§ 80.9.320 - D.L. 16 marzo 1993, n. 61 .
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:16/03/1993
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella [...]
Art. 1 bis.  [6]
Art. 1 ter.  [7]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 80.9.320 - D.L. 16 marzo 1993, n. 61 [1] .

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(G.U. 17 marzo 1993, n. 63)

 

 

     Art. 1.

     1. Il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e collocato di diritto nella posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 19 della legge 9 maggio 1989, n. 168, resta collocato nella medesima posizione fino alla copertura dei posti di organico di cui alle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 168 del 1989 e comunque improrogabilmente non oltre il 31 dicembre 1994, salvo motivata richiesta di revoca dell'interessato [2] .

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a corrispondere al personale di cui al comma 1 il trattamento economico accessorio attualmente in godimento, limitatamente alla durata del comando di diritto [3] .

     2 bis. Il personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, che presti servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in base a provvedimento di comando adottato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, è inquadrato a domanda nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui all'art. 19, commi 8 e 9, della citata legge n. 168 del 1989. La domanda di inquadramento deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al termine della procedura di inquadramento il personale che ha presentato domanda di inquadramento mantiene la posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A decorrere dalle date di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono soppressi i posti delle dotazioni organiche di corrispondente qualifica delle amministrazioni di provenienza [4] .

     2 ter. L'art. 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A allegata alla citata legge n. 168 del 1989 [5] .

 

          Art. 1 bis. [6]

     1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, ad eccezione di quelle già attribuite al Ministero in materia di reclutamento, di conferme in ruolo e di trasferimenti ad altra sede.

     2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonchè tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo, da adottare in conformità alle norme ed alle procedure generali regolatrici della materia.

 

          Art. 1 ter. [7]

     1. La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università, fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 14 maggio 1993, n. 138.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.