§ 80.9.152 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538.
Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/06/1955
Numero:1538


Sommario
Art. 1.      Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 [...]
Art. 2.      Presso ogni centro è costituita, con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, una Commissione consultiva composta dal procuratore della Repubblica presso il [...]
Art. 3.      Al direttore del centro sono attribuite le seguenti funzioni da esercitare entro i limiti delle somme ad esso assegnate sugli stanziamenti annualmente iscritti in [...]
Art. 4.      La Commissione consultiva deve essere preventivamente sentita nelle seguenti materie
Art. 5.      Il Capo di ogni istituto o di altro servizio facente parte del centro provvede, entro i limiti delle somme accreditate
Art. 6.      Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di [...]
Art. 7.      Per i provvedimenti del direttore della casa di rieducazione previsti dall'art. 79 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, [...]
Art. 8.      E' attribuito al Presidente del Tribunale per i minorenni il potere di concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'istituto per una [...]
Art. 9.      Presso ogni Procura generale di Corte di appello è destinato un ispettore per gli istituti di prevenzione e pena, nei limiti dell'organico vigente
Art. 10.      Nei riguardi del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena gli ispettori provvedono
Art. 11.      Nei riguardi del personale del Corpo degli agenti di custodia, gli ispettori provvedono
Art. 12.      Nei riguardi dei detenuti ed internati, gli ispettori provvedono
Art. 13.      Nei riguardi della manutenzione dei fabbricati, gli ispettori provvedono
Art. 14.      In materia amministrativa e contabile, gli ispettori provvedono
Art. 15.      Sono devoluti al direttore dello stabilimento carcerario i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per gli istituti di prevenzione [...]
Art. 16.      I poteri conferiti al Ministero di grazia e giustizia dall'articolo 121 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 [...]
Art. 17.      Il secondo comma dell'art. 17 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, è modificato come segue
Art. 18.      Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziati in appositi capitoli, opportunamente articolati, i fondi occorrenti per [...]
Art. 19.      Sulle somme accreditate dall'Amministrazione centrale ai direttori dei centri di rieducazione, questi accrediteranno, a loro volta, mediante buoni di subanticipazione, [...]
Art. 20.      I provvedimenti di impegno di spesa emessi dai direttori dei centri di rieducazione e dai capi degli istituti o servizi che ne fanno parte, nonchè dagli ispettori [...]


§ 80.9.152 - D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538. [1]

Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 2 maggio 1956, n. 106)

 

 

Titolo I

 

NORME CONCERNENTI I CENTRI DI RIEDUCAZIONE DEI MINORENNI

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto, od altri istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, e aventi le medesime finalità.

     Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto aggregare ad un centro anche istituti ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto di Corte d'appello.

 

          Art. 2.

     Presso ogni centro è costituita, con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, una Commissione consultiva composta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che la presiede, di un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto della Provincia ove ha sede il centro, del capo dell'ufficio di servizio sociale per minorenni o, in mancanza, di un assistente sociale nominato dal Ministero di grazia e giustizia, di uno psicologo o psichiatra nominato dal Ministero di grazia e giustizia, dei capi degli istituti e degli altri servizi compresi nel centro.

     La Commissione può essere integrata con una o due persone che si siano rese particolarmente benemerite nel campo della prevenzione della delinquenza minorile e del riadattamento sociale dei minori.

     I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

          Art. 3.

     Al direttore del centro sono attribuite le seguenti funzioni da esercitare entro i limiti delle somme ad esso assegnate sugli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio.

     a) coordina le attività degli istituti ed organismi dipendenti dal centro o convenzionati secondo le disposizioni all'uopo vigenti;

     b) esercita la vigilanza sui medesimi;

     c) stipula convenzioni con enti e con privati per la locazione non ultranovennale o l'uso di immobili, per la gestione di istituti e per l'esercizio di attività destinate al riadattamento dei minori;

     d) cura il miglioramento dei servizi esistenti e l'attuazione o l'adeguamento alle concrete esigenze locali di iniziative destinate alla prevenzione della delinquenza minorile;

     e) promuove incontri del personale;

     f) assegna agli istituti dipendenti o convenzionati i minori dei quali il tribunale per i minorenni abbia disposto il collocamento in istituto, nonchè, su disposizione del Ministero di grazia e giustizia, i minori provenienti da altro distretto;

     g) trasferisce minori nell'ambito della circoscrizione del centro, curandone un'opportuna distribuzione fra gli istituti di vario tipo dipendenti o convenzionati;

     h) approva le tabelle vittuarie proposte dai capi degli istituti dipendenti;

     i) può disporre l'accentramento di servizi amministrativi presso la sede del centro;

     l) propone al Ministero di grazia e giustizia spostamenti di personale di ruolo nell'ambito degli istituti ed altri servizi dipendenti;

     m) dispone missioni temporanee del personale;

     n) provvede alle spese per il trasporto dei minori;

     o) provvede alle spese per la sede, l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del centro e del tribunale per i minorenni, della procura della Repubblica presso il medesimo e della sezione di Corte d'appello per i minorenni;

     p) provvede a quant'altro possa essere necessario per l'ordinaria amministrazione del centro.

 

          Art. 4.

     La Commissione consultiva deve essere preventivamente sentita nelle seguenti materie:

     1) richiesta e ripartizione dei fondi occorrenti per le spese previste dal presente decreto;

     2) acquisti, locazioni e convenzioni relative all'uso di immobili;

     3) convenzioni relative alla gestione di istituti, all'assunzione di servizi o all'esercizio in comune con altri centri di uno o più servizi;

     4) creazione e soppressione di istituti, scuole, laboratori, ricreatori od altri servizi;

     5) nuova destinazione di istituti.

     La Commissione può altresì essere sentita in ogni altra materia di competenza degli organi dei centri di rieducazione su richiesta di uno di questi o del Ministero di grazia e giustizia.

     Può infine proporre agli organi predetti l'attuazione di iniziative od il compimento di studi e di ricerche comunque attinenti alla prevenzione della delinquenza minorile.

 

          Art. 5.

     Il Capo di ogni istituto o di altro servizio facente parte del centro provvede, entro i limiti delle somme accreditate:

     a) alle spese per il funzionamento dell'Istituto o servizio, per il mantenimento dei minori ricoverati, il vestiario, il riscaldamento, i medicinali, le spedalità, per premi e mercedi, per borse di studio e di lavoro;

     b) alle spese di ufficio, arredamento, cancelleria, attrezzature varie, manutenzione ordinaria, trasformazioni edilizie di modesta entità;

     c) a quanto altro necessario per l'educazione, l'istruzione, la ricreazione e l'assistenza dei minori.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE CASE DI RIEDUCAZIONE

 

          Art. 6.

     Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721:

     a) approvare l'orario generale secondo il quale devono svolgersi le operazioni giornaliere nelle dette case, nei casi previsti dall'art. 46;

     b) proporre al tribunale per i minorenni la dimissione dei minorenni colpiti da grave infermità fisica o psichica, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 63;

     c) richiedere l'opera di uno specialista, nella ipotesi prevista dall'art. 64 in caso di urgenza;

     d) autorizzare l'insegnamento delle lingue estere per i minorenni che vi dimostrino disposizione e che vogliano recarsi al lavoro all'estero, nei casi previsti dall'art. 71;

     e) impartire caso per caso disposizioni in base alle quali i minorenni internati nelle case di rieducazione possano seguire corsi privati di insegnamento, nei casi previsti dall'art. 72;

     f) autorizzare i minorenni a frequentare corsi di insegnamento di belle arti, musica, canto e recitazione presso istituti o scuole esistenti nella città dove ha sede la casa di rieducazione, nei casi previsti dall'articolo 73;

     g) disporre che i corpi bandistici, istituiti nei casi previsti dall'articolo 81, secondo comma, possano partecipare alle cerimonie alle quali intervengano una o più squadre dell'istituto;

     h) rilasciare il diploma di abilitazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 87;

     i) concedere le ricompense indicate nell'art. 100, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 101;

     l) offrire in dono libri ai minorenni, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 102;

     m) accettare le offerte indirizzate a tutti i minorenni o ad alcune categorie di essi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 121.

 

          Art. 7.

     Per i provvedimenti del direttore della casa di rieducazione previsti dall'art. 79 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, e dall'art. 80, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486, è soppresso, rispettivamente, l'obbligo dell'autorizzazione e dell'approvazione del Ministero.

 

          Art. 8.

     E' attribuito al Presidente del Tribunale per i minorenni il potere di concedere ai minorenni licenze per sperimentare il loro comportamento fuori dell'istituto per una durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 98 del regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4486.

     Il provvedimento è adottato su proposta del direttore, e di esso è data comunicazione al Ministero di grazia e giustizia.

 

Titolo II

 

NORME CONCERNENTI GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA PER ADULTI

 

Capo I

 

POTERI DEVOLUTI AGLI ISPETTORI

 

          Art. 9.

     Presso ogni Procura generale di Corte di appello è destinato un ispettore per gli istituti di prevenzione e pena, nei limiti dell'organico vigente.

     Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più distretti di Corti di appello presti servizio un solo ispettore, stabilendone la sede.

     Agli ispettori distrettuali sono devolute, nell'ambito degli istituti di prevenzione e di pena per adulti esistenti nella circoscrizione loro assegnata e sotto la vigilanza del competente procuratore generale della Repubblica, le funzioni di vigilanza e controllo attualmente esercitate dagli ispettori generali ai sensi dell'art. 90 del regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena approvato con il regio decreto 30 luglio 1910, n. 2041, nonchè quelle finora di competenza dell'Amministratore centrale, di cui agli articoli indicati nel presente decreto.

     Il procuratore generale ha la facoltà di provvedere, direttamente o su richiesta del Ministero, in casi di particolare importanza, alla trattazione di singoli affari.

 

          Art. 10.

     Nei riguardi del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena gli ispettori provvedono:

     a) alla istruttoria delle pratiche relative ai concorsi per l'ingresso e la progressione in carriera;

     b) alla compilazione, su parere del direttore, delle note di qualifica dei funzionari;

     c) ad esprimere il parere al procuratore della Repubblica, sulle note di qualifica da attribuire ai direttori:

     d) alle inchieste e indagini sul personale;

     e) agli atti istruttori nei procedimenti disciplinari di competenza dei Procuratori generali della Repubblica, e nei ricorsi avverso la qualifica;

     f) all'istruttoria delle pratiche per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal personale civile;

     g) all'istruttoria delle pratiche relative alla cessione del quinto dello stipendio o paga;

     h) alle proposte di onorificenze e alla loro istruttoria;

     i) a disporre l'invio in temporanea missione del personale presso altri stabilimenti esistenti nella loro circoscrizione;

     l) alla concessione dei congedi ordinari.

 

          Art. 11.

     Nei riguardi del personale del Corpo degli agenti di custodia, gli ispettori provvedono:

     a) alle indagini e alle inchieste sul personale;

     b) in caso di assoluta urgenza, e salvo ratifica da parte del Ministero di grazia e giustizia, al trasferimento del personale stesso o alla sua aggregazione o al suo invio in temporanea missione presso altri stabilimenti del distretto;

     c) alla concessione di licenze ordinarie e brevi.

 

          Art. 12.

     Nei riguardi dei detenuti ed internati, gli ispettori provvedono:

     a) al trasferimento, in caso di emergenza, di detenuti sani ad altro istituto della propria circoscrizione territoriale, salva ulteriore disposizione dell'Amministrazione centrale, alla quale dovrà essere data immediata comunicazione del provvedimento;

     b) alla concessione di colloqui con i familiari;

     c) ad autorizzare iniziative di carattere educativo scolastico, proposte dalla direzione, d'intesa con la locale autorità scolastica.

 

          Art. 13.

     Nei riguardi della manutenzione dei fabbricati, gli ispettori provvedono:

     a) all'approvazione dei lavori di manutenzione ordinaria nei limiti dei fondi assegnati a ciascun istituto;

     b) alla vigilanza sui lavori stessi, siano essi gestiti in economia o appaltati.

 

          Art. 14.

     In materia amministrativa e contabile, gli ispettori provvedono:

     a) al controllo sul servizio di cassa e alla vigilanza sulle gestioni contabili di ciascun istituto, al visto amministrativo sui rendiconti di spesa attinenti a tutti i capitoli del bilancio;

     b) alla vigilanza sull'esecuzione dei contratti di appalto della mano d'opera dei detenuti, sull'uso, manutenzione e conservazione dello macchine, attrezzi e materiali dell'industria, e sulla gestione dei proventi carcerari;

     c) ad autorizzare, nei limiti di somma da determinarsi annualmente dal Ministero, acquisti a trattativa privata di libri, di materiale scolastico o di cancelleria e di altri oggetti di modico valore;

     d) ad autorizzare variazioni delle tabelle vittuarie nei limiti previsti dal contratto.

 

Capo II

 

POTERI DEVOLUTI AI DIRETTORI

 

          Art. 15.

     Sono devoluti al direttore dello stabilimento carcerario i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787:

     a) autorizzare, per casi singoli o con norme di carattere generale, i detenuti ad acquistare prodotti delle manifatture dello stabilimento, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 95;

     b) autorizzare l'intervento di un medico di fiducia, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 109;

     c) sospendere l'isolamento diurno, nei casi previsti dall'art. 206.

     Dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) viene data comunicazione al giudice di sorveglianza.

 

          Art. 16.

     I poteri conferiti al Ministero di grazia e giustizia dall'articolo 121 del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, sono attribuiti anche alla autorità giudiziaria competente ai sensi del Codice di procedura penale, se trattasi di provvedere ad una conveniente utilizzazione dell'opera di detenuti che risultino forniti di particolare cultura; al direttore dello stabilimento, se trattisi di autorizzare detenuti che rivelino eccezionale perizia ad eseguire lavori della loro arte.

 

Capo III

 

CARCERI MANDAMENTALI

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 17 della legge 29 novembre 1941, n. 1405, è modificato come segue:

     "Qualora il Comune intenda richiedere aumenti del contributo statale, le carceri già esistenti all'entrata in vigore della presente legge non possono essere trasferite in locali diversi da quelli attualmente occupati senza l'autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero del tesoro".

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

 

          Art. 18.

     Nel bilancio di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia saranno stanziati in appositi capitoli, opportunamente articolati, i fondi occorrenti per l'attuazione delle spese alle quali può dar luogo l'esercizio dei poteri attribuiti dagli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 14 del presente decreto ai direttori dei centri di rieducazione dei minorenni, ai capi degli istituti e dei servizi che ne fanno parte, nonchè agli ispettori distrettuali per gli istituti di prevenzione e di pena.

     Ai fini di tale stanziamento entro il mese di agosto di ogni anno i direttori dei centri di rieducazione e gli ispettori distrettuali comunicheranno al Ministero di grazia e giustizia le somme presumibilmente occorrenti nell'esercizio finanziario successivo per far fronte alle spese di cui trattasi.

     Nella comunicazione prevista nel comma precedente i direttori dei centri di rieducazione terranno distinte le somme occorrenti per le spese attribuite alla diretta competenza dei centri stessi da quelle occorrenti per le spese di competenza degli istituti e dei servizi che ne fanno parte, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

     In base alla comunicazione anzidetta il Ministro per la grazia e la giustizia, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, ripartirà all'inizio di ciascun esercizio finanziario fra i vari centri di rieducazione ed ispettori i quattro quinti dei fondi stanziati, ai fini della determinazione dei limiti di somma entro i quali ciascun direttore di centro o capo di istituto o servizio nonchè ispettore distrettuale potrà, nel corso dell'esercizio finanziario, emanare provvedimenti che comportino impegno di spesa ed emettere i relativi titoli di pagamento. Il residuale quinto resterà a disposizione del Ministero di grazia e giustizia perché possa farne l'assegnazione, con successivo provvedimento, a quei centri, istituti o servizi nonchè ispettori per i quali in corso di esercizio vengano a determinarsi particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi già ad essi assegnati.

 

          Art. 19.

     Sulle somme accreditate dall'Amministrazione centrale ai direttori dei centri di rieducazione, questi accrediteranno, a loro volta, mediante buoni di subanticipazione, ai capi degli istituti e dei servizi facenti parte dei centri, secondo le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere ai pagamenti relativi alle spese di competenza dei medesimi.

     Delle subanticipazioni i capi degli istituti o servizi dovranno, di volta in volta, rendere conto ai direttori dei rispettivi centri di rieducazione.

     Ai pagamenti relativi alle spese di competenza dei centri di rieducazione sarà provveduto dai direttori dei centri medesimi con ordinativi emessi, sulle somme loro accreditate, ai sensi del primo comma.

 

          Art. 20.

     I provvedimenti di impegno di spesa emessi dai direttori dei centri di rieducazione e dai capi degli istituti o servizi che ne fanno parte, nonchè dagli ispettori distrettuali nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 12 e 14 del presente decreto, nonchè i buoni di subanticipazione e gli ordinativi di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti a controllo preventivo.

     A tale effetto, e fino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa sistemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti ed i titoli di spesa anzidetti saranno comunicati, perché provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37, (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164) agli uffici speciali di ragioneria, nonchè alla sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa che provvedono al controllo degli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

     Agli stessi uffici ed organi saranno trasmessi per i prescritti controlli di rispettiva competenza i rendiconti compilati dai direttori dei centri di rieducazione dei minorenni distintamente, a seconda che trattisi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o di spese effettuate mediante subanticipazioni.

     Copia dei frontespizi dei rendiconti medesimi sarà trasmessa alla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia e da questa all'ufficio di controllo della sede centrale della Corte dei conti per il discarico dei conti correnti.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.