§ 80.9.253 - Legge 26 aprile 1976, n. 176.
Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/04/1976
Numero:176


Sommario
Art. 1.      Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio [...]
Art. 2.      Il servizio sismico, istituito ai sensi del precedente art. 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i [...]
Art. 3.      Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o [...]
Art. 4.      Il personale da adibire al servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici
Art. 5.      La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi istituiti, previa autorizzazione della [...]
Art. 6.      Le spese relative all'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli gravano sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
Art. 7.      Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel [...]
Art. 8.      Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio [...]
Art. 9.      All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del [...]


§ 80.9.253 - Legge 26 aprile 1976, n. 176.

Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.

(G.U. 7 maggio 1976, n. 120)

 

 

     Art. 1.

     Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64.

     Il servizio sismico cura:

     la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;

     la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;

     lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;

     lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.

 

          Art. 2.

     Il servizio sismico, istituito ai sensi del precedente art. 1, è diretto da un dirigente superiore del ruolo tecnico del Ministero dei lavori pubblici ed opera secondo i programmi e le direttive stabiliti da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o, per sua delega, da un presidente di sezione di detto Consiglio.

     Il comitato di cui al comma precedente è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da 4 esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici con decreto emesso di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica. A detti esperti si applica il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 5 giugno 1967, numero 417.

     Il comitato tecnico-scientifico di cui ai commi precedenti è autorizzato a proporre al Ministro per i lavori pubblici, nel quadro dei programmi di studio e ricerca adottati, la stipula di convenzioni con enti ed istituti specializzati.

 

          Art. 3.

     Le stazioni della rete di rilevamento possono essere affidate ad uffici tecnici periferici statali ovvero, mediante convenzioni, ad enti territoriali, ad osservatori o istituti universitari.

 

          Art. 4.

     Il personale da adibire al servizio sismico di cui agli articoli 1 e 2 è scelto nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

     Ferma restando la consistenza numerica dell'organico del ruolo direttivo tecnico del Ministero, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale di detto ruolo di 12 laureati in fisica o scienze geologiche da destinare al servizio sismico.

     In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a immettere in ruolo, nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva, gli impiegati non di ruolo in servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici, forniti di laurea in fisica o scienze geologiche, che svolgano mansioni attribuite dalla presente legge al servizio sismico. L'immissione in ruolo avviene previa domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio di amministrazione, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di compimento del periodo minimo di tre anni di servizio non di ruolo svolto lodevolmente e senza interruzioni.

 

          Art. 5.

     La progressiva specializzazione scientifica del personale addetto al servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi istituiti, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzioni con istituti pubblici altamente specializzati.

 

          Art. 6.

     Le spese relative all'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli gravano sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 7.

     Per gli interventi di cui ai commi successivi del presente articolo, in dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, nei comuni in provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di cui 22.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni, lire 5.500 milioni e lire 7.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1976, 1977 e 1978.

     Lo stanziamento di lire 22.000 milioni di cui al primo comma sarà utilizzato per i tipi di intervento previsti dall'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, numero 205.

     Per la sistemazione e riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici indispensabili, nel territorio dei comuni di cui al primo comma del presente articolo e sempre in dipendenza dei movimenti sismici ivi indicati, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni, quale contributo straordinario alla Azienda nazionale autonoma delle strade, a valere sullo stanziamento complessivo di lire 30.000 milioni di cui al primo comma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.000 milioni nell'anno 1976 e lire 2.000 milioni nell'anno 1977.

 

          Art. 8.

     Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'art. 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per i danni verificatisi in conseguenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 devono essere presentate all'ufficio del genio civile di Perugia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le perizie e le ulteriori documentazioni eventualmente necessarie devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per i danni verificatisi in conseguenza dei terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, per i quali siano state presentate nei termini di legge le domande di contributo, le eventuali denunce di aggravamento dei danni in dipendenza dei movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, e la relativa documentazione devono essere presentate nei termini rispettivamente indicati nel precedente comma.

     I benefici previsti dall'art. 2, lettera c), del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, possono essere richiesti nei termini indicati nel primo comma del presente articolo anche dai proprietari danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975, nei comuni della provincia di Perugia indicati nell'elenco allegato alla presente legge che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Si applicano, se non contrastanti con la presente legge, le norme di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

     Il limite di cinque milioni indicato nell'art. 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per ciascuna unità immobiliare, è elevato a lire otto milioni per la prima unità abitativa, per gli edifici danneggiati dai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 e per gli edifici danneggiati dai terremoti dell'anno 1971 e del novembre e dicembre 1972, nei comuni della provincia di Perugia di cui al terzo comma del presente articolo, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora disposto il contributo.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1975 e quanto a lire 7.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per il 1976.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

     Allegato

     Provincia di Perugia.

     Comuni di:

     1) Cascia;

     2) Cerreto di Spoleto;

     3) Monteleone di Spoleto;

     4) Norcia;

     5) Pietralunga;

     6) Poggiodomo;

     7) Preci;

     8) S. Anatolia di Narco;

     9) Scheggino;

     10) Sellano;

     11) Vallo di Nera.