§ 71.2.a - Legge 27 maggio 1935, n. 835.
Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:27/05/1935
Numero:835


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni, con le seguenti [...]


§ 71.2.a - Legge 27 maggio 1935, n. 835.

Conversione in legge, con modificazioni del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni.

(G.U. 12 giugno 1935, n. 137).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni, con le seguenti modificazioni:

     Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni spetta di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e perciò a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denuncie, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18".

     All'art. 12, primo comma, le parole: "ogni quinquennio" sono sostituite dalle altre: "ogni triennio".

     Il primo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

     "Sono di competenza del tribunale per i minorenni o del presidente di esso i provvedimenti che le leggi vigenti deferiscono alla competenza del tribunale o del presidente relativi: all'esercizio della patria potestà o della tutela, preveduti negli articoli 221, 222, 223, 233, 271 e 279 del codice civile; alla impugnazione avverso la deliberazione del consiglio di famiglia, nella ipotesi preveduta nell'art. 278; alla interdizione del minore emancipato o del minore non emancipato nell'ultimo anno della minore età, preveduti negli articoli 324 e 325 dello stesso codice; all'esercizio del commercio da parte dei minori, indicati negli articoli 12 e 15 del codice di commercio; all'ammissione nei manicomi degli alienati minori degli anni 21 e al loro licenziamento dai manicomi stessi, a termini degli articoli 2 e 3 della legge 14 febbraio 1904, n. 36".