§ 80.9.425 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177.
Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/03/2001
Numero:177


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 2.  Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.
Art. 3.  Aree funzionali e Dipartimenti.
Articolazione dei Dipartimenti comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Art. 4.  Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.
Art. 5.  Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia.
Art. 6.  Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo.
Art. 7.  Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Art. 8.  Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 9.  Dotazione organica.
Art. 10.  Uffici di diretta collaborazione.
Art. 11.  Verifica dell'organizzazione del Ministero.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Disposizione finale.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 80.9.425 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 18 maggio 2001, n. 114 - S.O.).

Capo I

Attribuzione dei Dipartimenti

e di altri organismi del Ministero

 

Art. 1. Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti dipartimenti:

     a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;

     b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

     c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;

     d) Dipartimento per i trasporti terrestri.

     2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro". All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.

 

     Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti.

     1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonchè al coordinamento delle attività informatiche.

     3. La direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

     4. Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle

attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 3. Aree funzionali e Dipartimenti.

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonchè al sistema delle città e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonchè delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili;

     b) Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;

     c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo;

     d) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.

Capo II

     Articolazione dei Dipartimenti

comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

 

     Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

     1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la programmazione;

     b) Direzione per le trasformazioni territoriali;

     c) Direzione per le reti;

     d) Direzione per l'abusivismo;

     e) Direzione per i programmi europei;

     f) Direzione per gli organi decentrati (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po);

     g) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali.

     2. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) predisposizione del piano generale dei trasporti;

     b) QCS - reti e nodi di servizio;

     c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;

     d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie;

     e) programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di finanza; programma triennale ANAS.

     3. La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

     b) elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; società di trasformazione urbana;

     c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;

     d) elaborazione dei programmi URBAN;

     e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi di interscambio modali;

     f) piani regolatori portuali ed aeroportuali.

     4. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;

     b) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

     c) programmazione e gestione delle reti nazionali;

     d) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;

     e) vigilanza sul Registro italiano dighe;

     f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

     5. La Direzione generale per l'abusivismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

     b) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

     c) promozione dei piani di recupero territoriale;

     d) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

     e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;

     f) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

     6. La direzione generale per i programmi europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;

     b) esercizio dei compiti relativi all'attività di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi affidati all'Italia;

     c) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS;

     d) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT- OCSE, CDS-CSRR;

     e) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi.

     7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) coordinamento delle attività dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di opere pubbliche;

     b) coordinamento degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi;

     c) convenzioni per l'utilizzazione sul territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell'Agenzia per i trasporti interni e per le infrastrutture.

     8. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;

     c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

     d) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;

     e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;

     f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

     g) cerimoniale, onorificenze;

     h) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

     i) relazioni con il pubblico, ad esclusione di quelle relative all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche;

     l) attività di vigilanza e di ispezione interna.

 

     Art. 5. Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia.

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici;

     b) Direzione per le strade ed autostrade;

     c) Direzione per l'edilizia statale e per gli interventi speciali;

     d) Direzione per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

     2. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;

     b) definizione delle normative tecniche di settore;

     c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;

     d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

     e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati.

     3. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:  a) alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;

     b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale;

     c) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;

     d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali;

     e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade.

     4. La Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;

     b) zone sismiche e edilizia antisismica;

     c) interventi per la ricostruzione;

     d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

     e) interventi previsti da leggi speciali.

     5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e di Polizia;

     b) disciplina delle cooperative edilizie;

     c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

     d) locazioni ed equo canone;

     e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

     f) mutui edilizi;

     g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.

 

     Art. 6. Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo.

     1. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;

     b) Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima;

     c) Direzione per la navigazione aerea.

     2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) disciplina della navigazione marittima;

     b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;

     c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime;

     d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;

     f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;

     g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;

     h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;

     i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;

     l) predisposizione della normativa tecnica di settore.

     3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:  a) opere marittime, classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali nei porti di rilievo nazionale e internazionale;

     b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

     c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;

     d) sistema idroviario padano-veneto;

     e) vigilanza sulle autorità portuali e sugli altri enti di settore;

     f) predisposizione della normativa tecnica di settore.

     4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

     a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;

     b) promozione di accordi comunitari e internazionali;

     c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;

     d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

     e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo.

     5. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo per l'esercizio in sede periferica delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 7. Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

     1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre;

     b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     c) Direzione autotrasporto di persone e cose;

     d) Direzione del trasporto ferroviario;

     e) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

     2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;

     b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

     c) parco circolante e conducenti;

     d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature;

     e) centro elaborazione dati Motorizzazione;

     f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale;

     g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilità;

     h) normativa di settore nazionale e internazionale;

     i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

     j) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;

     k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni.

     3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza;

     b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     c) normativa di settore nazionale ed internazionale;

     d) costruzione e gestione delle infrastrutture per i trasporti rapidi di massa;

     e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale.

     4. La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe;

     b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose;

     c) normativa di settore nazionale ed internazionale;

     d) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose.

     5. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;

     b) attività di vigilanza sui progetti;

     c) analisi economiche;

     d) contratti di programma;

     e) vigilanza sulle linee ferroviarie;

     f) definizione di standard e di norme di sicurezza.

     6. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;

     b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

 

     Art. 8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

     1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) ricerca e soccorso in mare;

     b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

     c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;

     d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

     e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

     f) impiego del personale delle capitanerie di porto;  g) predisposizione della normativa tecnica di settore.

     2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

Capo III

Dotazione organica e uffici di diretta collaborazione

 

     Art. 9. Dotazione organica.

     1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione determinata in complessive 8655 unità ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo) e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore aviazione civile) con esclusione delle 39 unità di personale previste per l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, nel testo aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, nonchè della dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1999, con esclusione di novantotto unità di personale in servizio presso il predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alla allegata tabella A. A tale dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere dalla data di cui al comma 3, dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti va altresì incrementata dalla consistenza numerica del personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coma sopra determinata, è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. La predetta dotazione organica comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture sarà automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attività della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel relativo statuto.

     4. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri come verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

     5. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.

     6. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

     Art. 10. Uffici di diretta collaborazione.

     1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero è disciplinata con apposito regolamento.

     2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:

     a) il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici;

     b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.

 

     Art. 11. Verifica dell'organizzazione del Ministero.

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 12. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante norme sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l'articolo 18, comma 2, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 13. Disposizione finale.

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.