§ 80.9.204 - Legge 13 luglio 1965, n. 891.
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/07/1965
Numero:891


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge [...]
Art. 2.      Le norme delegate dovranno stabilire
Art. 3.      Le norme delegate dovranno altresì stabilire
Art. 4.      Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a
Art. 5.      Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non meno di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del [...]
Art. 6.      Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti [...]


§ 80.9.204 - Legge 13 luglio 1965, n. 891.

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(G.U. 30 luglio 1965, n. 189)

 

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono [1].

     Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari esteri.

 

          Art. 2.

     Le norme delegate dovranno stabilire:

     a) l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri al centro e all'estero in relazione alle sue attribuzioni e necessità e la ripartizione delle competenze tra i suoi uffici, tenuti anche presenti gli opportuni criteri di decentramento amministrativo e di semplificazione di procedure e controlli;

     b) il funzionamento dei servizi che dovranno essere adeguati alle attuali esigenze delle relazioni internazionali, in particolar modo per quanto concerne l'attività di coordinamento, di informazione e stampa, di studi e programmazione;

     c) lo sviluppo della rete delle Rappresentanze all'estero ed il potenziamento di queste ultime in funzione dei loro accresciuti compiti anche nei settori culturale, economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione.

     Sarà tenuto conto della necessità di assicurare la congruità e l'ammodernamento delle dotazioni e delle attrezzature, la conveniente sistemazione delle sedi delle Rappresentanze all'estero e la tempestività nei finanziamenti alle Rappresentanze medesime, per spese di bilancio, mediante la costituzione di apposito fondo o conto di anticipazione.

     Per il coordinamento da parte del Ministero degli affari esteri di attività di interesse comune con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, svolte all'estero o nelle organizzazioni internazionali, sarà prevista la costituzione di speciali Comitati consultivi misti.

 

          Art. 3.

     Le norme delegate dovranno altresì stabilire:

     1) il riordinamento delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e dei ruoli degli operai dell'Amministrazione degli affari esteri, ivi incluse quelle dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con la eventuale fusione, soppressione, istituzione di carriere e ruoli e con la determinazione delle attribuzioni delle qualifiche di ciascuna carriera, nonchè l'adeguamento dei contingenti organici del personale alle esigenze funzionali e di servizio, con adeguata istituzione di posti all'estero e con un aumento graduale del numero complessivo dei posti di ruolo in misura tale che la dotazione globale dei nuovi organici, unitamente al contingente stabilito ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, con i decreti interministeriali 23 maggio 1947 e 1° aprile 1954 e successivamente integrato dalla legge 27 giugno 1962, n. 1097, da ridursi a 1.400 unità, non sia inferiore alla somma, maggiorata del 22 per cento, degli attuali posti di ruolo ordinario e del numero dei dipendenti non inquadrati in detto ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1963.

     In particolare le attuali carriere ad ordinamento speciale con i relativi ruoli aggiunti saranno unificate in un'unica carriera diplomatica ad ordinamento speciale comprendente diverse specializzazioni da attribuirsi nel modo che sarà determinato dalle norme delegate. L'organico della carriera diplomatica non sarà inferiore alle 1.000 unità da ripartirsi tra le singole qualifiche sulla base della consistenza effettiva del personale iscritto al 31 ottobre 1963 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici e aggiunti di provenienza, opportunamente maggiorata di una aliquota delle nuove disponibilità di posti. Alla carriera diplomatica saranno attribuite comunque le funzioni già assegnate alle diverse carriere ad ordinamento speciale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, primo comma, del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, in quanto compatibili con il nuovo ordinamento.

     Per la carriera direttiva per i servizi amministrativi, il cui organico ammonterà a 150 unità, saranno previsti un adeguato sviluppo di carriera la, revisione e l'ampliamento delle relative attribuzioni, l'elevazione al 50 per cento della percentuale degli impiegati che possono essere destinati a prestare servizio all'estero e l'istituzione all'estero di un numero di posti adeguato alle nuove funzioni ed alla dotazione organica della carriera stessa;

     2) i criteri e le modalità per l'accesso e l'avanzamento in carriera del personale dell'Amministrazione degli affari esteri nonchè l'istituzione di corsi di preparazione per gli aspiranti alla carriera diplomatica, con creazione di apposito istituto o con ricorso a convenzioni con istituti universitari o altri enti, la concessone di borse e contributi di studio, la disciplina dei corsi di formazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale del personale in servizio di tutte le carriere;

     3) le modalità e i termini per la prestazione del servizio presso l'Amministrazione centrale e all'estero, le destinazioni e i trasferimenti, le residenze disagiate e lontane, i congedi, i rapporti informativi, il collocamento a disposizione ed il collocamento a riposo per ragioni di servizio;

     4) l'inquadramento a domanda del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, nelle prime tre qualifiche delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in base a criteri che tengano conto anche del gruppo di appartenenza, del titolo di studio, della conoscenza delle lingue. La graduatoria sarà formata con valutazione di merito comparativo.

     Nel limite di 80 posti gli assistenti in possesso di laurea saranno immessi, con analoghi criteri e modalità, nelle prime tre qualifiche della carriera direttiva, dei servizi amministrativi. Della particolare esperienza professionale dei medesimi sarà tenuto conto nella loro futura utilizzazione.

     L'anzianità di servizio sarà riconosciuta ai fini della progressione economica e, entro limiti da stabilirsi, ai fini dell'avanzamento di carriera.

     Norme saranno dettate per il coordinamento, in sede di prima applicazione, fra il conferimento delle promozioni e l'inquadramento degli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento nei ruoli organici;

     5) l'assunzione, per le esigenze delle Rappresentanze all'estero, di personale a contratto nei limiti del contingente sub-1, determinandone il luogo di reclutamento, l'età limite, le garanzie e le condizioni di idoneità, le cognizioni linguistiche, la disciplina del rapporto. Il trattamento economico sarà determinato, secondo criteri di uniformità, tenendo conto di quello del personale di ruolo con analoghe funzioni e delle corrispondenti retribuzioni locali.

     Per il personale di cittadinanza italiana che abbia un minimo di servizio da determinarsi, in possesso dei prescritti titoli di studio nonchè dei requisiti da stabilirsi di età, anzianità e qualità di servizio, sarà previsto, entro un numero determinato di posti, l'accesso mediante concorso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.

     Al personale che entrerà nei ruoli dello Stato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio a contratto in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, sono estese al personale a contratto già assunto;

     6) il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio per congedi ordinari, il trattamento di missione di detto personale e quello relativo ai viaggi di trasferimento, la copertura dei rischi di viaggio, la concessione di compensi speciali al personale con particolari mansioni tecniche, nonchè provvidenze per favorire la particolare conoscenza di talune lingue estere, impiegate nell'interesse del servizio, per l'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e per gli studi dei figli a carico del personale in servizio all'estero;

     7) il conferimento di incarichi consolari a persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, i compensi, contributi e indennità loro dovuti;

     8) l'utilizzazione, presso l'Amministrazione centrale e le Rappresentanze all'estero, indipendentemente dagli esperti che possono essere inviati in missione, per l'espletamento di determinate funzioni che richiedano speciale competenza tecnica, di altro personale dello Stato o di Enti pubblici, anche con collocamento fuori ruolo, nonchè eccezionalmente, presso le Rappresentanze all'estero, di personale di notoria qualificazione estraneo alla pubblica Amministrazione, in un numero complessivo non superiore a 80 unità; il personale utilizzato all'estero godrà delle disposizioni di cui al punto 6);

     9) i rapporti giuridici relativi al personale di ruolo delle scuole e degli istituti italiani di cultura all'estero, nonchè il riordinamento degli assegni di sede di detto personale con l'osservanza dei criteri previsti al punto 6).

 

          Art. 4.

     Le norme delegate dovranno infine stabilire le opportune disposizioni transitorie, dirette a:

     1) disciplinare l'inquadramento per ruoli, nella carriera diplomatica, dei funzionari delle carriere ad ordinamento speciale e relativi ruoli aggiunti a salvaguardarne per un periodo transitorio di 10 anni le aspettative in materia di avanzamento e di funzioni;

     2) assicurare ai funzionari provenienti dai ruoli aggiunti istituiti in seguito alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana un normale svolgimento di carriera mediante istituzione, nelle qualifiche corrispondenti a quelle di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe e consigliere di Ambasciata, di posti in soprannumero nel limite numerico di 4 e 27 unità rispettivamente, da conferirsi nei modi di legge anche più volte in caso di vacanze formatesi durante il periodo transitorio di 10 anni e da riassorbirsi successivamente con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore;

     3) consentire, per un periodo di 10 anni, la destinazione all'estero del personale della carriera direttiva dei servizi amministrativi in eccedenza all'aliquota di cui all'art. 3, punto 1), ultimo capoverso;

     4) applicare agli impiegati provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento per un periodo non inferiore ai 5 anni - e per il personale immesso nelle carriere esecutiva ed ausiliaria a tempo indeterminato - le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 giugno 1956, n. 775;

     5) prevedere, ai fini di un adeguato sviluppo di carriera, sia del personale già appartenente ai ruoli organici sia del personale da immettervi, l'istituzione di posti in soprannumero nel limite numerico di 26, 14 e 4 unità rispettivamente per la IV, V e VI qualifica della carriera direttiva per i servizi amministrativi e nelle qualifiche IV, V e VI in quantità non inferiore al 25 per cento della rispettiva dotazione organica, delle carriere di concetto - esclusa quella degli assistenti commerciali - esecutiva ed ausiliaria da conferirsi nei modi di legge anche più volte per un periodo di 10 anni in caso di sopravvenute vacanze e da riassorbire nei modi di cui al punto 2);

     6) consentire, nella prima applicazione delle norme delegate, l'accesso alla carriera direttiva per i servizi amministrativi e alle carriere di concetto ed esecutiva, mediante concorso ed entro un determinato numero di posti, del personale delle carriere e dei gruppi del ruolo speciale transitorio ad esaurimento immediatamente inferiori, in possesso dei requisiti prescritti. Sarà riconosciuto il coefficiente di stipendio, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di inquadramento, purché non superiore alla terza.

     Il personale estraneo all'Amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia diretto lodevolmente, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, per almeno quindici anni, uffici consolari di prima categoria potrà essere inquadrato, a domanda ed entro il numero di posti di cui al punto 5) dello stesso art. 4, alla IV qualifica della carriera direttiva dei servizi amministrativi. Al personale così inquadrato sarà valutato, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio in precedenza prestato, secondo le vigenti norme sul riscatto del servizio non di ruolo;

     7) prevedere il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, ed il successivo inquadramento in ruolo, a norma delle disposizioni vigenti, degli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90. A detto personale, nonchè a quello non di ruolo assunto da data non anteriore al 1° maggio 1958, ancorché nel frattempo inquadrato in ruolo, viene ridotta a metà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli.

     Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quella concernente la riduzione del termine, si applicano anche al personale che, comunque assunto o denominato, presti servizio di fatto, anche con mansioni di traduttore, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1° settembre 1963, prevedendosi che non è ammessa alcun'altra assunzione di carattere eccezionale in qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione;

     8) riconoscere agli impiegati che, per effetto dell'inquadramento e del passaggio di carriera di cui ai punti precedenti, venissero a percepire una retribuzione inferiore a quello in godimento, il diritto alla differenza a titolo di assegno personale utile a pensione;

     9) regolare modalità, requisiti e termini per l'avanzamento in relazione alle esigenze derivanti dal riordinamento delle carriere, dalla revisione degli organici e dall'inquadramento del personale;

     10) adeguare, in quanto necessario, il nuovo ordinamento derivante dalla presente legge e dalle leggi delegate all'ordinamento preesistente nelle stesse materie.

 

          Art. 5.

     Le norme da emanare ai termini dei precedenti articoli dovranno avere graduale applicazione in non meno di un quadriennio e non potranno comportare alla fine del quadriennio un onere annuo complessivo superiore a lire 9 miliardi.

     All'onere previsto in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 6.

     Il Governo della Repubblica è delegato a modificare e a coordinare in unico testo, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia consolare di cui al regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 e successive modificazioni e integrazioni, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi [2]:

     1) adeguamento, ove necessario, della legge consolare alle norme del diritto internazionale e alla legislazione interna, in relazione principalmente alle modifiche intervenute nell'ordinamento costituzionale;

     2) determinazione delle funzioni notarili, di stato civile, giurisdizionali e amministrative, in armonia con l'ordinamento dello stato civile, con il Codice civile, con il Codice della navigazione e con le altre leggi dello Stato.

     Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile, udita la Commissione di cui all'art. 1.

 


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. unico della L. 25 luglio 1966, n. 586.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. unico della L. 25 luglio 1966, n. 586.