolifere in caso di emergenza. A tale scopo ogni Paese partecipante [...]
Art. 3.      1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 può essere soddisfatto da
Art. 4.      1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare [...]
Art. 5.      1. Ogni Paese partecipante terrà pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per la restrizione della domanda petrolifera in modo da poter ridurre la [...]
Art. 6.      1. Ogni Paese partecipante adotterà le misure necessarie perché l'assegnazione delle disponibilità petrolifere venga realizzata secondo le disposizioni del presente [...]
Art. 7.      1. Allorché le assegnazioni petrolifere sono attuate a norma dell'articolo 13, 14 o 15, ogni Paese partecipante avrà un diritto di rifornimento equivalente al proprio [...]
Art. 8.      1. Allorché l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma dell'articolo 17, lo stesso Paese partecipante
Art. 9.      1. Allo scopo di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione saranno considerati i seguenti elementi
Art. 10.      1. Tra gli obiettivi del Programma vi sarà quello di assicurare un equo trattamento per tutti i Paesi partecipanti e di fissare il prezzo dei quantitativi petroliferi [...]
Art. 11.      1. Non è obiettivo del Programma cercare di aumentare in caso di emergenza la quota mondiale dei rifornimenti petroliferi che il gruppo aveva in normali condizioni di [...]
Art. 12.      Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente per essere colpito da una riduzione dei propri rifornimenti [...]
Art. 13.      Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia [...]
Art. 14.      Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia [...]
Art. 15.      Quando la somma giornalmente accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza, definiti all'articolo 7, ha raggiunto il 50 per cento degli impegni per le [...]
Art. 16.      Quando la restrizione della domanda è messa in atto in conformità con questo capitolo, un Paese partecipante può, in sostituzione di misure per la restrizione della [...]
Art. 17.      1. Ogni qualvolta che un qualunque Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri [...]
Art. 18.      1. Il termine "periodo base" si intende riferito ai quattro più recenti trimestri con l'intervallo di un trimestre necessario per raccogliere dati. Dal momento in cui le [...]
Art. 19.      1. Il Segretario accerterà quando una riduzione dei rifornimenti petroliferi, come menzionato all'articolo 13, 14 o 17, è stata effettuata o sta presumibilmente per [...]
Art. 20.      1. Il Segretariato accerterà quando la somma giornaliera accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza ha raggiunto o sta presumibilmente per [...]
Art. 21.      1. Ogni Paese partecipante può richiedere al Segretariato di effettuare l'accertamento di cui all'articolo 19 o 20
Art. 22.      Il Comitato dei Ministri può decidere in ogni momento all'unanimità di mettere in atto qualsiasi appropriata misura di emergenza, non prevista nel presente Accordo, ove [...]
Art. 23.      1. Il Segretariato accerterà quando la riduzione dei rifornimenti, indicata all'articolo 13, 14 o 17, è diminuita o sta presumibilmente per diminuire al di sotto del [...]
Art. 24.      Quando le misure di emergenza sono in vigore e il Segretariato non ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 23, il Comitato dei Ministri può in ogni momento [...]
Art. 25.      1. I Paesi partecipanti stabiliranno un sistema di informazioni consistente di due Sezioni
Art. 26.      Il termine "compagnie petrolifere" comprende le compagnie internazionali, le compagnie nazionali, le compagnie integrate e altri enti che hanno un ruolo significativo [...]
Art. 27.      1. Nel quadro della Sezione generale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato, con carattere di regolarità, [...]
Art. 28.      Le informazioni ottenute su base "non privativa" sono le informazioni che non costituiscono o non si riferiscono a brevetti, marchi di fabbrica, a procedimenti [...]
Art. 29.      1. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente quando opportuno, il Gruppo permanente per il Mercato [...]
Art. 30.      Nel preparare i propri rapporti a norma dell'articolo 29, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero
Art. 31.      1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero esaminerà, senza soluzione di continuità, le operazioni della Sezione generale
Art. 32.      1. Nel quadro della Sezione speciale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato tutte le informazioni necessarie ad [...]
Art. 33.      Nel quadro della Sezione speciale i Paesi partecipanti metteranno regolarmente a disposizione del Segretariato informazioni concernenti i dati precisi definiti a norma [...]
Art. 34.      1. Entro 30 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza farà rapporto al Comitato [...]
Art. 35.      1. Nel preparare il suo rapporto a norma dell'articolo 34, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza
Art. 36.      Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Sezione speciale e riferirà, ove opportuno, al Comitato [...]
Art. 37.      1. I Paesi partecipanti istituiranno nell'ambito dell'Agenzia un sistema permanente per la consultazione secondo il quale uno o più Paesi possono, nella maniera più [...]
Art. 38.      1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presenterà un rapporto al Comitato direttivo sulle consultazioni avute con ciascuna Compagnia petrolifera entro 30 [...]
Art. 39.      1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valuterà senza soluzione di continuità i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte dalle compagnie [...]
Art. 40.      Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporrà annualmente un rapporto generale al Comitato direttivo sul funzionamento del Sistema per la consultazione con [...]
Art. 41.      1. I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a più lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di [...]
Art. 42.      1. Il Gruppo permanente per la cooperazione a lungo termine esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sull'azione di cooperazione. Saranno, in particolare, prese in [...]
Art. 43.      1. Il Comitato direttivo esaminerà i rapporti del Gruppo permanente e presenterà adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale deciderà su tali proposte non più [...]
Art. 44.      I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per promuovere la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi i Paesi in via di [...]
Art. 45.      Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, [...]
Art. 46.      Nel quadro del Programma, i Paesi partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro relazioni con i Paesi produttori di petrolio. A tal fine i Paesi partecipanti [...]
Art. 47.      Nel quadro del Programma i Paesi partecipanti
Art. 48.      1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sugli argomenti trattati nel [...]
Art. 49.      1. L'Agenzia avrà i seguenti organi
Art. 50.      1. Il Comitato dei Ministri sarà composto da uno o più Ministri, o da loro delegati, per ogni Paese partecipante
Art. 51.      1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e formulerà le raccomandazioni necessarie per l'adeguato funzionamento del Programma
Art. 52.      1. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Comitato dei Ministri o da qualunque altro organo [...]
Art. 53.      1. Il Comitato direttivo sarà composto da uno o più funzionari ad alto livello dei Governi di ciascun Paese partecipante
Art. 54.      1. Ogni Gruppo permanente sarà composto di uno o più rappresentanti del Governo di ciascun Paese partecipante
Art. 55.      1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli dal I al V e nell'Allegato e ogni altra funzione delegatagli dal [...]
Art. 56.      1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI ed ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri
Art. 57.      1. Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VII e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri
Art. 58.      1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VIII e qualunque altra [...]
Art. 59.      1. Il Segretariato sarà composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto necessario
Art. 60.      Il Segretariato assolverà le funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altra funzione attribuitagli dal Comitato dei Ministri
Art. 61.      1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel presente Accordo non è esplicitamente previsto un sistema di voto, secondo quanto [...]
Art. 62.      1. L'unanimità richiederà tutti i voti dei Paesi partecipanti presenti e votanti; i Paesi astenuti saranno considerati come non votanti
Art. 63.      Per poter conseguire gli obiettivi del Programma, l'Agenzia può stabilire idonee relazioni con paesi non partecipanti, organizzazioni internazionali, governative e non [...]
Art. 64.      1. Le spese del Segretariato e tutte le altre spese comuni saranno divise tra tutti i Paesi partecipanti secondo una scala di contributi elaborata in base ai principi ed [...]
Art. 65.      1. Due o più Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere attività speciali, nell'ambito di questo Accordo, al di fuori delle attività che tutti i Paesi [...]
Art. 66.      Ogni Paese partecipante prenderà i provvedimenti necessari, ivi inclusi i provvedimenti di ordine legislativo, per rendere operante il presente Accordo e le decisioni [...]
Art. 67.      1. Ogni Stato firmatario notificherà, entro il 1° maggio 1975, al Governo del Belgio che, avendo ultimato le proprie procedure costituzionali, consente ad essere [...]
Art. 68.      1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 67, il presente Accordo sarà provvisoriamente applicato da tutti gli Stati firmatari, nella misura del possibile, ove [...]
Art. 69.      1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuerà ad essere valido salvo e fino che il [...]
Art. 70.      1. Al momento della firma, della notifica del consenso ad essere vincolato a norma dell'articolo 67, adesione, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato può [...]
Art. 71.      1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economici che sia in grado e desideroso di soddisfare le esigenze del Programma potrà aderire al [...]
Art. 72.      1. Il presente Accordo sarà aperto per l'adesione da parte delle Comunità europee
Art. 73.      Il presente Accordo può in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime. Tale emendamento entrerà in vigore nel modo indicato dal [...]
Art. 74.      Il presente Accordo sarà soggetto a revisione generale dopo il 1° maggio 1980
Art. 75.      Il Governo del Belgio notificherà a tutti i Paesi partecipanti l'avvenuto deposito della notifica di consentire ad essere vincolati a norma dell'articolo 67, e di [...]
Art. 76.      L'originale del presente Accordo, di cui i testi inglese, francese e tedesco sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Governo del Belgio, ed una copia [...]


§ 94.1.603 - Legge 7 novembre 1977, n. 883.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.

(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 67 dell'accordo stesso.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato per il periodo 1974-77 in lire 700 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

 

Accordo su un programma internazionale per l'energia

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     1. I Paesi partecipanti realizzeranno il Programma internazionale per l'energia secondo quanto stabilito nel presente Accordo attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, descritta nel Capitolo IX, ed indicata qui di seguito come "l'Agenzia".

     2. Il termine "Paesi partecipanti" si riferisce agli Stati ai quali il presente Accordo si applica in via provvisoria, ed agli Stati per i quali l'Accordo è entrato e rimane in vigore.

     3. Il termine "gruppo" si riferisce ai Paesi partecipanti come gruppo.

 

Capitolo I

 

Autosufficienza in caso di emergenza

 

          Art. 2.

     1. I Paesi partecipanti istituiranno un comune livello di autosufficienza nelle disponibilità petrolifere in caso di emergenza. A tale scopo ogni Paese partecipante manterrà riserve di emergenza sufficienti a soddisfare, senza importazioni petrolifere nette, i propri consumi per almeno 60 giorni; sia i consumi che le importazioni petrolifere nette saranno calcolati ai livelli medi giornalieri del precedente anno solare.

     2. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza speciale non più tardi del 1° luglio 1975, stabilirà la data a partire dalla quale verrà convenuto che l'impegno per le riserve di emergenza di ciascun Paese partecipante sia elevato, al fine di calcolare il rispettivo diritto di rifornimento, ad un livello di 90 giorni. Ogni Paese partecipante aumenterà a 90 giorni il suo effettivo livello di riserve di emergenza e si adopererà di farlo per la data così decisa.

     3. Il termine "impegno per le riserve di emergenza" rappresenta le riserve di emergenza equivalenti a 60 giorni dalle importazioni petrolifere nette, come definite al paragrafo 1, e, a partire dalla data che verrà convenuta secondo il paragrafo 2, a 90 giorni dalle importazioni petrolifere nette come definito al paragrafo 2.

 

          Art. 3.

     1. L'impegno per le riserve di emergenza di cui all'articolo 2 può essere soddisfatto da:

     - scorte petrolifere;

     - disponibilità di combustibile sostituibile;

     - capacità produttiva petrolifera non utilizzata;

     in conformità con le disposizioni dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

     2. Il Comitato dei Ministri deciderà a maggioranza, non più tardi del 1° luglio 1975, in quale misura l'impegno per le riserve di emergenza può essere soddisfatto dagli elementi menzionati al paragrafo 1.

 

          Art. 4.

     1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, l'efficacia delle misure adottate da ogni Paese partecipante per soddisfare il proprio impegno per le riserve di emergenza.

     2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

 

Capitolo II

 

Restrizione della domanda

 

          Art. 5.

     1. Ogni Paese partecipante terrà pronto in qualsiasi momento un programma di misure contingenti per la restrizione della domanda petrolifera in modo da poter ridurre la sua quota di con suini finali in conformità con quanto previsto al Capitolo IV.

     2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e valuterà senza soluzione di continuità:

     - il programma di misure di restrizione della domanda di ciascun Paese partecipante;

     - l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun Paese partecipante.

     3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

 

Capitolo III

 

Assegnazione

 

          Art. 6.

     1. Ogni Paese partecipante adotterà le misure necessarie perché l'assegnazione delle disponibilità petrolifere venga realizzata secondo le disposizioni del presente Capitolo e del Capitolo IV.

     2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e valuterà senza soluzione di continuità:

     - le misure predisposte da ogni Parte partecipante affinché le assegnazioni petrolifere siano realizzate in conformità con quanto stabilito nel presente Capitolo e nel Capitolo IV;

     - l'efficacia delle misure concretamente adottate da ciascun paese partecipante.

     3. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza riferirà al Comitato direttivo il quale avanzerà le proposte ritenute idonee al Comitato dei Ministri. Il Comitato dei Ministri, può decidendo a maggioranza, adottare raccomandazioni dirette ai Paesi partecipanti.

     4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza stabilirà tempestivamente le procedute pratiche per le assegnazioni petrolifere e le procedure e modalità per la partecipazione delle Compagnie petrolifere nell'ambito del sistema del presente Accordo.

 

          Art. 7.

     1. Allorché le assegnazioni petrolifere sono attuate a norma dell'articolo 13, 14 o 15, ogni Paese partecipante avrà un diritto di rifornimento equivalente al proprio consumo consentito diminuito del proprio obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza.

     2. Un Paese partecipante, il cui diritto di rifornimento eccede la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza, avrà un diritto di assegnazione che lo autorizza ad importazioni nette addizionali pari a tale eccesso.

     3. Un Paese partecipante, in cui la somma della sua normale produzione interna e delle effettive importazioni nette disponibili durante una situazione di emergenza eccede il suo diritto di rifornimento, avrà un obbligo di assegnazione che gli impone di fornire, direttamente o indirettamente, agli altri Paesi partecipanti i quantitativi petroliferi pari a tale eccesso. Ciò non dovrebbe impedire a ciascun Paese partecipante di proseguire nelle esportazioni petrolifere verso Paesi non partecipanti.

     4. Il termine "consumo consentito" significa la quota media giornaliera del "consumo finale" consentito quando la restrizione della domanda in caso di emergenza è stata messa in atto al livello applicabile; ulteriori possibili restrizioni volontarie della domanda adottate da ciascun Paese partecipante non influenzeranno il suo diritto od obbligo di assegnazione.

     5. Il termine "obbligo di prelievo dalle riserve di emergenza" rappresenta l'impegno di ciascun Paese partecipante relativo alle riserve di emergenza diviso per l'impegno globale del gruppo relativo alle riserve di emergenza e moltiplicato per il deficit nei rifornimenti del gruppo.

     6. Il termine "deficit nei rifornimenti del gruppo" rappresenta il deficit del gruppo quale risulta dalla differenza tra il consumo consentito globale per il gruppo e la quota giornaliera corrente dei rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo.

     7. Il termine "rifornimenti petroliferi disponibili per il gruppo" comprende:

     - tutto il petrolio greggio disponibile per il gruppo;

     - tutti i prodotti petroliferi importati dall'esterno del gruppo, e

     - tutti i prodotti finiti ed i semi-lavorati che sono prodotti in associazione con gas naturale e petrolio greggio, disponibili per il gruppo.

     8. Il termine "consumo finale" rappresenta il consumo interno totale di tutti i prodotti petroliferi finiti.

 

          Art. 8.

     1. Allorché l'assegnazione petrolifera ad un Paese partecipante viene effettuata a norma dell'articolo 17, lo stesso Paese partecipante:

     - farà fronte con la riduzione dei propri consumi ad una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi fino al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base;

     - avrà un diritto di assegnazione pari alla riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, quale risulta dalla riduzione dei propri consumi finali al di sopra di tale livello.

     2. L'obbligo di assegnare tali quantitativi petroliferi è ripartito tra gli altri Paesi partecipanti sulla base dei rispettivi consumi finali durante il periodo base.

     3. I Paesi partecipanti possono assolvere ai propri obblighi di assegnazione attraverso una qualunque misura di loro scelta, incluse misure di restrizioni della domanda o il ricorso alle riserve di emergenza.

 

          Art. 9.

     1. Allo scopo di soddisfare i diritti e gli obblighi di assegnazione saranno considerati i seguenti elementi:

     - tutto il petrolio greggio;

     - tutti i prodotti petroliferi;

     - tutti i semilavorati, e

     - tutti i prodotti finiti ottenuti in concomitanza con la produzione di gas naturale e di greggio.

     2. Per calcolare il diritto di assegnazione di un Paese partecipante, i prodotti petroliferi normalmente importati da quel Paese partecipante - sia da altri Paesi partecipanti sia da Paesi non partecipanti - saranno espressi in petrolio greggio equivalente e considerati come se fossero importazioni di petrolio greggio verso quel Paese partecipante.

     3. Per quanto possibile, saranno mantenuti i normali canali di approvvigionamento, come anche le normali proporzioni tra petrolio greggio e prodotti e tra le differenti categorie greggio e di prodotti.

     4. Quando viene realizzata l'assegnazione, un obiettivo del Programma sarà quello di far si che il petrolio greggio e i prodotti disponibili, nel limite del possibile, siano ripartiti all'interno delle industrie di raffinazione e distribuzione come anche tra compagnie di raffinazione e distribuzione in accordo con la composizione tradizionale di rifornimenti.

 

          Art. 10.

     1. Tra gli obiettivi del Programma vi sarà quello di assicurare un equo trattamento per tutti i Paesi partecipanti e di fissare il prezzo dei quantitativi petroliferi assegnati in base ai prezzi correnti in transazioni commerciali simili.

     2. I problemi relativi al prezzo dei quantitativi petroliferi assegnati durante una emergenza, saranno esaminati dal Gruppo permanente per i problemi d'emergenza.

 

          Art. 11.

     1. Non è obiettivo del Programma cercare di aumentare in caso di emergenza la quota mondiale dei rifornimenti petroliferi che il gruppo aveva in normali condizioni di mercato. Lo schema tradizionale del commercio petrolifero dovrebbe essere ragionevolmente mantenuto e dovrebbe essere tenuta in debito conto la posizione dei singoli Paesi non partecipanti.

     2. Allo scopo di mantenere i principi stabiliti al paragrafo 1, il Comitato direttivo avanzerà proposte appropriate al Comitato dei Ministri il quale deciderà a maggioranza su tali proposte.

 

Capitolo IV

 

Messa in atto

 

          Art. 12.

     Ogni qualvolta il gruppo nel suo insieme o qualche Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente per essere colpito da una riduzione dei propri rifornimenti petroliferi, le misure d'emergenza consistenti nella restrizione obbligatoria della domanda indicata nel Capitolo II, e nella assegnazione delle disponibilità petrolifere di cui al Capitolo III, saranno messe in atto in conformità con questo Capitolo.

 

          Art. 13.

     Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 7 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante renderà esecutive le misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 7 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

 

          Art. 14.

     Ogni qualvolta il gruppo è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi che sia almeno equivalente al 12 per cento della quota media giornaliera dei propri consumi finali durante il periodo base, ogni Paese partecipante renderà esecutive misure di restrizione della domanda sufficienti a ridurre i propri consumi finali di una quantità pari al 10 per cento dei propri consumi finali durante il periodo base, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata a norma degli articoli 7, 9, 10 ed 11.

 

          Art. 15.

     Quando la somma giornalmente accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza, definiti all'articolo 7, ha raggiunto il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza ed una decisione è stata presa a norma dell'articolo 20, ogni Paese partecipante adotterà le misure così decise, e l'assegnazione delle disponibilità petrolifere tra i Paesi partecipanti verrà effettuata in conformità con gli articoli 7, 9, 10 ed 11.

 

          Art. 16.

     Quando la restrizione della domanda è messa in atto in conformità con questo capitolo, un Paese partecipante può, in sostituzione di misure per la restrizione della domanda, utilizzare riserve di emergenza conservate in eccesso al proprio impegno per le riserve di emergenza, come disposto nel Programma.

 

          Art. 17.

     1. Ogni qualvolta che un qualunque Paese partecipante è colpito o sta presumibilmente sul punto di essere colpito da una riduzione della quota giornaliera dei propri rifornimenti petroliferi, che risulti in una riduzione della quota giornaliera dei propri consumi finali per un ammontare pari almeno al 7 per cento della quota giornaliera media dei propri consumi finali durante il periodo base, l'assegnazione della disponibilità petrolifera verso quel Paese verrà effettuata a norma degli articoli da 8 a 11.

     2. L'assegnazione delle disponibilità petrolifere verrà anche effettuata quando le condizioni di cui al paragrafo 1 si verificano nei confronti di una regione maggiore di un Paese partecipante il cui mercato petrolifero sia non completamente integrato. In tal caso, l'obbligo di assegnazione degli altri Paesi partecipanti sarà ridotto dell'obbligo teorico di assegnazione che compete ad ogni altra regione o regioni maggiori del Paese partecipante interessato.

 

          Art. 18.

     1. Il termine "periodo base" si intende riferito ai quattro più recenti trimestri con l'intervallo di un trimestre necessario per raccogliere dati. Dal momento in cui le misure di emergenza sono messe in atto, sia nei confronti dell'intero gruppo che di un Paese partecipante, il periodo base sarà mantenuto immutato.

     2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà il periodo base definito al paragrafo 1, tenendo conto in particolare di elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici e riferirà, non più tardi del 1° aprile 1975, al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale deciderà a maggioranza su tali proposte non più tardi del 1° luglio 1975.

 

          Art. 19.

     1. Il Segretario accerterà quando una riduzione dei rifornimenti petroliferi, come menzionato all'articolo 13, 14 o 17, è stata effettuata o sta presumibilmente per essere effettuata, e stabilirà l'ammontare della riduzione o della prevista riduzione per ogni Paese partecipante e per il gruppo. Il Segretariato terrà informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni, e riferirà immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti. Il Rapporto includerà informazioni sulla natura della riduzione.

     2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 48 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e le informazioni fornite. Il Comitato direttivo riferirà al Comitato dei Ministri entro le 48 ore successive. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza.

     3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce di tale rapporto. La messa in atto delle misure di emergenza verrà considerata confermata e i Paesi partecipanti renderanno esecutive tali misure entro 15 giorni da tale conferma a meno che il Comitato dei Ministri decida, a maggioranza speciale, entro le successive 48 ore, di non mettere in atto le misure di emergenza, di metterle in atto solo o in parte o di stabilire un altro limite di tempo per la loro esecuzione.

     4. Se, in accordo con l'accertamento del Segretariato, le condizioni di più di uno degli articoli 13, 14 e 17, sono verificate, ogni decisione di non mettere in atto le misure di emergenza sarà presa separatamente per ogni articolo e secondo l'ordine sopra esposto. Se le condizioni di cui all'articolo 17 trovano riscontro nei confronti di più di un Paese partecipante ogni decisione di non mettere in atto l'assegnazione sarà presa separatamente nei confronti di ogni Paese.

     5. Le decisioni di cui ai paragrafi 3 e 4 possono in ogni momento essere revocate a maggioranza dal Comitato dei Ministri.

     6. Nell'effettuare il proprio accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consulterà con le compagnie petrolifere per conoscere la loro opinione in merito alla situazione ed alla adeguatezza delle misure da adottare.

     7. Un Comitato consultivo internazionale dell'industria petrolifera verrà convocato al momento della messa in atto delle misure di emergenza per assistere l'Agenzia ad assicurare la concreta operatività di tali misure.

 

          Art. 20.

     1. Il Segretariato accerterà quando la somma giornaliera accumulata degli obblighi di prelievo dalle riserve di emergenza ha raggiunto o sta presumibilmente per raggiungere il 50 per cento degli impegni per le riserve di emergenza. Il Segretariato riferirà immediatamente il proprio accertamento al Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti. Il rapporto includerà informazioni sulla situazione petrolifera.

     2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare i dati compilati e le informazioni fornite. Sulla base delle notizie disponibili il Comitato direttivo riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore proponendo le misure richieste per fronteggiare le necessità della situazione incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario. Il rapporto riferirà le opinioni dai membri del Comitato direttivo.

     3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto e delle proposte del Comitato direttivo. Il Comitato dei Ministri esaminerà l'accertamento del Segretariato ed il rapporto del Comitato direttivo e deciderà entro le successive 48 ore a maggioranza speciale sulle misure richieste per fronteggiare le necessità della situazione, incluso l'aumento del livello di restrizione obbligatoria della domanda ritenuto necessario.

 

          Art. 21.

     1. Ogni Paese partecipante può richiedere al Segretariato di effettuare l'accertamento di cui all'articolo 19 o 20.

     2. Se entro 72 ore da tale richiesta il Segretariato non effettua tale accertamento, il Paese partecipante può richiedere al Comitato direttivo di riunirsi e considerare la situazione in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

     3. Il Comitato direttivo si riunirà entro 48 ore da tale richiesta per esaminare la situazione. Su richiesta di qualsiasi Paese partecipante riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo e dal Segretariato, inclusa ogni opinione concernente il modo di affrontare la situazione.

     4. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo. Qualora esso convenga, a maggioranza, che le condizioni di cui all'articolo 13, 14, 15, o 17 si sono verificate, saranno messe in atto le conseguenti misure di emergenza.

 

          Art. 22.

     Il Comitato dei Ministri può decidere in ogni momento all'unanimità di mettere in atto qualsiasi appropriata misura di emergenza, non prevista nel presente Accordo, ove la situazione lo richieda.

 

CESSAZIONE

 

          Art. 23.

     1. Il Segretariato accerterà quando la riduzione dei rifornimenti, indicata all'articolo 13, 14 o 17, è diminuita o sta presumibilmente per diminuire al di sotto del livello menzionato nel pertinente articolo. Il Segretariato terrà informato il Comitato direttivo delle proprie deliberazioni e comunicherà immediatamente il proprio accertamento ai membri del Comitato direttivo e ne informerà i Paesi partecipanti.

     2. Il Comitato direttivo si riunirà entro 72 ore dalla comunicazione dell'accertamento del Segretariato per esaminare l'accuratezza dei dati compilati e delle informazioni fornite. Esso riferirà al Comitato dei Ministri entro le successive 48 ore. Il rapporto riferirà le opinioni espresse dai membri del Comitato direttivo inclusa ogni opinione riguardante il modo di affrontare l'emergenza.

     3. Il Comitato dei Ministri si riunirà entro 48 ore dalla ricezione del rapporto del Comitato direttivo per esaminare l'accertamento del Segretariato alla luce del rapporto del Comitato direttivo. La cessazione delle misure di emergenza o la riduzione applicabile del livello di restrizione della domanda sarà considerata conferma a meno che il Comitato dei Ministri decida a maggioranza speciale entro le successive 48 ore di mantenere le misure di emergenza o di sospenderle solo in parte.

     4. Nell'effettuare l'accertamento a norma del presente articolo, il Segretariato si consulterà con il Comitato consultivo internazionale, citato all'articolo 19, paragrafo 7, per conoscere la sua opinione sulla situazione e sulla adeguatezza delle misure da adottare.

     5. Ogni Paese partecipante può chiedere al Segretariato di effettuare un accertamento a norma del presente articolo.

 

          Art. 24.

     Quando le misure di emergenza sono in vigore e il Segretariato non ha effettuato l'accertamento di cui all'articolo 23, il Comitato dei Ministri può in ogni momento decidere, a maggioranza speciale, di sospendere completamente o in parte tali misure.

 

Capitolo V

 

Sistema di informazioni sul mercato petrolifero internazionale

 

          Art. 25.

     1. I Paesi partecipanti stabiliranno un sistema di informazioni consistente di due Sezioni:

     - una Sezione generale sulla situazione del mercato petrolifero internazionale e sulle attività delle Compagnie petrolifere;

     - una Sezione speciale, la quale assicurerà il funzionamento efficiente delle misure descritte nei Capitoli dal 1° al IV.

     2. Il Sistema sarà gestito in via permanente, sia in condizioni normali che durante le emergenze, e in modo che sia assicurata la riservatezza delle informazioni ottenute.

     3. Il Segretariato sarà responsabile per il funzionamento del Sistema di informazioni e metterà a disposizioni dei Paesi partecipanti le informazioni ottenute.

 

          Art. 26.

     Il termine "compagnie petrolifere" comprende le compagnie internazionali, le compagnie nazionali, le compagnie integrate e altri enti che hanno un ruolo significativo nella industria petrolifera internazionale.

 

SEZIONE GENERALE

 

          Art. 27.

     1. Nel quadro della Sezione generale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato, con carattere di regolarità, informazioni sui dati precisi riportati nell'articolo 29 sulle seguenti materie che si riferiscono alle compagnie petrolifere operanti nell'ambito delle loro rispettive giurisdizioni:

     a) struttura societaria;

     b) struttura finanziaria, inclusi i bilanci, conto profitti e perdite e imposte pagate;

     c) investimenti di capitale realizzati;

     d) termini degli accordi per l'accesso alle principali fonti di petrolio grezzo;

     e) livelli correnti di produzione e previsti cambiamenti degli stessi;

     f) distribuzione dei rifornimenti disponibili di petrolio grezzo alle compagnie affiliate e ad altri clienti (criteri e realizzazioni);

     g) scorte;

     h) costi di petrolio grezzo e dei prodotti petroliferi; i) prezzi, inclusi i prezzi di trasferimento alle società affiliate;

     j) altri argomenti conformi a quanto deciso all'unanimità dal Comitato dei Ministri.

     2. Ciascun Paese partecipante prenderà appropriate misure per assicurare che tutte le Compagnie petrolifere che operano nell'ambito della propria giurisdizione, mettano a sua disposizione le informazioni necessarie per consentire il rispetto dell'impegno previsto al paragrafo 1, tenendo in debito conto le più significative informazioni già disponibili al pubblico o ai Governi.

     3. Ciascun Paese partecipante fornirà informazioni su base "non privativa" e su base di una compagnia e/o Paese, come meglio conveniente, e in maniera e in grado tali da non compromettere la concorrenza e venire in contrasto con le prescrizioni legali di ogni Paese partecipante in materia di concorrenza.

     4. Nessun Paese partecipante avrà diritto di ottenere attraverso la Sezione generale informazioni sulle attività di una compagnia operante nell'ambito della propria giurisdizione, informazioni che esso non potrebbe ottenere da quella compagnia in applicazione delle proprie leggi od attraverso le proprie istituzioni e consuetudini se tale compagnia operasse unicamente nell'ambito della sua giurisdizione.

 

          Art. 28.

     Le informazioni ottenute su base "non privativa" sono le informazioni che non costituiscono o non si riferiscono a brevetti, marchi di fabbrica, a procedimenti scientifici o di produzione o sviluppi, vendite individuali, denunce dei redditi, liste dei clienti, informazioni geologiche e geofisiche escluse le mappe.

 

          Art. 29.

     1. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente quando opportuno, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporrà al Comitato direttivo un rapporto in cui identificherà i dati precisi, nell'ambito della lista di argomenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, che sono richiesti per una efficiente gestione della Sezione generale, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare.

     2. Il Comitato direttivo esaminerà il rapporto ed avanzerà proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prenderà a maggioranza le decisioni necessarie per istituire e gestire in maniera efficiente la Sezione generale.

 

          Art. 30.

     Nel preparare i propri rapporti a norma dell'articolo 29, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero:

     - consulterà le compagnie petrolifere per garantire che il sistema sia compatibile con l'attività dell'industria;

     - identificherà i problemi specifici e gli argomenti che sono oggetto di preoccupazione per i Paesi partecipanti;

     - identificherà i dati specifici che sono utili e necessari per risolvere tali problemi ed argomenti;

     - metterà a punto standards precisi per l'armonizzazione delle informazioni richieste allo scopo di assicurare la comparabilità dei dati;

     - metterà a punto procedure per assicurare adeguatamente la riservatezza delle informazioni.

 

          Art. 31.

     1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero esaminerà, senza soluzione di continuità, le operazioni della Sezione generale.

     2. Nella ipotesi di mutamenti delle condizioni del mercato petrolifero internazionale, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero riferirà al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà proposte su opportune modifiche al Comitato dei Ministri, che deciderà su tali proposte a maggioranza.

 

SEZIONE SPECIALE

 

          Art. 32.

     1. Nel quadro della Sezione speciale del Sistema di informazioni, i Paesi partecipanti metteranno a disposizione del Segretariato tutte le informazioni necessarie ad assicurare un efficiente funzionamento delle misure di emergenza.

     2. Ciascun Paese partecipante prenderà misure idonee per assicurare che tutte le compagnie petrolifere operanti nell'ambito della propria giurisdizione mettano a sua disposizione tali informazioni in modo da consentirgli di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1 ed all'articolo 33.

     3. Il Segretariato, sulla base di queste informazioni e di altre informazioni disponibili, sorveglierà continuamente l'andamento dei rifornimenti e dei consumi petroliferi nell'ambito del Gruppo e in ciascuno dei Paesi partecipanti.

 

          Art. 33.

     Nel quadro della Sezione speciale i Paesi partecipanti metteranno regolarmente a disposizione del Segretariato informazioni concernenti i dati precisi definiti a norma dell'articolo 34 a riguardo dei seguenti argomenti:

     a) consumi e rifornimenti petroliferi;

     b) misure di restrizione della domanda;

     c) livelli dei rifornimenti di emergenza;

     d) disponibilità ed utilizzazione dei mezzi di trasporto;

     e) livelli correnti e previsti dei rifornimenti e della domanda internazionale;

     f) altri elementi stabiliti all'unanimità dal Comitato dei Ministri.

 

          Art. 34.

     1. Entro 30 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza farà rapporto al Comitato direttivo indicando i dati precisi di cui alla lista degli argomenti dell'articolo 33, che sono richiesti nel quadro nella Sezione speciale allo scopo di assicurare il funzionamento efficiente delle misure di emergenza, specificando anche le procedure per ottenere tali dati in via regolare, incluse le procedure urgenti in situazioni di emergenza.

     2. Il Comitato direttivo esaminerà il rapporto e avanzerà proposte al Comitato dei Ministri, che, entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto al Comitato direttivo, prenderà, a maggioranza, le decisioni necessarie per la istituzione e l'avvio della Sezione speciale.

 

          Art. 35.

     1. Nel preparare il suo rapporto a norma dell'articolo 34, il Gruppo permanente per i problemi di emergenza:

     - si consulterà con le compagnie petrolifere per assicurarsi che il Sistema sia compatibile con l'attività dell'industria;

     - metterà a punto precisi standards per la armonizzazione delle informazioni richieste allo scopo di assicurare la comparabilità dei dati;

     - metterà a punto le procedure per assicurare la riservatezza delle informazioni.

 

          Art. 36.

     Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà, senza soluzione di continuità, il funzionamento della Sezione speciale e riferirà, ove opportuno, al Comitato direttivo. Il Comitato direttivo avanzerà proposte circa le opportune modifiche al Comitato dei Ministri, il quale deciderà a maggioranza su tali proposte.

 

Capitolo VI

 

Sistema per la consultazione con le compagnie petrolifere

 

          Art. 37.

     1. I Paesi partecipanti istituiranno nell'ambito dell'Agenzia un sistema permanente per la consultazione secondo il quale uno o più Paesi possono, nella maniera più adeguata, consultare le singole compagnie petrolifere, e chiedere loro informazioni, su tutti gli aspetti importanti dell'industria petrolifera, e nell'ambito del quale i Paesi partecipanti possono scambiarsi tra di loro, con spirito di collaborazione, i risultati di tali consultazioni.

     2. Il Sistema per la consultazione sarà istituito sotto gli auspici del Gruppo permanente per il Mercato petrolifero.

     3. Entro 60 giorni dal primo giorno dell'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, e successivamente a seconda dell'opportunità, il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero, dopo consultazione con le compagnie petrolifere, sottoporrà al Comitato direttivo un rapporto sulle procedure per tali consultazioni. Il Comitato direttivo esaminerà il Rapporto e presenterà proposte al Comitato dei Ministri che, entro 30 giorni dalla presentazione del Rapporto al Comitato direttivo, deciderà a maggioranza su tali procedure.

 

          Art. 38.

     1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero presenterà un rapporto al Comitato direttivo sulle consultazioni avute con ciascuna Compagnia petrolifera entro 30 giorni dalla consultazione stessa.

     2. Il Comitato direttivo prenderà in esame il rapporto e può presentare proposte su opportune azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri che deciderà su tali proposte.

 

          Art. 39.

     1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero valuterà senza soluzione di continuità i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte dalle compagnie petrolifere.

     2. Sulla base di queste valutazioni il Gruppo permanente può esaminare e valutare la situazione petrolifera internazionale e la posizione dell'industria petrolifera e riferirà al Comitato direttivo.

     3. Il Comitato direttivo esaminerà tali rapporti e farà proposte sulle adeguate azioni di cooperazione al Comitato dei Ministri, che deciderà su tali proposte.

 

          Art. 40.

     Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero sottoporrà annualmente un rapporto generale al Comitato direttivo sul funzionamento del Sistema per la consultazione con le compagnie petrolifere.

 

Capitolo VII

 

Cooperazione a lungo termine sull'energia

 

          Art. 41.

     1. I Paesi partecipanti sono risoluti a ridurre, a più lunga scadenza, la loro dipendenza dalle importazioni petrolifere per far fronte ai loro fabbisogni totali di energia.

     2. A tal fine i Paesi partecipanti intraprenderanno programmi nazionali e promuoveranno l'adozione di programmi di cooperazione, comprendenti, a seconda dei casi, la ripartizione dei mezzi e degli sforzi, mentre concerteranno le politiche nazionali nelle aree indicate all'articolo 42.

 

          Art. 42.

     1. Il Gruppo permanente per la cooperazione a lungo termine esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sull'azione di cooperazione. Saranno, in particolare, prese in esame le seguenti aree:

     a) conservazione di energia, con inclusi programmi di cooperazioni su:

     - scambio di esperienza nazionali e di informazioni sulla conservazione di energia;

     - modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di energia mediante misure di conservazione.

     b) Sviluppo di fonti alternative di energia, come petrolio greggio nazionale, carbone, gas naturale, energia nucleare, energia idroelettrica, inclusi i programmi di collaborazione su:

     - scambio di informazioni su materie quali risorse, disponibilità e domanda, prezzi e tasse;

     - modi e mezzi per ridurre la crescita del consumo di quantitativi petroliferi importati mediante lo sviluppo di fonti alternative di energia;

     - progetti concreti, inclusi progetti finanziati in comune;

     - criteri, obiettivi qualitativi e standards per la protezione dell'ambiente.

     c) Ricerche e sviluppo nel campo dell'energia, inclusi, sotto forma prioritaria, programmi in collaborazione in materia di:

     - tecnologia del carbone;

     - energia solare;

     - trattamento dei rifiuti radioattivi;

     - fusione termonucleare controllata;

     - produzione di idrogeno dall'acqua;

     - sicurezza nucleare;

     - utilizzazione del calore disperso;

     - conservazione di energia;

     - utilizzazione dei rifiuti cittadini e industriali per conservazione di energia;

     - analisi generale del sistema energetico e studi generali.

     d) Arricchimento dell'uranio, ivi compresi programmi per:

     - seguire gli sviluppi negli approvvigionamenti di uranio naturale e arricchito;

     - facilitare lo sviluppo di risorse di uranio naturale e dei servizi di arricchimento;

     - incoraggiare quelle consultazioni necessarie per affrontare problemi internazionali che possono sorgere in relazione alla espansione delle disponibilità di uranio arricchito;

     - disporre una raccolta analitica di dati e per una diffusione dei dati relativi alla pianificazione dei servizi di arricchimento.

     2. Nell'esaminare le aree suscettibili di azione in collaborazione, il Gruppo permanente terrà nel dovuto conto le attività in corso altrove.

     3. I programmi sviluppati in base al paragrafo 1 possono essere finanziati congiuntamente. Tale finanziamento congiunto può avvenire a norma dell'articolo 64, paragrafo 2.

 

          Art. 43.

     1. Il Comitato direttivo esaminerà i rapporti del Gruppo permanente e presenterà adeguate proposte al Comitato dei Ministri, il quale deciderà su tali proposte non più tardi del 1° luglio 1975.

     2. Il Comitato dei Ministri terrà in conto le possibilità di cooperazione in un quadro più vasto.

 

Capitolo VIII

 

Relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori

 

          Art. 44.

     I Paesi partecipanti faranno ogni sforzo per promuovere la collaborazione con i Paesi produttori di petrolio e con gli altri Paesi consumatori, inclusi i Paesi in via di sviluppo. Essi esamineranno gli sviluppi nel campo dell'energia allo scopo di identificare le occasioni per promuovere un dialogo costruttivo, nonché altre forme di cooperazione con i Paesi produttori e con gli altri Paesi consumatori.

 

          Art. 45.

     Per raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 44, i Paesi partecipanti daranno piena considerazione ai bisogni e agli interessi di altri Paesi consumatori, particolarmente quelli in via di sviluppo.

 

          Art. 46.

     Nel quadro del Programma, i Paesi partecipanti procederanno a scambi di vedute sulle loro relazioni con i Paesi produttori di petrolio. A tal fine i Paesi partecipanti si scambieranno informazioni circa azioni di cooperazione intraprese per proprio conto con i Paesi produttori e che abbiano rilevanza nei confronti degli obiettivi del Programma.

 

          Art. 47.

     Nel quadro del Programma i Paesi partecipanti:

     - cercheranno, alla luce del loro continuo esame degli sviluppi della situazione energetica internazionale e delle sue conseguenze sulla economia mondiale, le opportunità e i mezzi per incoraggiare uno stabile mercato internazionale del petrolio e per promuovere sicuri rifornimenti di petrolio a condizioni ragionevoli ed eque per ogni Paese partecipante;

     - considereranno, alla luce del lavoro in corso presso altre organizzazioni internazionali, ulteriori possibili aree di cooperazione, incluse le prospettive di cooperazione nel campo della industrializzazione accelerata e dello sviluppo socio-economico nelle principali aree produttrici e le relative implicazioni per il commercio e gli investimenti internazionali;

     - terranno sotto esame le prospettive in collaborazione con i Paesi produttori di petrolio sulle questioni riguardanti l'energia che siano di reciproco interesse, come la conservazione dell'energia, lo sviluppo di fonti alternative, la ricerca e lo sviluppo.

 

          Art. 48.

     1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e gli altri Paesi consumatori esaminerà e riferirà al Comitato direttivo sugli argomenti trattati nel presente Capitolo.

     2. Il Comitato direttivo può avanzare proposte sulle adeguate azioni di cooperazione relative a tali argomenti al Comitato dei Ministri, il quale deciderà su di esse.

 

Capitolo IX

 

Disposizioni istituzionali e generali

 

          Art. 49.

     1. L'Agenzia avrà i seguenti organi:

     - un Comitato dei Ministri;

     - un Comitato direttivo;

     - Gruppi permanenti per:

     - Problemi di emergenza,

     - Mercato petrolifero,

     - Collaborazione a lungo termine,

     - Relazioni con i Paesi produttori e altri Paesi consumatori.

     2. Il Comitato dei Ministri o il Comitato direttivo possono decidere, a maggioranza semplice, di istituire qualsiasi altro organo necessario per l'esecuzione del Programma.

     3. L'Agenzia avrà un Segretariato per assistere gli organi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

COMITATO DEI MINISTRI

 

          Art. 50.

     1. Il Comitato dei Ministri sarà composto da uno o più Ministri, o da loro delegati, per ogni Paese partecipante.

     2. Il Comitato dei Ministri adotterà, decidendo a maggioranza, le proprie regole di procedura. A meno che non sia altrimenti deciso nelle regole di procedura, queste si applicheranno anche al Comitato direttivo ed ai Gruppi permanenti.

     3. Il Comitato dei Ministri eleggerà, decidendo a maggioranza, i propri Presidente e Vice Presidenti.

 

          Art. 51.

     1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e formulerà le raccomandazioni necessarie per l'adeguato funzionamento del Programma.

     2. Il Comitato dei Ministri esaminerà periodicamente e prenderà le iniziative appropriate per quanto riguarda gli sviluppi della situazione energetica internazionale, inclusi i problemi relativi alle disponibilità petrolifere di ciascun Paese o Paesi partecipanti e le implicazioni economiche e monetarie di tali sviluppi. Nella sua attività relativa alle implicazioni economiche e monetarie degli sviluppi della situazione energetica internazionale, il Comitato dei Ministri terrà in conto la competenza e le attività delle istituzioni internazionali responsabili per le questioni economiche e monetarie nel loro complesso.

     3. Il Comitato dei Ministri può, decidendo a maggioranza, delegare qualunque delle sue funzioni agli altri organi dell'Agenzia.

 

          Art. 52.

     1. A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, e dell'articolo 65, le decisioni adottate in base al presente Accordo dal Comitato dei Ministri o da qualunque altro organo delegato dal Comitato dei Ministri, saranno vincolanti per i Paesi partecipanti.

     2. Le raccomandazioni non saranno vincolanti.

 

COMITATO DIRETTIVO

 

          Art. 53.

     1. Il Comitato direttivo sarà composto da uno o più funzionari ad alto livello dei Governi di ciascun Paese partecipante.

     2. Il Comitato direttivo assolverà le funzioni assegnategli da questo Accordo e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

     3. Il Comitato direttivo può esaminare e avanzare proposte al Comitato dei Ministri, ove opportuno, su qualunque materia che rientra nelle finalità del presente Accordo.

     4. Il Comitato direttivo sarà convocato a richiesta di qualunque Paese partecipante.

     5. Il Comitato direttivo, decidendo a maggioranza, eleggerà i propri Presidente e Vice-Presidenti.

 

GRUPPI PERMANENTI

 

          Art. 54.

     1. Ogni Gruppo permanente sarà composto di uno o più rappresentanti del Governo di ciascun Paese partecipante.

     2. Il Comitato direttivo, decidendo a maggioranza, eleggerà i Presidenti ed i Vice-Presidenti dei Gruppi permanenti.

 

          Art. 55.

     1. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli dal I al V e nell'Allegato e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

     2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualsiasi argomento che rientri nelle finalità dei Capitoli dal I al V e dell'Allegato.

     3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su ogni materia che rientri nella propria competenza.

 

          Art. 56.

     1. Il Gruppo permanente per il Mercato petrolifero assolverà le funzioni assegnategli nei Capitoli V e VI ed ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

     2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità dei capitoli V e VI.

     3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella propria competenza.

 

          Art. 57.

     1. Il Gruppo permanente sulla cooperazione a lungo termine assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VII e ogni altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

     2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità del Capitolo VII.

 

          Art. 58.

     1. Il Gruppo permanente per le relazioni con i Paesi produttori e con altri Paesi consumatori assolverà le funzioni assegnategli nel Capitolo VIII e qualunque altra funzione delegatagli dal Comitato dei Ministri.

     2. Il Gruppo permanente può esaminare e riferire al Comitato direttivo in merito a qualunque argomento che rientri nelle finalità del Capitolo VIII.

     3. Il Gruppo permanente può consultarsi con le compagnie petrolifere su qualunque argomento che rientri nella sua competenza.

 

SEGRETARIATO

 

          Art. 59.

     1. Il Segretariato sarà composto da un Direttore esecutivo e dal personale ritenuto necessario.

     2. Il Direttore esecutivo sarà nominato dal Comitato dei ministri.

     3. Nell'assolvere i propri compiti in relazione a questo Accordo il Direttore esecutivo e il personale del Segretariato saranno responsabili e riferiranno di fronte agli organi dell'Agenzia.

     4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, adotterà tutte le decisioni necessarie per la istituzione ed il funzionamento del Segretariato.

 

          Art. 60.

     Il Segretariato assolverà le funzioni assegnategli dal presente Accordo e ogni altra funzione attribuitagli dal Comitato dei Ministri.

 

VOTAZIONI

 

          Art. 61.

     1. Il Comitato dei Ministri adotterà le decisioni e le raccomandazioni per le quali nel presente Accordo non è esplicitamente previsto un sistema di voto, secondo quanto segue:

     a) a maggioranza;

     - decisioni sull'amministrazione del programma, incluse decisioni che attuano le disposizioni del presente Accordo che già pongano specifici impegni a carico dei Paesi partecipanti,

     - decisioni su questioni procedurali,

     - raccomandazioni,

     b) all'unanimità:

     - tutte le altre decisioni, incluse in particolare quelle che impongono nuovi obblighi non previsti dal presente Accordo, a carico dei Paesi partecipanti.

     2. Le decisioni citate nel paragrafo 1 b) possono stabilire che:

     a) esse non saranno vincolanti per uno o più Paesi partecipanti;

     b) esse saranno vincolanti solo a certe condizioni.

 

          Art. 62.

     1. L'unanimità richiederà tutti i voti dei Paesi partecipanti presenti e votanti; i Paesi astenuti saranno considerati come non votanti.

     2. Quando è richiesta la maggioranza o la maggioranza speciale, i Paesi partecipanti avranno i seguenti voti ponderati:

 

 

Voti generali ponderati

Voti ponderati sui consumi petroliferi

Voti ponderati combinati

Austria

3

1

4

Belgio

3

2

5

Canada

3

5

8

Danimarca

3

1

4

Germania

3

8

11

Irlanda

3

0

3

Italia

3

6

9

Giappone

3

15

18

Lussemburgo

3

0

3

Paesi Bassi

3

2

5

Spagna

3

2

5

Svezia

3

2

5

Svizzera

3

1

4

Turchia

3

1

4

Regno Unito

3

6

9

Stati Uniti d'America

3

48

51

Totali

36

100

148

 

     3. La maggioranza richiederà il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e il 50 per cento dei 18 voti generali ponderati.

     4. La maggioranza speciale richiederà:

     a) il 60 per cento del totale dei voti ponderati combinati e 36 voti generali ponderati per:

     - la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativa all'aumento dell'impegno per le riserve d'emergenza;

     - le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate negli articoli 13 e 14;

     - le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, relative alle misure richieste per far fronte alle necessità della situazione;

     - le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere le misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14;

     - le decisioni di cui all'articolo 24, per la cessazione delle misure di emergenza, indicate negli articoli 13 e 14.

     b) 42 voti generali ponderati per:

     - le decisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per non mettere in atto le misure di emergenza indicate nell'articolo 17;

     - le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, per mantenere le misure di emergenza indicate all'articolo 17;

     - le decisioni di cui all'articolo 24 per la cessazione delle misure di emergenza indicate all'articolo 17.

     5. Il Comitato dei Ministri, all'unanimità, deciderà sulla necessità di aumentare, diminuire e ridistribuire i voti ponderati indicati nel paragrafo 2, come pure sugli emendamenti delle maggioranze di voto richieste, definite nei paragrafi 3 e 4, nell'eventualità che:

     - un Paese aderisca al presente Accordo a norma dell'articolo 71, o

     - un Paese si ritiri dal presente Accordo, a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, o dell'articolo 69, paragrafo 2.

     6. Il Comitato dei Ministri esaminerà annualmente il numero e la distribuzione dei voti ponderati specificati al paragrafo 2, e, sulla base di tale esame, deciderà all'unanimità se tali voti ponderati debbano essere aumentati o diminuiti e/o ridistribuiti per mutamenti nella quota del consumo totale petrolifero di ogni Paese partecipante o per qualunque altra ragione.

     7. Ogni mutamento al paragrafo 2, 3 o 4, sarà fondato sui concetti posti in evidenza in questi paragrafi e nel paragrafo 6.

 

RELAZIONI CON ALTRI ENTI

 

          Art. 63.

     Per poter conseguire gli obiettivi del Programma, l'Agenzia può stabilire idonee relazioni con paesi non partecipanti, organizzazioni internazionali, governative e non governative, altri enti ed individui.

 

MISURE FINANZIARIE

 

          Art. 64.

     1. Le spese del Segretariato e tutte le altre spese comuni saranno divise tra tutti i Paesi partecipanti secondo una scala di contributi elaborata in base ai principi ed alle norme definite nell'Allegato alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1963, relativa alla determinazione della scala dei contributi dei Paesi membri per il Bilancio dell'Organizzazione. Dopo il primo anno di applicazione del presente Accordo, il Comitato dei Ministri riesaminerà tale scala di contributi e deciderà a maggioranza in merito ad ogni idonea modifica a norma dell'articolo 73.

     2. Le spese speciali sostenute in relazione ad attività speciali perseguite a norma dell'articolo 65 saranno divise tra i Paesi partecipanti che prendono parte a dette attività speciali nella proporzione che sarà stabilita per accordo unanime tra loro.

     3. In base alle norme finanziarie adottate dal Comitato dei Ministri e non oltre il 1° ottobre di ciascun anno, il Direttore esecutivo sottoporrà al Comitato dei Ministri un bilancio preventivo che includerà il fabbisogno di personale. Il Comitato dei Ministri approverà il bilancio a maggioranza.

     4. Il Comitato dei Ministri, decidendo a maggioranza, prenderà ogni altra necessaria decisione concernente l'amministrazione finanziaria dell'Agenzia.

     5. L'anno finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun anno finanziario i cespiti e le spese saranno sottoposti a revisione contabile.

 

ATTIVITÀ SPECIALI

 

          Art. 65.

     1. Due o più Paesi partecipanti possono decidere di intraprendere attività speciali, nell'ambito di questo Accordo, al di fuori delle attività che tutti i Paesi partecipanti debbono svolgere secondo quanto previsto dai Capitoli dal I al V. I Paesi partecipanti che non desiderano partecipare a dette attività speciali si asterranno dal prendere parte a dette decisioni e non saranno da esse vincolati. I Paesi partecipanti che intraprendono dette attività ne terranno informato il Comitato dei Ministri.

     2. Per la realizzazione di dette attività speciali, i Paesi partecipanti interessati possono concordare procedure di voto diverse da quelle definite negli articoli 61 e 62.

 

ESECUZIONE DELL'ACCORDO

 

          Art. 66.

     Ogni Paese partecipante prenderà i provvedimenti necessari, ivi inclusi i provvedimenti di ordine legislativo, per rendere operante il presente Accordo e le decisioni prese dal Comitato dei Ministri.

 

Capitolo X

 

Disposizioni finali

 

          Art. 67.

     1. Ogni Stato firmatario notificherà, entro il 1° maggio 1975, al Governo del Belgio che, avendo ultimato le proprie procedure costituzionali, consente ad essere vincolato dal presente Accordo.

     2. Il presente Accordo entrerà in vigore nel decimo giorno seguente il giorno in cui sei o più Stati in possesso almeno del 60 per cento dei voti ponderati combinati di cui all'articolo 62 avranno depositato la notifica del proprio consenso ad essere vincolati o il loro strumento d'adesione.

     3. Per ogni Stato firmatario che depositi la propria notifica in epoca successiva, il presente Accordo entrerà in vigore il decimo giorno dopo il giorno del deposito.

     4. Dietro richiesta di ogni Stato firmatario il Comitato dei Ministri deciderà a maggioranza di prorogare il limite massimo della notifica oltre il 1° maggio 1975 relativamente a detto Paese.

 

          Art. 68.

     1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 67, il presente Accordo sarà provvisoriamente applicato da tutti gli Stati firmatari, nella misura del possibile, ove ciò non sia in contrasto con la loro legislazione, a partire dal 18 novembre 1974, a seguito della prima riunione del Comitato dei Ministri.

     2. L'esecuzione provvisoria dell'Accordo continuerà fino:

     - al momento in cui l'Accordo entrerà in vigore per tale Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 67, o

     - a 60 giorni dopo che il Governo del Belgio avrà ricevuto notifica che quello Stato non consentirà di essere vincolato dall'Accordo, o

     - a che non sia trascorso il termine massimo per la notifica del consenso da parte di quello Stato a norma dell'articolo 67.

 

          Art. 69.

     1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della sua entrata in vigore, dopo di che continuerà ad essere valido salvo e fino che il Comitato dei Ministri non deciderà, a maggioranza, la sua cessazione.

     2. Ogni Paese partecipante può porre termine, per proprio conto, alla applicazione del presente Accordo dietro preavviso scritto di dodici mesi al Governo del Belgio e detto preavviso non potrà essere dato prima di tre anni dopo il primo giorno della entrata in vigore provvisoria del presente Accordo.

 

          Art. 70.

     1. Al momento della firma, della notifica del consenso ad essere vincolato a norma dell'articolo 67, adesione, o in qualsiasi momento successivo, ogni Stato può dichiarare per mezzo di notifica indirizzata al Governo del Belgio che il presente Accordo sarà valido per tutti o qualunque dei territori per le cui relazioni internazionali è responsabile, oppure per i territori entro le sue frontiere per i cui riferimenti petroliferi è legalmente responsabile.

     2. Ogni dichiarazione, effettuata in base al paragrafo 1, nei riguardi di ogni territorio menzionato in tale dichiarazione, può essere ritirata in base alle disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 2.

 

          Art. 71.

     1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economici che sia in grado e desideroso di soddisfare le esigenze del Programma potrà aderire al presente Accordo. Il Comitato dei Ministri deciderà a maggioranza su qualsiasi richiesta di adesione.

     2. Il presente Accordo entrerà in vigore per ogni Paese, la cui richiesta di adesione sia stata accolta, nel decimo giorno seguente il deposito del suo strumento di adesione presso il Governo del Belgio, o alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a seconda di quale data sia posteriore.

     3. Fino al 1° maggio 1975, le adesioni possono aver luogo su base provvisoria alle condizioni previste nell'articolo 68.

 

          Art. 72.

     1. Il presente Accordo sarà aperto per l'adesione da parte delle Comunità europee.

     2. Il presente Accordo non impedirà in alcun modo l'ulteriore esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

 

          Art. 73.

     Il presente Accordo può in ogni momento venire emendato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime. Tale emendamento entrerà in vigore nel modo indicato dal Comitato dei Ministri, con decisione unanime, e con la disposizione che i Paesi partecipanti adempiano le rispettive procedure costituzionali.

 

          Art. 74.

     Il presente Accordo sarà soggetto a revisione generale dopo il 1° maggio 1980.

 

          Art. 75.

     Il Governo del Belgio notificherà a tutti i Paesi partecipanti l'avvenuto deposito della notifica di consentire ad essere vincolati a norma dell'articolo 67, e di ciascun strumento di adesione, dell'entrata in vigore del presente Accordo, o di ogni emendamento apportato, o di ogni denuncia di esso, e di ogni dichiarazione o notifica ricevuta.

 

          Art. 76.

     L'originale del presente Accordo, di cui i testi inglese, francese e tedesco sono parimenti autentici, sarà depositato presso il Governo del Belgio, ed una copia autenticata di esso sarà fornita a ciascuno degli altri Paesi partecipanti dal Governo del Belgio.

     IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     FATTO a Parigi, addì 18 novembre 1974.

     (Seguono le firme).

 

     Allegato

Riserve d'emergenza

 

     Art. 1.

     1. Le scorte petrolifere totali sono misurate in accordo con le definizioni dell'OCSE e della CEE, modificate come segue:

     A) Scorte incluse:

     petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti

     - nei serbatoi delle raffinerie;

     - nei depositi

     - nei serbatoi di servizio degli oleodotti

     - nelle chiatte e nelle bettoline

     - nelle navi in navigazione costiera

     - nelle petroliere in porto

     - nei bunkeraggi presso le navi in navigazione in acque interne

     - nei fondi dei serbatoi

     - nelle scorte operative

     - dai grandi consumatori come richiesto dalla legge o controllato in altra forma dai Governi.

     B) Scorte escluse:

     a) petrolio greggio non ancora prodotto

     b) petrolio greggio, prodotti principali e semilavorati tenuti

     - negli oleodotti

     - nei carri ferroviari cisterna

     - nelle autobotti

     - nei bunkeraggi delle navi in navigazione in mare aperto

     - nelle stazioni di servizio e distributrici al dettaglio

     - da altri consumatori

     - nelle petroliere in navigazione

     - come scorte militari

     2. La parte di scorte petrolifere che può essere accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza relativo ad ogni Paese partecipante è costituita dalle sue scorte petrolifere totali, secondo le definizioni precedenti, meno quelle scorte che tecnicamente possono essere considerate come assolutamente indisponibili anche nell'emergenza più grave. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà questo concetto e riferirà sui criteri per misurare le scorte assolutamente indisponibili.

     3. Fino al momento in cui non sia stata presa una decisione in proposito, ogni Paese partecipante sottrarrà il 10 per cento delle proprie scorte totali nella misurazione delle proprie riserve di emergenza.

     4. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

     a) le modalità per includere la nafta per usi diversi da benzina per autotrazione ed aviazione nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;

     b) la possibilità di creare regole comuni per il trattamento dei bunkeraggi marini in caso di emergenza e di includere i bunkeraggi marini nei consumi a fronte dei quali sono misurate le scorte;

     c) la possibilità di creare regole comuni concernenti la restrizione della domanda di bunkeraggi per aviazione;

     d) la possibilità di accreditare a fronte degli impegni per le riserve di emergenza parte dei quantitativi petroliferi in mare al momento della messa in atto delle misure di emergenza;

     e) la possibilità di aumentare le disponibilità in caso di emergenza mediante risparmi nel sistema di distribuzione.

 

     Art. 2.

     1. Disponibilità di combustibile sostituibile è definita, come il normale consumo petrolifero che può essere sostituito da altri combustibili in caso di emergenza, a condizione che tale disponibilità sia soggetta a controllo del Governo in una emergenza, possa essere resa operativa entro un mese, e che rifornimenti sicuri del combustibile alternativo siano disponibili per l'impiego.

     2. I rifornimenti di combustibile alternativo saranno espressi in termini di petrolio greggio equivalente.

     3. Le scorte di un combustibile alternativo riservate a scopi di sostituzione possono essere accreditate a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza nella misura in cui esse possono essere utilizzate durante il periodo di autosufficienza.

     4. La capacità produttiva non utilizzata di un combustibile alternativo riservata a scopi di sostituzione sarà accreditata a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera non utilizzata, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato.

     5. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

     a) l'adeguatezza del limite di tempo di un mese menzionato al paragrafo 1;

     b) le basi per calcolare la disponibilità di combustibile sostituibile, fondata su scorte di un combustibile alternativo, a norma delle disposizioni del paragrafo 3.

 

     Art. 3.

     Un Paese partecipante può accreditare a fonte del proprio impegno per le riserve di emergenza le scorte petrolifere tenute in un altro paese a condizione che il Governo di tale paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento di tali scorte verso il Paese partecipante in una situazione di emergenza.

 

     Art. 4.

     1. La capacità produttiva petrolifera non utilizzata è definita come la potenziale produzione petrolifera di un Paese partecipante, in eccesso alla normale produzione petrolifera nell'ambito della propria giurisdizione:

     - che sia soggetto a controllo governativo, e

     - che possa essere impiegata durante una emergenza entro il periodo di autosufficienza.

     2. Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa:

     a) il concetto ed i metodi per misurare la capacità produttiva petrolifera non utilizzata di cui al paragrafo 1;

     b) l'adeguatezza del "periodo di autosufficienza" come tempo limite;

     c) il problema se una determinata quantità di capacità produttiva petrolifera non utilizzata sia di maggior valore per gli scopi della autosufficienza in caso di emergenza della stessa quantità di scorte petrolifere, l'ammontare del possibile credito per la capacità produttiva non utilizzata ed il metodo per il suo calcolo.

 

     Art. 5.

     La capacità produttiva non utilizzata, disponibile per un Paese partecipante nell'ambito della giurisdizione di un altro paese può essere accreditata a fronte del proprio impegno per le riserve di emergenza sulla stessa base della capacità produttiva petrolifera non utilizzata presente nell'ambito della propria giurisdizione e soggetta alle disposizioni dell'articolo 4 di questo Allegato, a condizione che il Governo dell'altro paese abbia un accordo con il Governo del Paese partecipante in base al quale non porrà alcun impedimento al trasferimento verso il Paese partecipante di petrolio greggio originato da tale capacità produttiva inutilizzata, in una emergenza.

 

     Art. 6.

     Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo, circa la possibilità di accreditare a fronte dell'impegno per le riserve di emergenza di un Paese partecipante, citato nell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, investimenti a lungo termine che abbiano l'effetto di ridurre la dipendenza dei Paesi partecipanti dalle importazioni petrolifere.

 

     Art. 7.

     1. Il gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà e riferirà al Comitato direttivo circa il periodo di riferimento definito all'articolo 2, paragrafo I, dell'Accordo, tenendo particolarmente in conto elementi quali tasso di crescita, variazioni stagionali dei consumi e cambiamenti ciclici.

     2. Una decisione del Comitato dei Ministri volta a modificare la definizione del periodo di riferimento citato al paragrafo I verrà adottata alla unanimità.

 

     Art. 8.

     Il Gruppo permanente per i problemi di emergenza esaminerà riferendo al Comitato direttivo tutti gli elementi dal Capitolo I al Capitolo IV dell'Accordo per eliminare possibili anomalie e statistiche.

 

     Art. 9.

     I rapporti del Gruppo permanente per i problemi di emergenza relativi agli argomenti menzionati nel presente Allegato saranno sottoposti al Comitato direttivo entro il 1° aprile 1975. Il Comitato direttivo avanzerà proposte adeguate al Comitato dei Ministri il quale, a maggioranza, deciderà su queste proposte non più tardi del 1° luglio 1975 ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 2, del presente Allegato.