§ 80.9.21D - Legge 30 ottobre 1969, n. 943.
Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/10/1969
Numero:943


Sommario
Art. unico.      Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della [...]


§ 80.9.21D - Legge 30 ottobre 1969, n. 943. [1]

Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa.

(G.U. 20 dicembre 1969, n. 320)

 

     Art. unico.

     Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è elevato a un terzo degli altri componenti.

     I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro, sono designati, su richiesta del Ministro stesso, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione dell'organizzazione sindacale che ha proposto la terna.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.