§ 13.1.83 - Direttiva 12 ottobre 2005, n. 71.
Direttiva n. 2005/71/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.1 scienza
Data:12/10/2005
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campo di applicazione
Art. 4.  Disposizioni più favorevoli
Art. 5.  Autorizzazione
Art. 6.  Convenzione di accoglienza
Art. 7.  Condizioni per l’accoglienza
Art. 8.  Durata del permesso di soggiorno
Art. 9.  Familiari
Art. 10.  Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno
Art. 11.  Insegnamento
Art. 12.  Parità di trattamento
Art. 13.  Mobilità tra Stati membri
Art. 14.  Domande di ammissione
Art. 15.  Garanzie procedurali
Art. 16.  Relazioni
Art. 17.  Attuazione
Art. 18.  Disposizione transitoria
Art. 19.  Zone di libero spostamento
Art. 20.  Entrata in vigore
Art. 21.  Destinatari


§ 13.1.83 - Direttiva 12 ottobre 2005, n. 71.

Direttiva n. 2005/71/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

(G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, lettera a), e l’articolo 63, punto 4,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     vista l'opinione del Comitato delle Regioni,

     considerando quanto segue:

      (1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.

      (2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l’obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

      (3) La globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea, con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.

      (4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3 % del PIL nella ricerca, è stimato in 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all’interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest’ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.

      (5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

      (6) L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell’ottica di una politica migratoria globale.

      (7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all’interno dell’Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.

      (8) In considerazione dell’apertura imposta dai cambiamenti dell’economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell’obiettivo del 3 % del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.

      (9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3 % riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.

      (10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.

      (11) È opportuno agevolare l’ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all’istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.

      (12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

      (13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l’ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell’immigrazione.

      (14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all’ingresso e al soggiorno.

      (15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell’insegnamento superiore.

      (16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d’applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.

      (17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

      (18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell’unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l’ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea.

      (19) A salvaguardia dell’unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.

      (20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.

      (21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.

      (22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

      (23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l’istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all’interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

      (24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

      (25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      (26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

      (27) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato, con lettera di data 1° luglio 2004, che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

      (28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.

      (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto

     La presente direttiva definisce le condizioni per l’ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell’ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

     b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

     c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo;

     d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

     e) «permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

 

          Art. 3. Campo di applicazione

     1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.

     2. La presente direttiva non si applica:

     a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;

     b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;

     c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

     d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

 

          Art. 4. Disposizioni più favorevoli

     1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:

     a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;

     b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

     2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

 

CAPO II

ISTITUTI DI RICERCA

 

          Art. 5. Autorizzazione

     1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.

     2. L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

     L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve.

     3. Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

     4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’articolo 6.

     5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.

     6. Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.

     7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

 

          Art. 6. Convenzione di accoglienza

     1. L’istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.

     2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell’istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

     i) l’oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

     ii) i titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all’articolo 2, lettera d);

     b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all’importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;

     c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un’assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

     d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

     3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

     4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all’istituto di accoglienza.

     5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l’esecuzione della convenzione di accoglienza, l’istituto di ricerca ne informa prontamente l’autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

 

CAPO III

AMMISSIONE DEI RICERCATORI

 

          Art. 7. Condizioni per l’accoglienza

     1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

     a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

     b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 2;

     c) all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’articolo 6, paragrafo 3;

     d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

     Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

     2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

     3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.

 

          Art. 8. Durata del permesso di soggiorno

     Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.

 

          Art. 9. Familiari

     1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.

     2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.

 

          Art. 10. Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno

     1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.

     2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

 

CAPO IV

DIRITTI DEI RICERCATORI

 

          Art. 11. Insegnamento

     1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.

     2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

 

          Art. 12. Parità di trattamento

     Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

     a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;

     b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;

     c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. Le disposizioni particolari che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, si applicano di conseguenza;

     d) le agevolazioni fiscali;

     e) l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.

 

          Art. 13. Mobilità tra Stati membri

     1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

     2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

     3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un’altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.

     4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.

     5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

 

CAPO V

PROCEDURA E TRASPARENZA

 

          Art. 14. Domande di ammissione

     1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall’istituto di ricerca interessato.

     2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

     3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

     4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell’ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

 

          Art. 15. Garanzie procedurali

     1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.

     2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l’esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.

     3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l’azione.

     4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l’interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 16. Relazioni

     La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.

 

          Art. 17. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 18. Disposizione transitoria

     In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

 

          Art. 19. Zone di libero spostamento

     La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.

 

          Art. 20. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 21. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.