§ 80.9.242 - Legge 14 agosto 1974, n. 377.
Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/08/1974
Numero:377


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e la commissione consultiva interregionale, [...]
Art. 2.      Per la realizzazione del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni [...]
Art. 3.      Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentiti la commissione consultiva interregionale e il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle [...]
Art. 4.      Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 2000 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito
Art. 5.      Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero [...]
Art. 6.      Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non [...]
Art. 7.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 [...]
Art. 8.      Per gli appalti di opere, nonchè per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ivi compresi i contratti in [...]
Art. 9.      I progetti esecutivi di costruzioni edilizie da realizzare nell'ambito dei comprensori ferroviari, predisposti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono [...]
Art. 10.      Fermo restando quanto prescritto dalle norme relative alle zone dichiarate sismiche, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire i calcoli di [...]
Art. 11.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 12.      All'articolo unico della legge 22 dicembre 1948, n. 1456, è aggiunto il seguente comma
Art. 13.  [2]


§ 80.9.242 - Legge 14 agosto 1974, n. 377. [1]

Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(G.U. 26 agosto 1974, n. 222)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e la commissione consultiva interregionale, presenterà al Parlamento un piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato, coordinato con il piano generale dei trasporti, da definire in sede di programma economico nazionale, nel contesto delle misure intese a superare gli squilibri settoriali e territoriali del Paese. Il piano sarà comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.

     In attesa della presentazione del piano poliennale, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2000 miliardi.

     Il piano poliennale ed il programma di interventi straordinari hanno lo scopo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario nazionale mediante:

     l'adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario nazionale alle previsioni di sviluppo del traffico attraverso il potenziamento delle direttrici fondamentali, longitudinali e trasversali;

     l'organico ammodernamento e potenziamento delle linee meridionali ed insulari, nonchè dei collegamenti con le isole, per adeguarli alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;

     la necessaria ristrutturazione delle tratte e dei nodi interessati dai traffici pendolari;

     il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci, comprese quelle necessarie per i collegamenti con i principali porti;

     l'adeguamento delle infrastrutture interessate dal traffico internazionale;

     il riclassamento delle linee complementari;

     l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;

     l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione del materiale mobile;

     il miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale, riservando, a tal fine, una quota predeterminata degli investimenti destinati agli impianti fissi;

     l'adozione delle tecniche più avanzate nei vari settori di attività aziendale ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza e produttività.

     Nell'ambito del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a provvedere anche alla realizzazione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non fosse già iniziata alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

 

          Art. 2.

     Per la realizzazione del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 2000 miliardi di lire, dei quali 1250 miliardi saranno destinati agli impianti fissi e 750 miliardi al parco del materiale rotabile, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

     lire 260 miliardi per il 1975;

     lire 340 miliardi per il 1976;

     lire 400 miliardi per il 1977;

     lire 350 miliardi per il 1978;

     lire 350 miliardi per il 1979;

     lire 300 miliardi per il 1980.

     Dei 1250 miliardi destinati agli impianti fissi, l'undici per cento è riservato al miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale.

 

          Art. 3.

     Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentiti la commissione consultiva interregionale e il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

     Il programma può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di intervento di cui all'art. 2, da approvarsi con separati decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

     Le eventuali variazioni ai piani parziali saranno approvate con le modalità indicate nel precedente comma.

     Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

 

          Art. 4.

     Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 2000 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito.

     A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione alle effettive necessità, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 2000 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

     I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

     All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

     L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

     Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

 

          Art. 5.

     Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero, e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

 

          Art. 6.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, numero 853, è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1250 miliardi previsti dall'art. 2 per gli impianti fissi, all'ammodernamento ed al potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare.

     E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

 

          Art. 7.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

     Per la costruzione delle opere programmate l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi, in base alle norme della contabilità di Stato, particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, ponendo i relativi oneri a carico degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.

 

          Art. 8.

     Per gli appalti di opere, nonchè per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ivi compresi i contratti in corso di esecuzione e quelli per i quali non sia stata ancora definita la revisione dei prezzi, è ammessa la facoltà di procedere al riconoscimento di compensi per rincari derivanti da variazioni dei prezzi di mercato.

     La misura percentuale di tale riconoscimento e le variazioni relative saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in analogia con le norme della legislazione per gli appalti di opere delle altre amministrazioni dello Stato.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determinerà, altresì, con proprio decreto, i limiti, la procedura e le modalità per l'anzidetto riconoscimento.

 

          Art. 9.

     I progetti esecutivi di costruzioni edilizie da realizzare nell'ambito dei comprensori ferroviari, predisposti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono trasmessi, prima della loro formale adozione, al sindaco del comune territorialmente interessato, il quale esprimerà il proprio parere nel perentorio termine di 60 giorni dalla data di ricezione.

     Decorso detto termine, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile decide con provvedimento definitivo.

 

          Art. 10.

     Fermo restando quanto prescritto dalle norme relative alle zone dichiarate sismiche, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire i calcoli di stabilità delle opere ferroviarie ricadenti in dette zone.

 

          Art. 11.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 12.

     All'articolo unico della legge 22 dicembre 1948, n. 1456, è aggiunto il seguente comma:

     "Le variazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato sono approvate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, a condizione che le variazioni adottate con uno o più provvedimenti successivi non superino complessivamente il 10 per cento delle tariffe vigenti al 1° gennaio dell'anno in cui le stesse entrano in vigore".

 

          Art. 13. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 14 dello stesso D.P.R. 202/1998. Il D.P.R. n. 202/1998 è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.