§ 41.7.160 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:19/11/1987
Numero:527


Sommario
Art. 1.      1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli [...]
Art. 1 bis.  [1]
Art. 2.      1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale sono trasferite [...]
Art. 3.      1. Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attività economiche è obbligatorio il parere della [...]
Art. 4.      1. La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige è soppressa.
Art. 4 bis.  [7]
Art. 4 ter.  [8]
Art. 5.      1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal [...]
Art. 7.      1. In corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono [...]
Art. 8.      1. Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. [...]
Art. 9.      1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e [...]
Art. 10.      1. Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi [...]
Art. 11.      1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati [...]
Art. 12.      1. Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione [...]
Art. 13.      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, [...]
Art. 14.      1. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del [...]
Art. 15.      1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.


§ 41.7.160 - D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.

(G.U. 28 dicembre 1987, n. 301)

 

     Art. 1.

     1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonché le attribuzioni già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

     2. Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

     3. Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

 

          Art. 1 bis. [1]

     1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

     2. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

     3. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

     4. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, può concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

     5. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

     6. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresì recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di più regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

     7. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:

     a) i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e di altre regioni viciniori.

     b) la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);

     c) i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.

     8. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa società il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnerà ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

     9. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

     10. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario.

 

          Art. 2.

     1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non più utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. Sono comunque trasferiti alla provincia autonoma di Bolzano i beni immobili della linea ferroviaria Merano-Malles già di proprietà della Suedbahn Aktiengesellschaft, ad eccezione dei beni già intavolati alla ferrovie dello Stato S.p.a. entro il 31 ottobre 2000. Il trasferimento è effettuato ai sensi e nei termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 e successive modificazioni. [2]

     2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale [3] .

     2 bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione [4] .

     2 ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato [5] .

     3. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

     4. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle società concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresì a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari [6] .

     5. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvederà all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

 

          Art. 3.

     1. Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale senza svolgervi attività economiche è obbligatorio il parere della provincia. I servizi automobilistici di linea internazionali possono svolgere nel territorio provinciale attività economica esclusivamente nei capoluoghi di Trento e Bolzano nonché, nelle località comunicate dalle province entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei trasporti. Per la prima applicazione del presente decreto le località diverse dai capoluoghi di Trento e Bolzano vanno comunicate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della provincia, i relativi provvedimenti saranno adottati di intesa con il competente organo provinciale.

     3. La provincia interessata deve essere sentita per i servizi di comunicazioni e trasporti aerei di linea nazionale o internazionale che facciano scalo nel suo territorio.

     4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 4.

     1. La direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige è soppressa.

     2. Lo svolgimento delle attribuzioni attualmente esercitate dalla predetta direzione compartimentale e non rientranti fra quelle di competenza delle province di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto, viene assegnato agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dei trasporti.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dei trasporti provvederà, d'intesa con le province di Trento e Bolzano, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla medesima data presso gli uffici della predetta direzione compartimentale addetto allo svolgimento di funzioni attribuite alle province.

     4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la direzione compartimentale di cui al comma 3 ha diritto di chiedere il trasferimento alle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 5. La provincia, tra il personale che chiede il trasferimento, individua, nei limiti del contingente di cui al comma 3, i dipendenti o gli impiegati da trasferire nei ruoli provinciali, con precedenza del personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge funzioni trasferite alle province.

     5. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici in relazione alle nuove funzioni attribuite alle province, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai compiti che gli sono attualmente affidati. Le spese per il pagamento delle competenze sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in riferimento al contingente di cui al comma 3.

     6. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

     7. In correlazione col personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del presente articolo, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dei trasporti e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

 

          Art. 4 bis. [7]

     1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.

     2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1.

     3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

     4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano.

     5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale.

     6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

     7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 è messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

     8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

     9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.

 

          Art. 4 ter. [8]

     1. La determinazione dei rimborsi spettanti alle province ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, per l'esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 4 bis del presente decreto, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'art. 1 che affluiscono direttamente alle province, è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo ed il Presidente delle rispettive Giunte provinciali, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 

          Art. 5.

     1. E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente. [9]

     2. Nella provincia di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

     3. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

     4. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio.

     4 bis. E' altresì delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità ed il rilascio del relativo attestato. [10]

 

          Art. 6.

     1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra le attività dell'amministrazione statale e di quella provinciale e, in tale ambito, dell'attività relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, è costituito presso le province autonome di Trento e di Bolzano il comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e dei trasporti, composto da un dirigente designato dal commissario del Governo, da due dirigenti designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da tre dirigenti designati dal Presidente della Giunta provinciale, competenti nella materia. Ove debba trattare materie attinenti i trasporti ferroviari il comitato può essere integrato da un dirigente dell'Ente ferrovie dello Stato S.p.a. designato dal Ministero dei trasporti e della navigazione e da un esperto nella materia designato dal Presidente della Giunta provinciale [11] .

     2. Il comitato ha altresì il compito di proporre, in armonia con il programma economico nazionale, con i piani urbanistico-territoriali e con i programmi provinciali di sviluppo, misure per un razionale coordinamento dei servizi e delle linee di comunicazione e di trasporto su strada, per via aerea e sul lago di Garda, nell'ambito della provincia [12] .

 

          Art. 7.

     1. In corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con le modalità di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato.

     2. In particolare le province succedono nei beni e nei diritti di cui al comma 1 connessi all'esercizio di linee ferroviarie in concessione, ancorché svolto mediante servizi automobilistici sostitutivi, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

 

          Art. 8.

     1. Sono attribuite alle province di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di circolazione indicate dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non rientranti ad altro titolo nella competenza delle province medesime.

 

          Art. 9.

     1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, concernenti le materie di cui al presente decreto già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle province.

     1 bis. È delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto. [13]

     1 ter. È delegata altresì alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:

     a) avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;

     b) avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province. [14]

     1 quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia. [15]

     1 quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma. [16]

     2. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.

 

          Art. 10.

     1. Le province, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del presente decreto, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.

 

          Art. 11.

     1. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario, i cui capolinea sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione, sono adottati dallo Stato previa intesa con la provincia interessata o da quest'ultima previa intesa con lo Stato, a seconda che la stazione a valle è situata nel territorio di altra regione ovvero in quello provinciale.

     2. I provvedimenti concernenti linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano sono adottati dalla provincia nel cui territorio è situata la stazione a valle, previa intesa con l'altra provincia.

     3. Per le linee di trasporto funiviario di cui al presente articolo restano ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 [17] .

 

          Art. 12.

     1. Ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, gli archivi ed i documenti della soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige, inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse, secondo la rispettiva competenza, accompagnati da elenchi descrittivi.

     2. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiedere copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia.

 

          Art. 13.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 14, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

          Art. 14.

     1. La definizione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le linee ferroviarie in concessione, entro la data di cui al comma 3 dell'art. 2, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quelli in corso, qualora l'impegno sia stato assunto nei termini di cui al presente comma.

     2. Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1988, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovano il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, o di altre disposizioni che ad esso fanno riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

 

          Art. 15.

     1. Il titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, è abrogato.

 


[1]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.

[6]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1991, n. 33.

[7]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

[8]  Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

[9]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

[12]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 21 settembre 1995, n. 429.

[13]  Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[14]  Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[15]  Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[16]  Comma inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 16 marzo 2001, n. 174.

[17]  La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 1989, n. 37, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma.