Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 12/11/2009 |
Numero: | 7 |
§ 80.5.770 - Circolare 12 novembre 2009, n. 7.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia.
(G.U. 19 febbraio 2010, n. 41)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI [1]
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il
Il provvedimento normativo contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti. In disparte l'analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sarà oggetto di successivi approfondimenti, considerato l'impegno profuso sin dall'inizio del mandato nel contrastare l'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare già ora l'attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.
In proposito, l'art. 69 del decreto legislativo n. 150 ha introdotto nel corpo del
«5. L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».
Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale già introdotta con l'art. 71, comma 3, del
Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l'effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l'amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento. Infatti, il tentativo di effettuare l'accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico della struttura competente potrebbe configurarsi come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto, in assenza del dipendente, potrebbe non avere lo scopo di convalidare la prognosi. Possono rientrare inoltre nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti ad esempio da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell'iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'amministrazione è tenuta a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione.
Il comma 5 in esame fa poi rinvio ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per determinare le fasce orarie di reperibilità entro le quali debbono essere effettuate le visite di controllo. In proposito, la materia è stata oggetto di successivi interventi normativi. Infatti, l'originario comma 3 dell'art. 71 del
Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che con l'adozione del decreto ministeriale si intende ampliare il regime delle fasce orarie di reperibilità e quindi gli orari nell'ambito dei quali il controllo può avvenire, ma contestualmente introdurre delle deroghe all'obbligo di reperibilità in considerazione di specifiche situazioni anche in relazione a stati patologici particolari.
Si segnala infine che nel contesto più generale della responsabilizzazione dei dirigenti, obiettivo perseguito con l'approvazione della riforma contenuta nel
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 129
[1] Così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2010, n. 45.