§ 84.5.2 - Legge 7 agosto 1990, n. 230.
Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:07/08/1990
Numero:230


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 84.5.2 - Legge 7 agosto 1990, n. 230. [1]

Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

(G.U. 11 agosto 1990, n. 187)

 

     Art. 1.

     1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:

     a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

     b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

     c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 67 del 1987.

     2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, art. 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1, comma 810, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con la decorrenza ivi prevista.