§ 84.6.17 - D.P.R. 14 novembre 1980, n. 752.
Norme in materia di tariffe telefoniche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:14/11/1980
Numero:752


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:
Art. 3.      Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono [...]
Art. 4.      Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:
Art. 5.      I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:
Art. 6.      Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:
Art. 7.      Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i [...]
Art. 8.      Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per [...]
Art. 9.      Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15.
Art. 10.      La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
Art. 11.      Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al [...]
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.      Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 300 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di [...]
Art. 17.     
Art. 18. 
Art. 19.      Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuta una quota fissa pari a L. 300.
Art. 20.      Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.
Art. 21.      La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.
Art. 22.      La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si [...]
Art. 23.      Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. [...]
Art. 24.      Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti a centrali interurbane o speciali [...]
Art. 25.     
Art. 26.      Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 84.6.17 - D.P.R. 14 novembre 1980, n. 752.

Norme in materia di tariffe telefoniche.

(G.U. 15 novembre 1980, n. 314).

 

     Art. 1. [1]

     Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi:

     primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;

     secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.

     Gli abbonati di ciascun gruppo sono ripartiti in tre categorie così determinate:

     Categoria A - Abbonamenti ad uso di:

     a) amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali ed uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, comunità montane e consorzi fra le predette amministrazioni, le cui spese siano per legge a completo carico delle medesime e che non svolgano alcuna delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile;

     b) enti pubblici le cui spese siano per legge a completo carico dello Stato;

     c) istituti di istruzione governativi, regionali, provinciali o comunali;

     d) agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani: direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari, che siano giornalisti professionisti, delle agenzie di notizie e giornali politici e sportivi quotidiani, limitatamente al primo abbonamento. Eventuali ulteriori abbonamenti nella stessa sede del primo, a chiunque intestati, saranno classificati in categoria C.

     Categoria B - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C.

     Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utense duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex.

     Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facoltà di richiedere apposito certificato anagrafico.

     Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procederà all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento.

     Categoria C - Abbonamenti non specificatamente menzionati nelle categorie A e B e quelli come tali richiesti dagli utenti.

 

          Art. 2.

     Per ogni apparecchio principale è dovuto un canone trimestrale di abbonamento stabilito come segue:

Reti del primo gruppo:

categoria A

L.

6.000

categoria B simplex

"

12.800

categoria B duplex

"

5.800

categoria C

"

27.000

Reti del secondo gruppo:

categoria A

L.

6.000

categoria B simplex

"

11.000

categoria C

"

21.000

     Per gli abbonamenti della categoria C in uso a:

     1) imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge;

     2) coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, il canone trimestrale è stabilito nella misura seguente:

reti del primo gruppo

L.

18.000

reti del secondo gruppo

"

15.000

     I canoni di cui al presente articolo si riferiscono ad apparecchi normali di tipo a muro.

 

          Art. 3.

     Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere trimestralmente un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.

     Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 4.

     Per gli impianti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato, sono dovuti i seguenti contributi a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco:

 

Nuovo impianto

Trasloco

categoria A

L.

190.000

L.

95.000

categoria B simplex

"

170.000

"

95.000

categoria B duplex

"

130.000

"

72.500

categoria C

"

190.000

"

95.000

     Per gli utenti di categoria B simplex e B duplex una quota di contributo di nuovo impianto, pari rispettivamente a L. 90.000 e L. 60.000, può, a richiesta dell'utente, essere rateizzata in quattordici trimestralità; in tal caso il contributo spese complessivo viene stabilito in L. 180.000 per la categoria B simplex e in L. 135.000 per la categoria B duplex.

     Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria C in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria B a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria C dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria B simplex e quelli per la categoria B duplex [2] .

     Per le imprese riconosciute artigiane ai sensi di legge e per i coltivatori diretti a qualunque titolo di fondi rustici, i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco relativi alla categoria C di cui al primo comma del presente articolo sono stabiliti rispettivamente in L. 145.000 e L. 72.500.

     Per i nuovi impianti o traslochi fuori del perimetro dell'abitato, ove è ubicata la centrale di competenza, è dovuta, oltre al contributo spese di cui al precedente primo comma, una quota supplementare pari al 20 per cento del costo medio del tratto di linea tra detto perimetro, determinato in base alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica, e la sede dell'utente.

     A tal fine, in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 1974, gli importi chilometrici di cui al penultimo comma dell'art. 1 del decreto medesimo vengono stabiliti nella misura seguente:

     a) per collegamenti realizzati su circuito aereo individuale L. 446.000/km;

     b) per collegamenti realizzati su circuito in cavo L. 150.000/km.

     Nel caso di collegamento duplex le quote supplementari di cui al comma precedente sono ridotte alla metà e si applicano a ciascuno dei coutenti.

 

          Art. 5.

     I contributi di trasloco di cui al primo e terzo comma del precedente art. 4 si applicano anche alle seguenti operazioni effettuate a richiesta dell'utente:

     a) trasformazione in singolo di ciascuna utenza di coppia duplex;

     b) variazione di accoppiamento di due coppie duplex (limitatamente ai due richiedenti);

     c) spostamento dell'apparecchio principale nell'ambito dello stesso fondo con rifacimento del tratto esterno della linea terminale di utente;

     d) ritiro a deposito dell'apparecchio principale e dei relativi accessori e successivo ripristino a domicilio.

     Il contributo di trasloco è dovuto una sola volta nel caso in cui le operazioni di cui ai punti precedenti siano concomitanti.

     Nel caso di subentro si applica la metà del contributo complessivo previsto per il trasloco nel precedente art. 4.

     Nel caso di cambio di numero a richiesta dell'utente si applica la metà del contributo spese previsto per il trasloco nel primo e nel terzo comma dell'art. 4.

     Per la trasformazione in duplex di due impianti singoli è dovuto un contributo di L. 20.000 per ciascuno dei coutenti.

     Per la riattivazione dell'impianto sospeso a richiesta o in applicazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 11 novembre 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1930 e successive modifiche, è dovuto un rimborso di L. 5.000.

 

          Art. 6.

     Per ciascun apparecchio telefonico in derivazione interna è dovuto dall'abbonato un canone trimestrale di abbonamento fissato nella seguente misura:

categorie A e B

L.

1.000

categoria C

"

1.250

     Per gli alberghi e le pensioni ufficialmente riconosciuti, il canone risultante dall'applicazione del comma precedente è stabilito nella misura dell'80%.

     Il canone trimestrale di abbonamento per ogni apparecchio supplementare su impianti a spina è dovuto nella misura di L. 375.

     In aggiunta ai canoni di cui al primo comma, per ciascun apparecchio telefonico, derivato da centralino automatico dotato di servizio di selezione passante, è dovuto un canone trimestrale di L. 2.000.

     Per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni telefoniche con la rete esterna non è dovuto alcun canone di abbonamento.

 

          Art. 7.

     Per i seguenti tipi di impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i sottoindicati canoni trimestrali di manutenzione e noleggio:

a) derivazione interna con commutatore manuale (compreso il commutatore)

L.

5.350

b) derivazione interna con commutatore automatico (compreso il commutatore)

"

7.400

c) derivazione interna in serie

"

5.500

d) commutatore manuale, organo di sezionamento (per ogni linea sezionata), ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno

"

1.050

e) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, per ciascuno

"

3.100

f) presa a spina supplementare

"

1.350

g) apparecchio supplementare su impianto a spina

"

2.400

h) supplemento per apparecchio da tavolo principale o derivato

"

900

i) supplemento per apparecchio con tastiera

"

4.600

l) indicatore di conteggio a domicilio ad un solo contatore:

 

 

categorie A e B

L.

1.920

categoria C

"

2.400

m) indicatore di conteggio a domicilio a più contatori o con disabilitatore a chiave:

 

 

categorie A e B

"

2.520

categoria C

"

3.000

     Per gli impianti di cui al comma precedente il contributo spese di impianto, di trasloco o di spostamento interno è dovuto in misura di una trimestralità del canone di manutenzione e noleggio (per una linea interna di lunghezza fino a 20 metri), oltre ad una quota di L. 10.000, che si applica una sola volta in caso di più lavori concomitanti e non si applica in caso di lavori contemporanei alla installazione dell'apparecchio principale.

 

          Art. 8.

     Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente art. 7, i canoni trimestrali di manutenzione dovuti dall'abbonato sono fissati nella misura seguente:

a) impianti intercomunicanti: per ogni apparecchio

L.

5.500

b) impianti a centralino manuale: per ogni apparecchio

"

3.250

c) impianti a centralino automatico dotato di normali servizi (comunicazioni esterne ed interne, richiamata, trasferta, emergenza, inoltro ed inoltro automatico, attesa comandata, ritorno al capolinea, inclusione d'operatore, accesso all'operatore, servizio notte, classificazione dei derivati, controllo della teleselezione, ecc.):

 

 

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale non superiore a 100 derivati

"

5.500

per ogni apparecchio derivato da centralino di capacità finale superiore a 100 derivati

"

4.650

d) servizi particolari su centralini automatici (selezione passante, selezione abbreviata, conteggio, documentazione addebiti, traffico di giunzione, ecc.): per ogni apparecchio relativamente a ciascun servizio

"

500

e) dispositivi per l'accoppiamento a centralini di apparecchiature che realizzano servizi speciali quali fonia su attesa, sveglia automatica, servizio ronda, dettatura centralizzata, ecc., per ciascun dispositivo

"

30.000

f) sistemi per "ricerca persone":

 

 

tipo a segnalazione ottica:

 

 

apparecchiatura centrale

"

13.500

per ogni quadro-lampada o orologio

"

4.500

tipo a viva voce:

 

 

apparecchiatura centrale

"

18.000

per ogni altoparlante o tromba esponenziale

"

1.800

tipo a spire magnetiche o ad antenna:

 

 

apparecchiatura centrale

"

90.000

per ogni ricevitore, ricetrasmettitore, o aggiuntivo per servizi speciali

"

7.500

g) derivazione interna con commutatore manuale (escluso il commutatore)

"

3.100

h) derivazione interna con commutatore automatico (escluso il commutatore)

"

3.100

i) derivazione in serie

"

4.000

l) commutatore manuale, ricevitore, soneria di tipo normale, per ciascuno

"

780

m) commutatore automatico, ripetitore di chiamata, soneria altisonante, altro accessorio di tipo speciale, per ciascuno

"

2.300

n) presa a spina

"

1.200

o) apparecchio supplementare su impianto a spina

"

1.500

p) supplemento per apparecchio da tavolo

"

600

q) supplemento per tastiera

"

850

r) supplemento per apparecchio amplificato

"

3.450

s) supplemento per apparecchio con lettore di scheda

"

50.000

t) segreteria telefonica con possibilità di sola risposta o altro dispositivo di analoga consistenza tecnica

"

7.000

u) segreteria telefonica con possibilità di messaggio entrante, selezionatore automatico, dispositivo a viva voce, altri dispositivi speciali

"

11.500

v) segreteria telefonica con possibilità di interrogazione a distanza ed altri dispositivi speciali di particolare complessità

"

17.000

     Qualora l'abbonato abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedere direttamente alla manutenzione dell'impianto supplementare, è dovuto un canone trimestrale di L. 1.750 a titolo di sorveglianza tecnica per ogni derivazione o altro tipo di apparecchiatura terminale.

     Nessun canone di presunto noleggio è dovuto dall'abbonato per gli impianti di cui al presente articolo.

 

          Art. 9.

     Ogni comunicazione scambiata tra abbonati, nell'ambito di ciascuna rete urbana, è tassata per L. 80, corrispondenti ad uno scatto di contatore, salvo quanto previsto nell'art. 15.

     La tariffa per una comunicazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.

     Per ogni comunicazione urbana stabilita tramite operatrice è dovuta, oltre alla tariffa urbana di cui ai commi primo e secondo, la quota fissa di L. 300.

 

          Art. 10.

     La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.

     Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.

     Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:

     tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purché tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;

     tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.

     Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.

     Per le isole, sedi di un centro di settore che disti più di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dall'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.

     Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

 

          Art. 11.

     Salvo quanto previsto nei successivi articoli 12, 13 e 14, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

comunicazioni interurbane settoriali

1

150

altre comunicazioni interurbane:

 

 

fino a 15 km

1

72

da oltre 15 fino a 30 km

1

40

da oltre 30 fino a 60 km

1

22,5

da oltre 60 fino a 120 km

1

20

da oltre 120 fino a 240 km

1

18,5

oltre 240 km

1

18,5

 

          Art. 12.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

144

da oltre 15 fino a 30 km

1

80

da oltre 30 fino a 60 km

1

45

da oltre 60 fino a 120 km

1

40

da oltre 120 fino a 240 km

1

37

oltre 240 km

1

37

 

          Art. 13.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 19 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

96

da oltre 15 fino a 30 km

1

52,5

da oltre 30 fino a 60 km

1

35

da oltre 60 fino a 120 km

1

32

da oltre 120 fino a 240 km

1

29,8

oltre 240 km

1

29,8

 

          Art. 14.

     Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 9,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

 

Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato

Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)

fino a 15 km

1

45

da oltre 15 fino a 30 km

1

30

da oltre 30 fino a 60 km

1

17,5

da oltre 60 fino a 120 km

1

15

da oltre 120 fino a 240 km

1

13,7

oltre 240 km

1

13,7

 

          Art. 15.

     Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L. 80 da valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza. Tuttavia, in sede di regolazione di detti rapporti contabili, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore, secondo gli scaglioni di cui al comma seguente, graveranno su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio saranno attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate globalmente dall'addebito di scatti a L. 87, giusta la previsione dell'ultimo comma del presente articolo.

     Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per gli impianti singoli e duplex della categoria B di abbonamento l'addebito trimestrale degli scatti viene effettuato secondo gli scaglioni e le misure seguenti:

Per singoli impianti:

 

 

 

fino a 120 scatti trimestrali

L.

40

ciascuno

da 121 a 200 scatti trimestrali

"

70

"

da 201 a 400 scatti trimestrali

"

80

"

Per impianti duplex:

 

 

 

fino a 150 scatti trimestrali

L.

40

ciascuno

da 151 a 250 scatti trimestrali

"

70

"

da 251 a 400 scatti trimestrali

"

80

"

     Per la stessa categoria B di abbonamento gli scatti successivi ai 400 trimestrali sono addebitati a L. 87 ciascuno.

 

          Art. 16.

     Alle comunicazioni interurbane tramite operatrice si applica una tariffa composta da una quota fissa per comunicazione pari a L. 300 e dalle seguenti quote per ogni unità di tre minuti di comunicazione:

comunicazioni interurbane settoriali:

L.

55

altre comunicazioni interurbane:

 

 

fino a 15 km

"

85

da oltre 15 fino a 30 km

"

160

da oltre 30 fino a 60 km

"

280

da oltre 60 fino a 120 km

"

350

da oltre 120 fino a 240 km

"

410

oltre 240 km

"

500

 

          Art. 17.

     L'utente ha facoltà di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.

 

          Art. 18. [3]

     A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95.

     Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente nonché all'IVA è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi.

     Per le conversazione effettuata in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso.

     Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, è fissato in L. 100.

 

          Art. 19.

     Quando una comunicazione tramite operatrice non ha luogo perché, al momento in cui è stabilito il collegamento, il richiesto o il richiedente non risponde, è dovuta una quota fissa pari a L. 300.

     Il richiedente, che rinunzi espressamente al collegamento prima che sia trascorsa un'ora dalla richiesta, deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.

 

          Art. 20.

     Per la trasmissione di un preavviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con un abbonato, il richiedente deve corrispondere una quota fissa pari a L. 300.

     Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, è dovuta, oltre alla quota indicata nel precedente comma, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.

 

          Art. 21.

     La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.250 per ognuna.

 

          Art. 22.

     La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane è fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.

     Detta soprattassa è già compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 23.

     Per ogni tratta di 200 metri (o frazione) di circuito urbano necessario per la realizzazione di collegamenti diretti urbani o di raccordo interurbano, si applica un canone trimestrale di L. 2.200 con un minimo di L. 11.000.

     Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di derivazioni esterne o per collegare direttamente apparecchi intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel precedente comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 1.000 scatti trimestrali.

     Qualora il circuito urbano venga utilizzato per la realizzazione di collegamenti tra centralini, e/o impianti intercomunicanti, si applica per ciascun circuito, oltre a quanto indicato nel primo comma, una quota suppletiva di canone pari a n. 2.000 scatti trimestrali.

     I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun terminale di utente dei collegamenti di cui ai commi precedenti sono pari a quelli stabiliti per il trasloco nel primo comma dell'art. 4 per la categoria C.

     Per ciascun collegamento a commutatore interurbano o speciale che comporti l'impegno di una linea di lunghezza non superiore a 10 km, è dovuto un canone trimestrale di L. 55.000, riferito per un terzo alla quota di manutenzione e per due terzi alla quota d'uso, quest'ultima comprensiva del 20% spettante all'esercente della centrale.

     Per la lunghezza eventualmente eccedente va applicato il canone di cui al primo comma.

     I contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per ciascun collegamento di cui al comma precedente sono pari a quelli stabiliti nel primo comma dell'art. 4 per la categoria C.

 

          Art. 24.

     Per i circuiti interurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 10 i canoni annui seguenti:

circuiti settoriali

L.

1.089.000

circuiti interurbani:

 

 

fino a 15 km

"

1.683.000

da oltre 15 fino a 30 km

"

3.168.000

da oltre 30 fino a 60 km

"

5.544.000

da oltre 60 fino a 120 km

"

6.930.000

da oltre 120 fino a 240 km

"

8.118.000

oltre 240 km

"

9.900.000

 

          Art. 25.

     Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico interurbano ed internazionale, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.

 

          Art. 26.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 1981, n. 282.