§ 80.9.427 - D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178.
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/03/2001
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.
Art. 2.  Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.
Art. 3.  Aree funzionali e Dipartimenti.
Art. 4.  Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali.
Art. 5.  Dipartimento per la protezione ambientale.
Art. 6.  Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio.
Art. 7.  Dipartimento per le risorse idriche.
Art. 8.  Dotazione organica.
Art. 9.  Uffici di diretta collaborazione.
Art. 10.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 80.9.427 - D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(G.U. 18 maggio 2001, n. 114 - S.O.).

Capo I

ATTRIBUZIONE DEI DIPARTIMENTI E ALTRI ORGANISMI

 

Art. 1. Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali;

     b) Dipartimento per la protezione ambientale;

     c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio;

     d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.

 

     Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.

     1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive generali diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati sono dedicate, in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonché al coordinamento delle attività informatiche.

     3. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate presso il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, per le politiche del personale e gli affari generali, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di Conferenza permanente. I capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

 

     Art. 3. Aree funzionali e Dipartimenti.

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali - promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali e coordinamento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei valori limite, standard e obiettivi di qualità e sicurezza; determinazione di norme tecniche; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonché delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero;

     b) Dipartimento per la protezione ambientale - valutazione di impatto ambientale, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti, interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

     c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio - assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in relazione alla sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;

     d) Dipartimento per le risorse idriche - gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

Capo II

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

 

     Art. 4. Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali.

     1. Il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per lo sviluppo sostenibile;

     b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente;

     c) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali;

     d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

     2. La Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;

     b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;

     c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

     d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

     e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

     m) promozione della ricerca in campo ambientale;

     n) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;

     o) educazione e formazione ambientale;

     p) gestione della Biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;

     q) statistica;

     r) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.

     3. La Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'àmbito delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea;

     b) elaborazione degli indirizzi per il recepimento e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni internazionali e comunitarie in materia ambientale, nonché monitoraggio e controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture competenti per materia;

     c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

     d) rapporti con gli altri Dipartimenti con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente.

     4. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei Capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

     c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

     d) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;

     e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

     f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

     g) cerimoniale, onorificenze;

     h) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

     i) relazioni con il pubblico;

     l) attività di vigilanza e di ispezione interna;

     m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività dell'Agenzia.

     5. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

     b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

 

     Art. 5. Dipartimento per la protezione ambientale.

     1. Il Dipartimento per la protezione ambientale è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale;

     b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali;

     c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

     2. La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività della relativa commissione;

     b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;

     c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;

     d) di coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

     e) attività relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;

     f) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.

     3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) inquinamento atmosferico;

     b) inquinamento acustico;

     c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;

     d) rischi di incidenti rilevanti da attività industriali;

     e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

     f) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;

     g) risanamento ambientale di aree ad elevata concentrazione di attività industriale a rischio di incidente rilevante;

     h) supporto alle attività in sede internazionale e attuazione degli impegni connessi relativamente alla convenzione sui cambiamenti climatici e al protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico;

     i) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.

     4. La Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione, recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

     b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;

     c) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e delle attività complementari;

     d) promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma nonché degli altri strumenti di amministrazione negoziata in materia di gestione dei rifiuti;

     e) attività preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti;

     f) in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e in raccordo con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, raccolta elaborazione di dati, nonché predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

     g) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

     h) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria ed ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

     i) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti, bonifiche dall'amianto, per quanto attiene alle materie di competenza;

     l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

     m) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

     n) supporto all'attività ministeriale per l'esercizio delle competenze spettanti in materia di salvaguardia di Venezia e della zona lagunare.

 

     Art. 6. Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio.

     1. Il Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la difesa del territorio;

     b) Direzione per la conservazione della natura.

     2. La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo;

     b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

     c) indirizzo e coordinamento, d'intesa con la Direzione per la tutela delle acque interne, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale; d) identificazione, d'intesa con la Direzione per la conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

     e) attività relative alla predisposizione della Carta della natura;

     f) coordinamento, nelle materie della difesa del suolo, delle attività finalizzate alla definizione delle intese sui piani territoriali di coordinamento provinciali, nonché dei concerti, dei nulla osta e dei pareri sui programmi e progetti di competenza di altre amministrazioni dello Stato;

     g) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità paesaggistico-ambientale;

     h) supporto alle attività internazionali connesse alla convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccità e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

     i) coordinamento dei sistemi cartografici;

     l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

     m) programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

     n) indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del materiale cartografico ufficiale;

     o) determinazione di criteri, metodi, e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

     p) misure concernenti interventi non autorizzati nelle aree naturali protette nazionali;

     q) individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

     r) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;

     s) determinazione dei criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

     t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.

     3. La Direzione per la conservazione della natura svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) predisposizione dei programmi per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;

     b) istruttorie relative alla istituzione del parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;

     c) predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;

     d) supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni della Consulta delle aree naturali protette;

     e) promozione e coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione della natura, della fauna, della flora e della biodiversità;

     f) elaborazione di programmi per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle aree protette;

     g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa a contabile nei confronti degli enti parco, supporto tecnico allo sviluppo delle attività degli enti parco;

     h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;

     i) tutela della fauna, della flora e della biodiversità; supporto alle attività in sede internazionale connesse alla convenzione per la protezione della biodiversità e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;

     l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

     m) partecipazione, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale.

 

     Art. 7. Dipartimento per le risorse idriche.

     1. Il Dipartimento per le risorse idriche è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la tutela delle acque interne;

     b) Direzione per la difesa del mare.

     2. La Direzione per la tutela delle acque interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) supporto al Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche;

     b) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee dall'inquinamento;

     c) tutela delle risorse idriche sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

     d) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;

     e) promozione di attività, di vigilanza e controllo degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;

     f) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

     g) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e sotterranee;

     h) intesa, con la Direzione per la difesa del territorio, per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale e nei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

     i) tutela degli usi delle acque;

     j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;

     l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

     m) censimento nazionale dei corpi idrici;

     n) direttive generali e di settore per il censimento e il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

     o) formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

     p) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

     q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica, con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

     r) criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     s) definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun àmbito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri e agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

     t) definizione di meccanismi e di istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

     u) criteri e indirizzi per la programmazione, d'intesa con la Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il consumo umano e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     v) criteri e indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     z) direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i princìpi stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     aa) definizione e aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     bb) definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

     cc) attività di vigilanza e controllo sull'uso delle risorse idriche;

     dd) supporto al Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla vigilanza sull'attività dell'Agenzia;

     ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico;

     ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;

     gg) definizione degli obiettivi di qualità delle acque, ivi comprese quelle della laguna di Venezia.

     3. La Direzione per la difesa del mare svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle locali capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree marine protette e per le attività di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge:

     a) istituzione e gestione delle aree marine protette;

     b) tutela della biodiversità marina e delle specie marine protette e dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali ferme restando, per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per le politiche agricole e forestali in materia di pesca e di acquacoltura;

     c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;

     d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della prevenzione del danno ambientale, anche con riferimento alle conseguenze ambientali di incidenti marittimi;

     e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

     f) individuazione e attuazione degli interventi per la gestione integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione alle attività definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarità degli interventi di caccia e pesca;

     g) difesa delle coste, d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio;

     h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di emergenza-inquinamento dell'ambiente marino, anche con ausilio di supporto informatico;

     i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento antinquinamento dell'ambiente marino;

     l) cura, nelle materie di competenza, degli adempimenti concernenti la quantificazione del danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonché la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;

     m) supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attività scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.

Capo III

DOTAZIONE ORGANICA E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

 

     Art. 8. Dotazione organica.

     1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alla tabella A, è costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dell'ambiente determinata in complessive 900 unita, ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con legge 8 ottobre 1997, n. 344, e dalla consistenza numerica del personale appartenente al soppresso Ministero dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo pari a novantotto unità ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformità a quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante del presente provvedimento, nonché dalla consistenza numerica del personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verrà determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

     2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1° gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'àmbito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo confluisce il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come verrà determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.

     4. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.

     5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

     Art. 9. Uffici di diretta collaborazione.

     1. Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero si applica il regolamento recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.

     2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

 

     Art. 10. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11. Abrogazioni.

     1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.