§ 84.6.19 - D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, recante norme in materia di tariffe telefoniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:06/06/1981
Numero:282


Sommario
Art. 1.      Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni [...]
Art. 2.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria B, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è inserito il seguente comma:
Art. 4.      L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Nono sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi [...]
Art. 6.      Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 84.6.19 - D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, recante norme in materia di tariffe telefoniche.

(G.U. 8 giugno 1981, n. 155).

 

     Art. 1.

     Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria B di abbonamento, si applica un soprapprezzo di L. 15.

 

          Art. 2.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria B, è sostituito dal seguente:

     "Categoria B. - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C.

     Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utenze duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex.

     Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facoltà di richiedere apposito certificato anagrafico.

     Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procederà all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento".

 

          Art. 3.

     Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è inserito il seguente comma:

     "Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria C in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria B a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria C dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria B simplex e quelli per la categoria B duplex".

 

          Art. 4.

     L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è sostituito dal seguente:

     "A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata, anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95.

     Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi.

     Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso.

     Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, è fissato in L. 100".

 

          Art. 5.

     Nono sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.