§ 80.11.62 - D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.
Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:24/01/1991
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Sistema dei Servizi tecnici nazionali
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Il Comitato dei Ministri
Art. 5.  Il presidente del consiglio dei direttori
Art. 6.  Il consiglio dei direttori
Art. 7.  Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza
Art. 8.  Ufficio di segreteria
Art. 9.  Il direttore del servizio
Art. 10.  Il consiglio scientifico
Art. 11.  Procedure contabili
Art. 12.  Articolazione del Servizio
Art. 13.  Dirigenza dei Servizi
Art. 14.  Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori
Art. 15.  Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne
Art. 16.  Dotazioni finanziarie
Art. 17.  Trasferimento di beni e norme di funzionamento
Art. 18.  Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali
Art. 19.  Trattamento giuridico ed economico
Art. 20.  Compiti del Servizio geologico nazionale
Art. 21.  Organizzazione del Servizio geologico nazionale
Art. 22.  Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale
Art. 23.  Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale
Art. 24.  Compiti del Servizio nazionale dighe
Art. 25.  Organizzazione del Servizio nazionale dighe
Art. 26.  Compiti del Servizio sismico nazionale
Art. 27.  Organizzazione del Servizio sismico nazionale
Art. 28.  Servizio nazionale dighe


§ 80.11.62 - D.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85.

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

(G.U. 18 marzo 1991, n. 65)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

 

 

Capo I

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.

 

          Art. 2. Sistema dei Servizi tecnici nazionali [1]

 

          Art. 3. Organi [2]

 

          Art. 4. Il Comitato dei Ministri [3]

 

          Art. 5. Il presidente del consiglio dei direttori [4]

 

          Art. 6. Il consiglio dei direttori [5]

 

          Art. 7. Sistema informativo unico e rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza [6]

 

          Art. 8. Ufficio di segreteria [7]

 

          Art. 9. Il direttore del servizio

     1. [8]

     2. Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 10. Il consiglio scientifico [9]

 

          Art. 11. Procedure contabili [10]

 

          Art. 12. Articolazione del Servizio [11]

 

          Art. 13. Dirigenza dei Servizi [12]

 

          Art. 14. Nomina dei dirigenti delle aree e dei settori [13]

 

          Art. 15. Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne

     1. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati i Servizi tecnici nazionali, in conformità con gli atti di indirizzo e coordinamento del Comitato di cui all'art. 4, comma 2, della legge:

     a) curano rapporti con i servizi tecnici o analoghe istituzioni di altri Stati e collaborano con organismi della Comunità economica europea e di altre istituzioni internazionali;

     b) possono destinare proprio personale, in posizione di comando, presso soggetti pubblici le cui attività di servizio e di ricerca attengano ai settori di rispettiva competenza;

     c) si avvalgono, mediante apposite convenzioni, della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni tecniche di amministrazioni, autorità, enti ed organismi, pubblici e privati, anche stranieri, che operano nei settori di rispettiva competenza, anche allo scopo di svolgere in comune attività strumentali alle proprie funzioni istituzionali. Le convenzioni sono stipulate secondo schemi tipo proposti dal consiglio dei direttori ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sugli schemi di convenzione con le università e gli enti pubblici di ricerca deve essere sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attività presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attività finalizzata al compimento di compiti istituzionali.

     3. Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potrà parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attività di studio e ricerca dell'istituto presso cui è comandato.

     4. Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

          Art. 16. Dotazioni finanziarie

     1. Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvederà al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.

 

          Art. 17. Trasferimento di beni e norme di funzionamento

     1. Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalità previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     2. [14]

     3. Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorità, enti ed organismi pubblici, indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.

 

          Art. 18. Ruoli omogenei dei Servizi tecnici nazionali [15]

 

          Art. 19. Trattamento giuridico ed economico

     1. Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.

     2. Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennità di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Capo II

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

 

Sezione I

SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

 

          Art. 20. Compiti del Servizio geologico nazionale

     1. Il Servizio geologico nazionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, esercita le competenze previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, ed in particolare:

     a) rileva, aggiorna e pubblica la carta geologica d'Italia, utilizzando scale topografiche idonee alle diverse esigenze;

     b) rileva, aggiorna e pubblica carte geotematiche a varie scale;

     c) armonizza le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

     d) [16];

     e) [17];

     f) esegue ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici;

     g) esprime pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.

     2. [18].

 

          Art. 21. Organizzazione del Servizio geologico nazionale

     1. Il Servizio geologico nazionale è organizzato esclusivamente a livello centrale ed è articolato in aree e settori.

     2. Le aree assolvono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali così definite:

     Area 1 - Cartografia geologica e geotematica.

     Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo.

     Area 3 - Documentazione.

     Area 4 - Informatica.

     3. I settori sono così definiti:

     Settore 1 - Geologia.

     Settore 2 - Geomorfologia.

     Settore 3 - Geofisica.

     Settore 4 - Idrogeologia.

     Settore 5 - Geologia applicata.

     (Omissis) [19]

     (Omissis) [20]

     Settore 8 - Informatica.

     Settore 9 - Produzione editoriale.

     Settore 10 - Laboratori e strumentazione.

     Settore 11 - Amministrativo.

     4. [21]

 

Sezione II

SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

 

          Art. 22. Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale

     1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalità è quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessità della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge.

     2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale svolge i seguenti compiti:

     a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima terrestre;

     b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;

     c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti, nonchè all'osservazione e lo studio dell'erosione superficiale;

     d) provvede al rilievo sistematico ed alla elaborazione delle grandezze relative al clima marittimo, allo stato dei litorali ed ai livelli marini;

     e) [22]

     f) [23]

     g) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;

     h) esamina ed esprime parere sulle domande di grandi derivazioni e sui progetti di opere civili idrauliche e di bonifica di competenza statale;

     i) collabora con le regioni, gli enti competenti e le amministrazioni locali, alla tutela delle acque dall'inquinamento mediante l'accertamento della misura della quantità e della qualità dei corpi idrici.

     3. Restano affidati al Servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 23. Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale

     1. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale è organizzato secondo la seguente articolazione territoriale, comprendente la direzione centrale, dieci uffici compartimentali, sette sezioni staccate e l'officina di Stra:

     a) ufficio idrografico e mareografico centrale, con sede in Roma, con funzioni di vigilanza, direzione e coordinamento di tutti gli uffici, sezioni, officine e laboratori del servizio;

     b) ufficio idrografico e mareografico di Venezia, con sezioni staccate a Udine, Padova e l'officina di Stra, competente sui bacini sfocianti sul litorale alto-Adriatico, a nord del Po e sul tratto costiero compreso tra il confine italo-jugoslavo e Porto Levante compreso, incluse le superfici lagunari venete;

     c) ufficio idrografico e mareografico di Parma, con sezioni staccate a Milano, Torino e Sondrio, competente sul bacino del Po e sul tratto costiero compreso tra la foce di Porto Levante e la foce del Porto Garibaldi compreso;

     d) ufficio idrografico e mareografico di Bologna, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico dal Reno al Tronto e sul tratto costiero compreso tra Porto Garibaldi e la foce del Tronto compresa;

     e) ufficio idrografico e mareografico di Pescara, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico, dal Salinello al Fortore e nel tratto costiero tra la foce del Tronto e la foce del Fortore compresa;

     f) ufficio idrografico e mareografico di Bari, competente sui bacini con foce sul litorale adriatico e ionico, dal Candelaro al Lato e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fortore e la foce del Lato compresa;

     g) ufficio idrografico e mareografico di Catanzaro, con sezione staccata a Potenza, competente sui bacini con foce sul litorale ionico e tirrenico, dal Bradano al Noce e nel tratto costiero compreso tra la foce del Lato e la foce del Noce compresa;

     h) ufficio idrografico e mareografico di Napoli, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Garigliano al Bussento e nel tratto compreso tra la foce del Noce e la foce del Garigliano compresa;

     i) ufficio idrografico e mareografico di Roma, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Fiora al lago di Fondi e nel tratto costiero compreso tra la foce del Garigliano e la foce del Fiora compresa;

     l) ufficio idrografico e mareografico di Pisa, con sezione staccata a Firenze, competente sui bacini con foce sul litorale tirrenico dal Serchio all'Albegna e nel tratto costiero compreso tra la foce del Fiora e la foce del Magra compresa;

     m) ufficio idrografico e mareografico di Genova, competente sui bacini con foce sul litorale ligure dal confine italo-francese al Magra e nel tratto costiero compreso tra la foce del Magra ed il confine italo-francese.

     2. Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attività del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.

     3. Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico può avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.

     4. Per lo svolgimento delle attività capillari di osservazione, il servizio può avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.

     5. All'ufficio centrale è preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio è articolato in aree e settori nel seguente modo:

     Area idrografica:

     Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre.

     Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freatimetria e sorgenti.

     Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido.

     Area mareografica:

     Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali.

     Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici.

     Area tecnologica ed informatica:

     Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni, modalità di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati.

     Settore 2 - Banca dati meteo-idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica.

     Settore amministrativo.

     6. Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori.

     8. [24]

 

Sezione III

IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

 

          Art. 24. Compiti del Servizio nazionale dighe [25]

     [1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 4 agosto 1982, nonchè delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

     a) [26]

     b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;

     c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;

     d) alla vigilanza sulla costruzione;

     e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

     2. Il Servizio nazionale dighe altresì:

     a) [27]

     b) collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

     3. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

     a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento; [28]

     b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie; nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;

     c) verifica, prima dell'inizio della costruzione, l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;

     d) rilascia il nulla osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonchè ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione; ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;

     e) segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell'assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;

     f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

     g) approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonchè, successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione.

     4. [29]

     5. Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

     6. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità:

     a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);

     b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere;

     c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

     d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

     e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;

     f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

     7. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.]

 

          Art. 25. Organizzazione del Servizio nazionale dighe [30]

     [1. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:

     Area 1 - Geotecnica:

     Settore 1 - Geologia applicata.

     Settore 2 - Geotecnica.

     Area 2 - Idraulica:

     Settore 3 - Idraulica e modelli.

     Settore 4 - Impianti tecnologici.

     Area 3 - Strutture:

     Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche.

     Settore 6 - Strutture.

     Area 4 - Informatica:

     Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.

     Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati.

     Settore amministrativo.

     2. Il Servizio nazionale dighe è articolato, a livello periferico, nei seguenti uffici aventi competenza territoriale in base ai bacini idrografici:

     a) ufficio di Venezia: bacini idrografici sfocianti nel litorale adriatico a nord del Po e fino al confine con la Jugoslavia;

     b) ufficio di Milano: bacino idrografico del Po a valle della confluenza con il fiume Ticino;

     c) ufficio di Torino: bacino idrografico del Po, chiuso immediatamente a valle della confluenza con il fiume Ticino, nonchè sui bacini liguri dal confine francese al Magra escluso;

     d) ufficio di Firenze: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Magra incluso al Fiora escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del Po fino al Conca incluso;

     e) ufficio di Perugia: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno dal Fiora incluso al Tevere incluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico dal fiume Conca escluso al fiume Pescara incluso;

     f) ufficio di Napoli: bacini idrografici sfocianti nel mare Tirreno a sud del Tevere fino al Lao escluso e quelli sfocianti nel mare Adriatico a sud del fiume Pescara escluso e nel mare Ionio a nord del fiume Sinni incluso;

     g) ufficio di Catanzaro: bacini idrografici della Calabria del Lao incluso al Sinni escluso;

     h) ufficio di Palermo: bacini idrografici della Sicilia;

     i) ufficio di Cagliari: bacini idrografici della Sardegna.

     3. Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.

     4. [31]]

 

Sezione IV

IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

 

          Art. 26. Compiti del Servizio sismico nazionale

     1. Al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della legge, sono attribuite le seguenti competenze:

     a) la raccolta sistematica in occasione di eventi sismici di tutte le informazioni di carattere macrosismico; tale attività può essere svolta anche all'estero per eventi maggiormente significativi;

     b) la raccolta di informazioni inerenti la sismicità storica del territorio nazionale;

     c) lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

     d) [32]

     e) [33]

     f) lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni da realizzarsi in zona sismica, nonchè le tecniche di intervento sulle costruzioni esistenti;

     g) lo studio e la definizione di metodi per la valutazione della pericolosità sismica del territorio, con particolare riguardo ai criteri di macrozonazione e di microzonazione;

     h) lo studio di metodi per la definizione e il rilievo della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio costruito;

     i) lo studio di metodi per la valutazione del rischio sismico, nonchè di criteri, strategie e priorità per interventi finalizzati alla sua riduzione;

     l) la formulazione di proposte al Ministero dei lavori pubblici, per la definizione e/o l'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni e per la classificazione, di cui all'art. 3, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè la formulazione dei criteri per l'acquisizione degli elementi necessari per la prevenzione del rischio sismico ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

     m) l'attività di informazione ed educazione nel settore, nonchè di formazione e aggiornamento, rivolta ai tecnici operanti nel settore, con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

     2. Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.

 

          Art. 27. Organizzazione del Servizio sismico nazionale

     1. Il Servizio sismico nazionale è articolato in aree e settori [34] .

     2. Le aree svolgono un'attività di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali così definite:

     Area 1 - Geodinamica.

     Area 2 - Ingegneria sismica.

     Area 3 - Servizi generali.

     3. I settori sono così definiti:

     Settore 1 - Reti di rilevamento.

     Settore 2 - Geologia e geofisica applicata.

     Settore 3 - Zonazione.

     Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture.

     Settore 5 - Normativa.

     Settore 6 - Vulnerabilità.

     Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione.

     Settore 8 - Informatica - Documentazione [35] .

     Settore amministrativo.

     4. [36]

 

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 28. Servizio nazionale dighe [37]

     1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Sardegna continuano a svolgere le attività espletate in applicazione degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

 

 

Tabella A - Ufficio di segreteria - Consiglio dei Direttori (prevista dall'art. 8) [38]

 

Tabella B - Servizio geologico nazionale (prevista dall'art. 21) [39]

 

     C - Servizio idrografico e mareografico nazionale (prevista dall'art. 23) [40]

 

Tabella D - Servizio nazionale dighe (prevista dall'art. 25) [41]

 

Tabella E - Servizio sismico nazionale (prevista dall'art. 27) [42]


[1]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[8]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[14]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[16]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[17]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[18]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[19]  Settore abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[20]  Settore abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[21]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[22]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[23]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[24]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[25] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136, con la decorrenza ivi stabilita.

[26]  Lettera abrogata dall'art. 5 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507.

[27]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[28]  Lettera così modificata dall'art. 5 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507.

[29]  Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507.

[30] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136, con la decorrenza ivi stabilita.

[31]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[32]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[33]  Lettera abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[34]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[35]  Settore così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[36]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[37]  Articolo così modificato dall'art. 5 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507.

[38]  Tabella abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[39]  Tabella abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[40]  Tabella abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[41]  Tabella abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.

[42]  Tabella abrogata dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n. 106.