§ 80.11.200 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.
Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:14/05/2007
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Composizione della Commissione
Art. 2.  Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne
Art. 3.  Competenze e funzionamento della Commissione
Art. 4.  Competenze del Ministro
Art. 5.  Segreteria tecnica della Commissione
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Relazione finale
Art. 8.  Norma transitoria
Art. 9.  Abrogazioni


§ 80.11.200 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115.

Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 1 agosto 2007, n. 177)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

     Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226;

     Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attività della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo,

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Composizione della Commissione

     1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. La Commissione è composta da ventisei membri [1]:

     a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato "Ministro", che la presiede;

     b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

     c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali [2];

     d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;

     f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parità [3].

     3. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso [4].

     4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.

     5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunità. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. [Alle riunioni della Commissione può essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parità quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza] [5].

     6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purchè debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione.

     7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza è dichiarata dal Ministro.

 

     Art. 2. Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne

     1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza:

     a) competenza in materia di attività per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale;

     b) intercategorialità dell'azione;

     c) intersettorialità dell'azione;

     d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realtà locali;

     e) numero degli iscritti;

     f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari;

     g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi;

     h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;

     i) progetti di attività in essere nella materia delle pari opportunità di genere;

     l) consolidata presenza nel settore negli anni;

     m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio.

     2. La scelta è operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilità a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno.

     3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro.

 

     Art. 3. Competenze e funzionamento della Commissione

     1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato.

     2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare :

     a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie;

     b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario;

     c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione;

     d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari;

     e) può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonchè le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative.

     3. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri.

 

     Art. 4. Competenze del Ministro

     1. Il Ministro:

     a) nomina con proprio decreto il Vice Presidente tra i componenti della Commissione [6];

     a-bis) fissa le linee d'indirizzo dell'attività della Commissione [7];

     b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell'articolo 6, tenendo conto delle proposte della Commissione;

     c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;

     d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso;

     e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione.

 

     Art. 5. Segreteria tecnica della Commissione

     1. La segreteria tecnica della Commissione è costituita con decreto del Ministro, e svolge le seguenti funzioni:

     a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione;

     b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro.

     2. La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unità del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attività prestata per la Commissione.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

 

     Art. 7. Relazione finale

     1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

     2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

     3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.

 

     Art. 8. Norma transitoria

     1. In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilità a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 9. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

     b) l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 2003, n. 226;

     c) il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275.


[1] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8. Il quarto periodo è stato soppresso dall'art. 3 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5.

[6] L'originaria lettera a) è stata così sostituita dalle attuali lettere a) e a bis) per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.

[7] L'originaria lettera a) è stata così sostituita dalle attuali lettere a) e a bis) per effetto dell'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 8.