§ 85.1.497 - D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.
Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:09/01/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 2.  Norma finanziaria


§ 85.1.497 - D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17.

Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

(G.U. 6 febbraio 2008, n. 31)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2006, ed in particolare gli articoli 1 ed 11;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'università e della ricerca e della solidarietà sociale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: «c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;»;

     b) dopo l'articolo 27-bis è inserito il seguente:

     «Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica). - 1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

     2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

     a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

     b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

     c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

     d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

     3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

     4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

     5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

     6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

     7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

     8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

     9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

     10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

     11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonchè una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.