§ 85.1.3a - L. 5 agosto 1988, n. 346.
Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:05/08/1988
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità [...]
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, [...]
Art. 8.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 85.1.3a - L. 5 agosto 1988, n. 346.

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

(G.U. 13 agosto 1988, n. 190).

 

Art. 1.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui [1].

     2.[2].

     3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

 

          Art. 2. [3].

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. [5].

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

 

     Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza stabilita dallo stesso.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, il suo comma 1 aggiungeva la lettera g) all'art. 2, primo comma della L. 17 febbraio 1982, n. 46.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.