§ 80.9.21b - Legge 25 luglio 1966, n. 586.
Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:25/07/1966
Numero:586


Sommario
Art. unico.      Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di [...]


§ 80.9.21b - Legge 25 luglio 1966, n. 586.

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e per modificare e coordinare le norme vigenti in materia consolare.

(G.U. 30 luglio 1966, n. 188).

 

 

     Art. unico.

     Il termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio 1965, n. 891, con la quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare norme aventi valore di legge per disciplinare l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed a modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato di sei mesi.