§ 86.3.2C - Legge 28 febbraio 1981, n. 34.
Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:28/02/1981
Numero:34


Sommario
Art. 1.      I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'art. 129 del [...]
Art. 2.      Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 3.      Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui [...]


§ 86.3.2C - Legge 28 febbraio 1981, n. 34. [1]

Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie.

(G.U. 2 marzo 1981, n. 60)

 

     Art. 1.

     I farmacisti che hanno gestito per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia di nuova istituzione o vacante del titolare, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno diritto di conseguire la titolarità della stessa farmacia purché essa al momento della domanda di cui al successivo art. 2 non sia stata conseguita con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione.

     La disposizione di cui sopra si applica anche alle farmacie sulle quali è stato esercitato e non utilizzato il diritto di prelazione a norma degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o in soprannumero e non ancora dichiarate decadute.

     E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della citata legge 2 aprile 1968, n. 475.

 

          Art. 2.

     Le domande, debitamente documentate, devono pervenire agli uffici delle autorità sanitarie locali competenti per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo precedente è effettuato entro due mesi dalla presentazione delle domande.

 

          Art. 3.

     Nel caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarità ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, possono essere esercitati per un periodo di tre anni.

     Qualora il figlio o il coniuge superstite del farmacista titolare e proprietario risultino iscritti alla facoltà di farmacia, in qualità di studenti presso università statali o abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, il periodo, di cui al comma precedente, è prorogato sino alla data del conseguimento da parte del figlio o del coniuge dei titoli e requisiti previsti dalla legge, e comunque non oltre sette anni dalla morte del titolare e proprietario [2] .

     Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto dal 1° luglio 1984 [3] .

     In caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio o il coniuge superstite che abbia per primo conseguito l'idoneità.

     Gli eredi farmacisti di titolari deceduti le cui farmacie alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora state conferite per concorso hanno diritto di ottenere il trapasso della titolarità se hanno conseguito l'idoneità in concorso farmaceutico entro tre anni dalla morte del titolare.

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

[2] Comma sostituito dall'art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 892.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 892.