§ 80.10.64 - D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.
Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:09/11/2005
Numero:243


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni
Art. 2.  Composizione
Art. 3.  Ordinamento
Art. 4.  Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali
Art. 5.  Ufficio di segreteria
Art. 6.  Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie


§ 80.10.64 - D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.

Regolamento recante la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni.

(G.U. 29 novembre 2005, n. 278)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'articolo 41, comma 3;

     Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, recante la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

     Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, recante norme per il funzionamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, così come modificato dal decreto del medesimo Ministro in data 7 febbraio 1994;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 29 della legge 25 ottobre 1989, n. 355;

     Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

     Visto il testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 8 giugno 2004;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 27 giugno 2005 e del 16 settembre 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

     Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Attribuzioni del Consiglio superiore delle comunicazioni

     1. Il Consiglio superiore delle comunicazioni, di seguito denominato: «Consiglio superiore», esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro delle comunicazioni, di seguito denominato: «Ministro», in tutte le materie di competenza del Ministero delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Svolge, altresì, i compiti già attribuiti al Forum per le comunicazioni dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, soppresso con il citato articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

     2. Il Consiglio superiore deve essere sentito sui seguenti atti:

     a) atti di pianificazione, di programmazione e in materia tariffaria;

     b) contratti di servizio e contratti di programma;

     c) atti recanti norme, prescrizioni o capitolati di natura tecnica;

     d) accordi e convenzioni con Governi esteri, organi ed organizzazioni nazionali, internazionali o sopranazionali, comunitari;

     e) accordi con regioni ed enti locali;

     f) atti e accordi in materia di sicurezza delle reti, di crimini informatici e di pirateria commessi con qualunque tecnologia della comunicazione,'di multimedialità e di intermedialità, di convergenza multimediale, di nuove tecnologie della comunicazione, anche nel sistema integrato delle comunicazioni.

     3. Il parere del Consiglio superiore può inoltre essere richiesto su argomenti attinenti alle strategie di sviluppo del settore delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

     4. Il Consiglio superiore esprime il proprio parere su ogni altro argomento che gli venga sottoposto dal Ministro o, per il suo tramite, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici, da Governi ed Autorità estere.

     5. Il Consiglio superiore può essere incaricato dal Ministro di compiere indagini tecnico-economiche nelle materie di cui al comma 1 e può procedervi di propria iniziativa in tutti i casi ne ravvisi motivatamente l'utilità, ai fini dell'efficacia della sua azione consultiva, anche attraverso consultazioni con altri organismi; esso ha facoltà, inoltre, di proporre agli organi competenti del Ministero delle comunicazioni lo svolgimento di studi, indagini o istruttorie che rivestano un interesse strategico, nelle materie di cui ai commi 2, 3 e 4.

     6. Il Consiglio superiore esercita, nei settori di competenza del Ministero, compiti di proposta e di segnalazione, preordinati allo sviluppo ed al miglioramento delle comunicazioni attraverso ogni tecnologia.

 

     Art. 2. Composizione

     1. I componenti del Consiglio superiore sono nominati con decreto del Ministro, tenendo conto dell'equilibrio di genere [1].

     2. Il Consiglio superiore è così composto:

     a) il presidente, scelto tra persone estranee al Ministero delle comunicazioni, dotato di alta e riconosciuta esperienza e prestigio nelle discipline tecniche, economiche o giuridiche attinenti alle attribuzioni del Consiglio superiore;

     b) il segretario generale del Ministero delle comunicazioni;

     c) quattro dirigenti generali in servizio presso il Ministero delle comunicazioni, tra i quali il direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

     d) un magistrato del Consiglio di Stato;

     e) un magistrato della Corte dei conti;

     f) un avvocato dello Stato;

     g) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     h) un rappresentante del Ministero dell'interno;

     i) un rappresentante del Ministero della difesa;

     l) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico [2];

     m) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca [3];

     n) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche, di documentata competenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1;

     o) un esperto in materia di innovazione tecnologica, designato dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di riconosciuta esperienza nel settore [4];

     p) diciassette membri scelti tra persone dotate di elevata professionalità e competenza nelle discipline tecniche attinenti alla materia delle comunicazioni elettroniche e della multimedialità, economiche o giuridiche relative alle attribuzioni del Consiglio superiore [5].

     3. I rappresentanti dei Ministeri, ove appartenenti alle pubbliche amministrazioni, rivestono qualifica dirigenziale o equiparata.

     4. Il Consiglio dura in carica tre anni dalla data del rinnovo. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle comunicazioni, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura [6].

     4-bis. I componenti del consiglio restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo [7].

     5. Con decreto del Ministro è istituito un apposito elenco, composto da non più di ventiquattro nominativi, di membri straordinari del Consiglio superiore esperti nelle materie da esso trattate. Il presidente del Consiglio superiore può chiamare a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno, fino a sette esperti tratti dal detto elenco ai quali non spetta diritto di voto [8].

     6. La carica di componente del Consiglio superiore è incompatibile con la titolarità di interessi in potenziale contrasto o concorrenza con l'interesse pubblico. Ove sussista una causa di incompatibilità ed il componente, benchè diffidato, non abbia provveduto a rimuoverla, lo stesso è dichiarato decaduto dall'ufflcio, con provvedimento del Ministro.

     7. I componenti del Consiglio superiore sono tenuti a:

     a) rispettare l'obbligo di riservatezza;

     b) non utilizzare per fini privati le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico;

     c) non assumere iniziative suscettibili di arrecare pregiudizio all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero delle comunicazioni;

     d) intervenire personalmente alle sedute dell'organo.

     8. In caso di assenza ingiustificata protratta per tre sedute consecutive, i componenti del Consiglio superiore possono essere dichiarati decaduti e la loro sostituzione ha luogo con le modalità di cui ai commi precedenti. Comporta altresì decadenza la grave o reiterata violazione degli altri obblighi indicati al comma 6 [9].

     9. Al presidente e agli altri componenti del Consiglio superiore spetta un'indennità fissa, nonchè un gettone di presenza per ciascuna seduta, con il limite massimo di una seduta al giorno e sei sedute mensili. Gli importi di tali emolumenti sono stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [10].

     10. Qualora i componenti del Consiglio superiore non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica è dovuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente di seconda fascia [11].

     11. [Fuori dei casi previsti dai commi 5, 6 e 7, e salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, i membri del Consiglio superiore non sono soggetti a revoca, a decadenza ed a sostituzione] [12].

     12. Le dimissioni dei singoli membri del Consiglio superiore non comportano la decadenza del Consiglio stesso, qualunque sia il numero dei membri dimissionari.

 

     Art. 3. Ordinamento

     1. Il Consiglio superiore esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale, per l'esame delle questioni di massima e di quelle di particolare importanza, individuate dal presidente, ovvero a mezzo delle sezioni o della giunta di cui al comma 6.

     2. Le sedute non hanno carattere pubblico; per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto a parteciparvi.

     3. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. Il Consiglio si articola in tre sezioni, ciascuna composta di almeno sette componenti tra cui un presidente, nonchè nella giunta di cui al comma 6 [13].

     5. Le competenze delle sezioni sono le seguenti:

     a) sezione I: atti di pianificazione e programmazione, atti in materia tariffaria; norme e prescrizioni tecniche;

     b) sezione II: convenzioni in genere; accordi internazionali; accordi con regioni ed enti locali; affari non suscettibili di rientrare nella competenza delle altre sezioni o della giunta;

     c) sezione III: ricerca e sperimentazione, nuove tecnologie; multimedialità ed intermedialità; istruzione, formazione ed aggiornamento professionale [14].

     6. Per l'esame degli argomenti che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato, nonchè delle problematiche che possano concernere la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di difesa comune anche dell'ordine pubblico, il parere del Consiglio superiore è reso dalla giunta, costituita nell'ambito del Consiglio superiore, presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta da non più di sette membri tra cui il rappresentante del Ministero della difesa. I membri della giunta, così come il presidente del Consiglio superiore, devono essere muniti del nulla osta di segretezza (NOS) e tenuti all'osservanza delle norme unificate per la tutela del segreto. La richiesta di un parere della giunta, ove non proveniente dallo stesso Ministro, deve essere dal medesimo specificamente autorizzata. I commi 2 e 3 si applicano anche alle deliberazioni della giunta [15].

     7. La nomina dei presidenti di sezione e l'assegnazione di ciascun componente del Consiglio alla giunta e alle sezioni viene stabilita con decreto del Ministro, che, su proposta motivata del presidente, può modificarla [16].

     8. [Con decreto del Ministro può essere ulteriormente disciplinato, in attuazione del presente regolamento, il funzionamento del Consiglio superiore. Con le stesse modalità possono essere modificate le competenze di cui al comma 5] [17].

 

     Art. 4. Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore e disposizioni procedurali

     1. Il presidente del Consiglio superiore esercita le seguenti attribuzioni:

     a) convoca e presiede l'adunanza generale e la giunta [18];

     b) assegna gli affari all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in conformità alle previsioni dell'articolo 3, e partecipa alle loro sedute con diritto di voto;

     c) designa i relatori per gli affari assegnati all'adunanza generale; può richiedere, per determinati affari che attengano nello stesso tempo alle competenze di due sezioni, il parere congiunto delle medesime, assumendo la loro presidenza nella seduta congiunta;

     d) ha facoltà di invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno e di chiamare a partecipare ai lavori gli esperti indicati all'articolo 2, comma 5;

     e) ha facoltà di disporre l'audizione, anche preventiva, di altre amministrazioni dello Stato o di enti od organismi comunque interessati ai singoli pareri ovvero di esperti in relazione alle specifiche questioni oggetto del parere.

     2. I presidenti delle sezioni ed il presidente della giunta convocano e presiedono i rispettivi collegi; designano i relatori degli affari di loro competenza; coordinano i lavori dei collegi; possono invitare alle riunioni da loro presiedute, con l'accordo del presidente del Consiglio superiore, i rappresentanti degli uffici pubblici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

     3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente del Consiglio superiore e quelle dei presidenti di giunta e di sezione sono rispettivamente esercitate dal presidente di sezione o dal componente con maggiore anzianità di appartenenza all'organo ed, in caso di parità, dal presidente o dal componente più anziano d'età.

     4. L'avviso di convocazione per ciascuna seduta del Consiglio superiore deve pervenire con l'ordine del giorno a ciascun componente, di regola, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

     5. Il presidente del Consiglio superiore, sentito il Consiglio in seduta plenaria o la sezione, a seconda della competenza, può disporre l'audizione dei soggetti interessati all'oggetto della richiesta di parere ed altresì effettuare consultazioni di terzi, quali operatori scientifici od economici ed enti esponenziali. L'attività istruttoria si conforma ai principi del pluralismo, delle pari opportunità, della speditezza e tempestività.

     6. Nei pareri del Consiglio superiore è dato atto dell'attività istruttoria svolta.

 

     Art. 5. Ufficio di segreteria

     1. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige e che svolge anche le funzioni di segretario della giunta, con qualifica dirigenziale, dal segretario delle sezioni, nonchè dal restante personale occorrente, scelti tra il personale del Ministero delle comunicazioni. Al personale dell'ufficio di segreteria non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto al proprio trattamento [19].

     2. Il segretario dell'adunanza generale è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio superiore, svolge attività di supporto al presidente e sovrintende al segretario delle sezioni [20].

     3. Il segretario dell'adunanza generale e della giunta e il segretario delle sezioni nell'ambito delle rispettive competenze curano l'invio ai componenti degli avvisi di convocazione delle sedute con gli ordini del giorno, stendono i verbali di seduta, ed assicurano ogni altro adempimento occorrente ai fini del regolare svolgimento dell'attività collegiale [21].

     4. La consistenza della dotazione di personale addetto all'ufficio di segreteria viene stabilita con decreto del Ministro, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

     5. L'assegnazione del personale all'ufficio di segreteria avviene, su parere favorevole del presidente, tenuto conto delle esigenze del Consiglio e dell'esperienza professionale maturata, in relazione ai compiti da svolgere.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie, abrogative e transitorie

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 1° aprile 1977, e successive modificazioni, relativamente alle disposizioni compatibili con il presente regolamento.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i componenti del Consiglio superiore delle comunicazioni cessano dall'incarico. Al rinnovo del Consiglio si provvede secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[18] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72.