§ 86.9.5 - Legge 27 dicembre 1973, n. 875.
Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.9 sanità militare e penitenziaria
Data:27/12/1973
Numero:875


Sommario
Art. 1.      L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977
Art. 2.      All'onere di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello [...]


§ 86.9.5 - Legge 27 dicembre 1973, n. 875. [1]

Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

(G.U. 4 gennaio 1974, n. 4).

 

 

     Art. 1.

     L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977.

     Con effetto dal 1° gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non può superare la somma di lire centottantamila.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.