§ 80.9.511 - D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/06/2003
Numero:261


Sommario
Art. 1.  Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale
Art. 2.  Direzione generale per la protezione della natura
Art. 3.  Direzione generale per la qualità della vita
Art. 4.  Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
Art. 5.  Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Art. 6.  Direzione generale per la difesa del suolo
Art. 7.  Direzione generale per i servizi interni del Ministero
Art. 8.  Organismi di supporto tecnico-scientifico
Art. 9.  Dotazione organica
Art. 10.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 11.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.511 - D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(G.U. 16 settembre 2003, n. 215)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

ù     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

     Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

     Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

     Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

     Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

     2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

     3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

 

          Art. 2. Direzione generale per la protezione della natura

     1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

     a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;

     b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti di competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

     d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

     e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;

     f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;

     g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;

     h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

     i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;

     l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;

     m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

     n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

     o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

     p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale, della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

 

          Art. 3. Direzione generale per la qualità della vita

     1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:

     a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;

     b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;

     c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;

     d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare riferimento all'uso irriguo;

     e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;

     f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

     g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

     h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;

     i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;

     l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;

     m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;

     n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;

     o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

          Art. 4. Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

     1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le seguenti funzioni:

     a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

     b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;

     c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

     d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

     e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

     f) promozione della ricerca in campo ambientale;

     g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;

     h) educazione e formazione ambientale;

     i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

     l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;

     m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

     n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;

     o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché attuazione dei relativi impegni e programmi.

 

          Art. 5. Direzione generale per la salvaguardia ambientale

     1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:

     a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;

     b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;

     c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

     d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

     e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;

     f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

     g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;

     h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;

     i) prevenzione e protezione dall' inquinamento acustico;

     l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

     m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

     n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

 

          Art. 6. Direzione generale per la difesa del suolo

     1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:

     a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;

     b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

     c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;

     d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

     e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

     f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;

     g) coordinamento dei sistemi cartografici;

     h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

 

          Art. 7. Direzione generale per i servizi interni del Ministero

     1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

     a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;

     b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

     d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

     e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;

     f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

     g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

     h) cerimoniale e onorificenze;

     i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

     l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

     m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

 

          Art. 8. Organismi di supporto tecnico-scientifico

     1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

     a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

     b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;

     c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

     d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

     2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:

     a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

     b) del Corpo forestale dello Stato;

     c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;

     d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

 

          Art. 9. Dotazione organica

     1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.

     2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.

     3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

          Art. 10. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 11. Norme finali e abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

     2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.

 

 

     Tabella A - (art. 9, comma 1)

     Posti di funzione dirigenziale

     Posti di funzione dirigenziale di livello generale 8

     Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 62

 

Posti di funzione dirigenziale di livello generale

8

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale

62

 

     Tabella B - (art. 9, comma 2)

     Tabella della dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale

 

Area A

 

52

B1

 

73

B2

 

161

B3

 

152

 

Totale Area B

386

C1

 

232

C2

 

171

C3

 

87

 

Totale Area C

490

 

Totale

928

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140.