§ 80.11.25 - D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328.
Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:04/03/1976
Numero:328


Sommario
Art. 1.  Composizione
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Art. 3.  Nomina dei membri ordinari
Art. 4.  Procedura per la nomina dei membri ordinari e supplenti
Art. 5.  Guarentigie
Art. 6.  Durata dell'incarico
Art. 7.  Dimissioni
Art. 8.  Decadenza
Art. 9.  Effetti della cessazione anticipata dall'incarico
Art. 10.  Destinazione dei membri ordinari alle sezioni e ripartizione degli affari
Art. 11.  Membri straordinari
Art. 12.  Adunanze
Art. 13.  Relatore e commissioni referenti
Art. 14.  Relazione
Art. 15.  Svolgimento delle adunanze e loro validità
Art. 16.  Modalità di votazione
Art. 17.  Pareri e loro pubblicità
Art. 18.  Membri della segreteria
Art. 19.  Compiti del segretario generale
Art. 20.  Compiti dei segretari di sezione
Art. 21.  Personale di segreteria
Art. 22.  Regolamento di esecuzione
Art. 23.  Aggiornamento albo dipendenti civili dello Stato


§ 80.11.25 - D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328.

Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

(G.U. 31 maggio 1976, n. 142)

 

 

     Art. 1. Composizione

     Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari.

     Il Consiglio si articola in tre sezioni.

 

          Art. 2. Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

     Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

     Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione nelle materie attribuite alla sua competenza lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

     Il Consiglio può essere sentito per ogni questione generale interessante la pubblica amministrazione.

     Il Consiglio è sentito inoltre nei singoli casi previsti dalla legge ed altresì:

     su ogni proposta di modifica delle disposizioni concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

     sui programmi dei corsi di formazione e di preparazione dei dipendenti statali compresi quelli per la formazione dirigenziale.

     Il Consiglio prende in esame annualmente lo schema di relazione di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e formula pareri al Governo sugli indirizzi generali da seguire in materia di funzionamento della pubblica amministrazione, organizzazione degli uffici, semplificazione dei procedimenti e qualificazione del personale.

     Il Consiglio superiore è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri o dei presidenti degli enti pubblici interessati.

     Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali il Consiglio può conferire ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale sostituito con l'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, incarichi di studio o di ricerca ad esperti nelle materie di competenza della prima e della seconda sezione. Tali incarichi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio superiore.

 

          Art. 3. Nomina dei membri ordinari

     I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Sono membri ordinari:

     a) il ragioniere generale dello Stato;

     b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;

     c) quattordici dirigenti generali, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra il personale appartenente a diverse amministrazioni ed aziende autonome dello Stato;

     d) un avvocato dello Stato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale;

     e) due professori ordinari di università, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

     f) quindici esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dieci di tali esperti sono scelti su designazione delle regioni, due su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno su designazione dell'Unione province italiane. A tale fine le regioni designano un esperto ciascuna, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione province italiane designano rispettivamente quattro e due esperti, esclusa in ogni caso la designazione di membri elettivi degli enti suddetti;

     g) venti dipendenti civili in rappresentanza del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato;

     h) quindici dipendenti degli enti pubblici in rappresentanza del personale, di cui undici appartenenti agli enti pubblici territoriali e quattro a quelli non territoriali a carattere nazionale.

     Alla nomina di tutti i rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

     Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede d'ufficio.

     Per ciascuno dei membri ordinari è nominato, con le modalità previste dai commi precedenti, un membro supplente. I supplenti dei membri di cui al secondo comma, lettere b), c), d), e), ed f), sono scelti tra le categorie previste per i membri ordinari; il supplente del ragioniere generale dello Stato deve essere scelto tra gli ispettori generali capo della Ragioneria generale dello Stato.

     Il Consiglio superiore si rinnova ogni quattro anni, i membri possono essere riconfermati una sola volta. Questa disposizione si applica anche ai membri nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il Consiglio elegge, in adunanza generale, con scrutinio segreto a maggioranza dei 3/5 dei membri in carica, un presidente ed un vice-presidente per ciascuna sezione. I presidenti sono eletti tra i membri di cui alle lettere b) e c) e per la terza sezione tra quelli scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei membri ordinari, o lo sia stata da uno solo di essi, si procede ad un secondo scrutinio, nel quale risulteranno eletti i membri che hanno conseguito la maggioranza assoluta.

     In caso negativo, è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

 

          Art. 4. Procedura per la nomina dei membri ordinari e supplenti

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, almeno sessanta giorni prima del compimento del quadriennio dalla data di costituzione o di rinnovo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, invita i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l'avvocato generale dello Stato ed il Ministro per la pubblica istruzione a designare, nella rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla richiesta, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato ed i professori ordinari di università che dovranno far parte del Consiglio.

     Analogo invito è rivolto ad ogni Ministro affinché designi due dirigenti generali per la nomina a membro ordinario e supplente del Consiglio.

     Entro il termine di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri invita le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nonché le regioni, l'Unione province italiane e l'Associazione comuni d'Italia ad effettuare le proprie designazioni.

     I decreti del Presidente della Repubblica, recanti la nomina dei membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     In sede di prima applicazione, i termini per gli adempimenti di cui al presente articolo hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5. Guarentigie

     I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.

     Gli stessi non possono essere collocati d'ufficio in aspettativa per infermità, dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.

 

          Art. 6. Durata dell'incarico

     I membri ordinari del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dal momento della pubblicazione del decreto di nomina e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del quadriennio, fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 7. Dimissioni

     I membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

     Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio superiore ed hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che nomina il nuovo membro.

 

          Art. 8. Decadenza

     I consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio superiore su parere dell'adunanza generale.

 

          Art. 9. Effetti della cessazione anticipata dall'incarico

     In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro ordinario o supplente, la nomina del successore si effettua con l'osservanza delle forme previste dal presente decreto per la nomina dei componenti ordinari o supplenti del Consiglio ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

 

          Art. 10. Destinazione dei membri ordinari alle sezioni e ripartizione degli affari

     Il Presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, stabilisce, con proprio decreto, la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione tra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso; in particolare alla terza sezione sono destinati gli esperti ed i rappresentanti del personale di cui alle lettere f) ed h) del precedente art. 3. Alla terza sezione sono assegnate le questioni riguardanti gli enti pubblici non economici.

     E' facoltà del Presidente del Consiglio superiore, come dei presidenti di ciascuna delle tre sezioni, previa comunicazione al Presidente del Consiglio superiore, deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza concernenti la pubblica amministrazione.

 

          Art. 11. Membri straordinari

     Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo, oltre ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), g), h) dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

     a) i legali rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza per i dipendenti pubblici per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;

     b) i presidenti degli enti pubblici, qualora non ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti ai rispettivi ordinamenti particolari e per le questioni riguardanti il trattamento economico e normativo del relativo personale;

     c) il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione per gli affari relativi alla formazione o qualificazione del personale.

 

          Art. 12. Adunanze

     Il Consiglio superiore esprime il proprio parere in adunanza generale, in adunanza congiunta di due sezioni e in adunanza di sezione.

     Sono trattate in adunanza generale: a) le questioni di competenza comuni alle tre sezioni; b) le questioni per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri espressamente lo richieda; c) le questioni per le quali le sezioni determinano che il parere vada dato in adunanza generale.

     Le adunanze del Consiglio superiore non sono pubbliche; le adunanze sono convocate con avvisi contenenti l'ordine del giorno.

 

          Art. 13. Relatore e commissioni referenti

     Il Presidente del Consiglio superiore nomina tra i membri ordinari uno o più relatori per gli affari da trattare in adunanza generale o in adunanza congiunta e fissa la data per la discussione.

     Alla nomina dei relatori per gli affari di competenza delle sezioni provvedono i presidenti di sezione, che fissano, altresì, le adunanze di discussione.

     In adunanza generale, in adunanza congiunta o in adunanza di sezione possono essere istituite commissioni referenti; la istituzione delle commissioni ed il numero dei loro componenti sono stabiliti con la maggioranza assoluta dei votanti.

 

          Art. 14. Relazione

     I relatori e le commissioni eventualmente nominate devono far pervenire alla segreteria del Consiglio la relazione scritta almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nello stesso termine deve pervenire alla segreteria l'eventuale relazione di minoranza.

     La segreteria provvede a distribuire la relazione - o l'eventuale schema di parere di minoranza - ai presidenti di sezione nonché ai membri del Consiglio o della sezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

     In caso di impedimento del relatore questi deve darne tempestiva notizia al Presidente il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.

     Il Presidente del Consiglio superiore può fissare il termine entro cui i pareri richiesti debbono essere espressi.

     Ogni membro del Consiglio ha diritto di prendere visione della documentazione interessante i lavori del Consiglio che si trovi depositata anche in sezione diversa da quella cui egli appartiene.

 

          Art. 15. Svolgimento delle adunanze e loro validità

     L'adunanza generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio superiore; l'adunanza congiunta è convocata e presieduta dal presidente più anziano di una delle due sezioni.

     L'adunanza di sezione è convocata dal presidente della sezione.

     Per la validità delle adunanze sia generale che congiunta o delle adunanze di sezione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri ordinari o supplenti.

     Per l'esame di affari che non riguardino questioni di carattere generale o che abbiano contenuto ricorrente, ciascuna sezione può istituire apposite commissioni nelle quali i rappresentanti del personale siano in numero proporzionale alla composizione della sezione. Un terzo dei membri della commissione o un quinto dei componenti la sezione può richiedere, entro quindici giorni dal deposito del parere nella segreteria, che l'affare sia devoluto all'esame della sezione.

 

          Art. 16. Modalità di votazione

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale.

     Qualora sia richiesto da 1/4 dei membri partecipanti alla seduta, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

 

          Art. 17. Pareri e loro pubblicità

     Il parere dell'adunanza generale, dell'adunanza congiunta e dell'adunanza di sezione deve contenere l'esposizione delle circostanze di fatto, la motivazione e il dispositivo ed è immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Al Presidente del Consiglio dei Ministri è altresì trasmesso, a richiesta dei membri che lo hanno espresso, il parere di minoranza.

     I pareri sono pubblicati nel bollettino del Consiglio superiore, redatto a cura della segreteria.

     Il Presidente del Consiglio superiore stabilisce, di volta in volta, gli argomenti dichiarati riservati e per i quali i membri del Consiglio e il personale di segreteria sono tenuti al segreto. I pareri resi sui predetti argomenti non possono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Consiglio.

     Il bollettino contiene anche periodiche relazioni sull'attività del Consiglio.

 

          Art. 18. Membri della segreteria

     Il segretario generale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli impiegati dell'amministrazione dello Stato con qualifica di dirigente generale.

     Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono nominati i tre segretari di sezione i quali debbono rivestire qualifica non inferiore a primo dirigente.

     Il segretario generale del Consiglio superiore, ed i segretari di sezione, possono essere collocati fuori ruolo. I relativi provvedimenti, all'atto dell'entrata in vigore dei ruoli dei dirigenti unificati di cui all'art. 7, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, saranno revocati per i dirigenti appartenenti ai ruoli medesimi.

 

          Art. 19. Compiti del segretario generale

     Il segretario generale soprintende agli uffici del Consiglio superiore; provvede alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione degli affari da portare alla cognizione dell'adunanza generale o di quelle congiunte prima della nomina del relatore; cura i rapporti con gli organi esterni; redige il verbale dell'adunanza generale o di quella congiunta; ha la direzione del bollettino del Consiglio superiore ed esercita le altre funzioni attinenti all'organizzazione dello stesso Consiglio che gli sono attribuite dal Presidente del Consiglio superiore.

     Il segretario generale provvede, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno ed alla erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio superiore, con esclusione degli impegni relativi a spese per incarichi di studio o di ricerca, missioni all'estero e relazioni pubbliche che sono devoluti al Presidente del Consiglio superiore.

 

          Art. 20. Compiti dei segretari di sezione

     I segretari di sezione provvedono alla preparazione ed alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione degli affari da portare alla cognizione dell'adunanza di sezione prima della nomina del relatore; redigono il verbale delle adunanze di sezione; esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente di sezione e dal segretario generale.

 

          Art. 21. Personale di segreteria

     Alle esigenze di servizio dell'ufficio di segreteria, fermo il contingente stabilito dalle norme vigenti, si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Per le esigenze dell'ufficio, possono, altresì, essere destinati a prestare servizio presso la segreteria del Consiglio superiore impiegati già dipendenti da enti pubblici e assegnati all'amministrazione statale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nei limiti di un contingente di cinque unità.

     I singoli provvedimenti sono disposti a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 22. Regolamento di esecuzione

     Il regolamento di esecuzione del presente decreto è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in adunanza generale.

 

          Art. 23. Aggiornamento albo dipendenti civili dello Stato

     All'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti due commi:

     "Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.

     Le modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione".