§ 80.5.764 - D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178.
Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/12/2009
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Natura e finalità
Art. 3.  Compiti
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Il Comitato di programmazione
Art. 6.  Il Comitato di gestione
Art. 7.  Il Presidente
Art. 8.  (Segretario generale)
Art. 9.  Responsabili di settore
Art. 10.  I docenti della scuola
Art. 11.  Altri incarichi
Art. 12.  Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Art. 13.  Personale non docente
Art. 14.  Trattamento economico
Art. 15.  Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario
Art. 16.  Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola
Art. 17.  Norme suppletive e comparto di contrattazione
Art. 18.  Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi
Art. 19.  Abrogazioni


§ 80.5.764 - D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 178. [1]

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(G.U. 14 dicembre 2009, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile, ed in particolare l'articolo 24 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 novembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

 

     Art. 2. Natura e finalità

     1. La Scuola, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un'istituzione di alta formazione e ricerca che ha lo scopo di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione con l'obiettivo generale di fare della pubblica amministrazione un fattore di competitività del sistema economico e produttivo italiano.

     2. La missione della Scuola è quella di svolgere attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di:

     a) promuovere e diffondere la cultura dell'efficacia e dell'efficienza nella pubblica amministrazione anche mediante la diffusione delle metodologie del controllo di gestione e della contabilità economica;

     b) promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione centrale;

     c) promuovere e diffondere le metodologie ed i processi di valutazione dei risultati nella pubblica amministrazione;

     d) promuovere e sostenere l'internazionalizzazione della pubblica amministrazione nella sua capacità di interagire con le amministrazioni di altri Paesi, con le organizzazioni internazionali e sovranazionali e di governare, nei rispettivi ambiti, la partecipazione ai processi di globalizzazione;

     e) promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

     f) promuovere e sostenere l'adozione di metodologie avanzate di insegnamento a distanza in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

     f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [2].

     3. La Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie. La Scuola è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

     Art. 3. Compiti

     1. Per adempiere alla missione di cui all'articolo 2 la Scuola articola le proprie attività nell'ambito delle seguenti competenze principali:

     a) attività di formazione, selezione e reclutamento dei dirigenti e funzionari dello Stato in base alla legislazione vigente;

     b) organizzazione della formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15;

     c) attività di formazione e aggiornamento legata ai processi di riforma ed innovazione diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali;

     d) attività di formazione ed aggiornamento, in base a convenzioni e con tutti gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la pubblica amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche, nonchè con il settore privato;

     e) attività di formazione, su richiesta, diretta a funzionari di altri paesi in un quadro di cooperazione internazionale;

     e-bis) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [3];

     f) attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione che coinvolga la dirigenza e su altri temi funzionali, in relazione ai suoi effetti sull'economia e la società, anche in collaborazione con università e istituti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private;

     g) attività di ricerca, analisi e consulenza sulla metodologia e sui criteri di valutazione della formazione offerta alla pubblica amministrazione da istituzioni pubbliche e private;

     h) attività di pubblicazione e diffusione di materiali didattici e di ricerca attraverso strumenti editoriali sia interni che esterni, con preferenza dell'uso dell'e-editing;

     i) attività di valutazione, validazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e attività di monitoraggio;

     l) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze nell'ambito di tutte le attività di competenza della Scuola;

     m) sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     n) ogni altra competenza attribuita dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione in funzione del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

     2. La Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonchè stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

     3. La Scuola rilascia titoli post laurea di alta professionalità.

     3-bis. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonchè di integrare il sistema della formazione universitaria, postuniversitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella pubblica amministrazione, la Scuola può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [4].

     3-ter. La Scuola, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'ateneo di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della pubblica amministrazione, in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [5].

 

     Art. 4. Organi

     1. Sono organi della Scuola:

     a) [il Comitato di programmazione] [6];

     b) il Comitato di gestione;

     c) il Presidente;

     c-bis) il Vicepresidente, se nominato [7].

 

     Art. 5. Il Comitato di programmazione [8]

     [1. Il Comitato di programmazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tal fine delegato.

     2. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:

     a) approva il piano strategico triennale della Scuola;

     b) valuta la qualità ed i risultati dell'attività formativa e di ricerca;

     c) fornisce indirizzi sull'attività scientifica della Scuola.

     3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente.

     4. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.]

 

     Art. 6. Il Comitato di gestione [9]

     1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo [10].

     2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonchè il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'art. 15; viene sentito dal Segretario generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

     3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.

 

     Art. 7. Il Presidente

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca [11].

     2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti [12].

     3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario generale e sentito il Comitato scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario generale, sentito il Comitato scientifico [13].

     4. Il Presidente si avvale di un Comitato scientifico consultivo, da lui presieduto, composto da rappresentanti di altre Scuole nazionali ed internazionali, pubbliche e private; da studiosi di chiara fama; da alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche e disciplinato con delibera del Comitato di gestione. Il Comitato scientifico consultivo è nominato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Presidente della Scuola. Il Comitato scientifico consultivo svolge funzioni consultive nelle materie che il Presidente intende sottoporre alla sua attenzione e favorisce il raccordo tra le attività formative della Scuola e di altri istituti di alta formazione nazionali ed internazionali. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti, compensi ovvero rimborsi di qualsiasi tipo.

     4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente [14].

     4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolta a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni [15].

 

     Art. 8. (Segretario generale) [16]

     1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato [17].

     2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario generale:

     a) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;

     b) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;

     c) sovraintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;

     d) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonchè il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'art. 15, comma 1, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 5;

     e) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     f) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

     g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

     h) nomina i dirigenti della Scuola.

 

Capo III

 

     Art. 9. Responsabili di settore

     1. La Scuola è strutturata in settori di attività per un numero massimo di quattro.

     2. I responsabili di ciascun settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del Presidente. Essi sono scelti tra professori universitari o soggetti equiparati.

     3. Ai responsabili di settore sono attribuiti specifici ambiti di attività organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. Essi esercitano funzioni di coordinamento tecnico-operativo del settore loro affidato. Per gli aspetti di natura amministrativa e finanziaria si raccordano funzionalmente con il Segretario generale.

     4. La durata degli incarichi dei responsabili di settore è stabilita dal Presidente, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.

     5. I responsabili di settore sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

 

     Art. 10. I docenti della scuola

     1. I docenti a tempo pieno della Scuola sono nominati dal Presidente, sentito il Comitato di gestione, in numero non superiore a trenta, con propria delibera, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per un periodo non superiore a due anni rinnovabile. Essi sono scelti tra professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari e tra altri soggetti, anche stranieri, in possesso di elevata e comprovata qualificazione professionale, secondo criteri oggettivi di individuazione stabiliti nelle delibere di cui all'articolo 15. Per l'espletamento dei suddetti incarichi i docenti sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

     2. I docenti a tempo pieno della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico conservano il trattamento economico in godimento.

     3. La Scuola si avvale, inoltre, di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento e può conferire a persone di comprovata professionalità incarichi finalizzati allo svolgimento di ricerche e studi.

     4. [I docenti incaricati di cui al comma 3 sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, nonchè tra esperti di comprovata professionalità anche stranieri] [18].

     5. Gli incarichi temporanei di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti dal Presidente, sentiti il Segretario generale e i responsabili di settore, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina.

 

     Art. 11. Altri incarichi

     1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca.

     1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 marzo 2023, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative [19].

     1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente [20].

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dal Presidente, sentito il Segretario generale.

     2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere prioritariamente valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023 [21].

 

     Art. 12. Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione

     1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale [22].

     2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata o di un polo formativo avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato [23].

     2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della Scuola quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente [24].

     3. [A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal Presidente, sentito il Dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato] [25].

     4. [In caso di limitati compiti di coordinamento occorrenti per il funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola] [26].

     5. [I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede] [27].

 

     Art. 13. Personale non docente

     1. Il contingente del personale non docente assegnato alla Scuola rientra nella dotazione organica, dirigenziale e non, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1 [28].

     2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023 [29].

     2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [30].

     2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro [31].

     2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi [32].

     2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 [33].

     2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023 [34].

     2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente [35].

 

     Art. 14. Trattamento economico

     1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [36].

     1-bis. [Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti della vigente normativa] [37].

     1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023 [38].

     2. I responsabili di settore conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di funzione stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola con le delibere di cui all'articolo 15, comma 1.

 

     Art. 15. Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario

     1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento [39].

     2. Le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato.

     3. La Scuola provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti didattici da essa gestiti nei limiti delle somme stanziate dal bilancio dello Stato, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e delle entrate che affluiscono direttamente sul conto di tesoreria speciale per l'attività resa in convenzione e con oneri a carico dei committenti ai sensi dell'art. 16. I fondi sono utilizzati mediante un conto di contabilità speciale [40].

     4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sugli atti comportanti spesa è esercitato dall'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, è approvato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento contabile e finanziario della Scuola.

 

     Art. 16. Entrate, programmazione e dotazione finanziaria della Scuola

     1. Le entrate della Scuola, iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione, sono costituite:

     a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;

     b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;

     c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

     d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

     e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno;

     f) da attività di assistenza tecnica e di formazione commissionate da Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonchè da organismi internazionali;

     g) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;

     h) dalle entrate per partite di giro.

     2. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Presidente, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, sottopone per l'approvazione al Comitato di gestione un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione, il programma è trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione.

     3. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche grazie all'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, e a risorse finanziarie derivanti dalla vendita di servizi, da quote di iscrizione ai corsi e da altre attività generatrici di reddito, nonchè derivanti da donazioni e liberalità.

     4. Sono in ogni caso a carico del contributo finanziario ordinario dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi.

     5. In caso di entrate finalizzate alla realizzazione di programmi, progetti nonchè di specifiche finalità previste per legge, ove non diversamente disposto, con deliberazione motivata del Comitato di gestione è determinata una quota da destinare alle connesse esigenze di funzionamento secondo criteri fissati con apposita delibera.

     6. I bilanci preventivi e consuntivi vengono trasmessi, entro dieci giorni dalla deliberazione del Comitato di gestione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri [41].

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Norme suppletive e comparto di contrattazione

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. La Scuola rientra nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 18. Diritti di proprietà intellettuale ed attività per conto terzi

     1. Su proposta del Presidente, d'intesa con il Segretario generale, con delibera del Comitato di gestione, sono disciplinati i diritti derivanti da opere dell'ingegno, sviluppate nello svolgimento delle attività istituzionali in base alla normativa vigente [42].

     2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, sono altresì definiti le modalità ed i criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni per conto terzi.

 

     Art. 19. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono abrogati.


[1] Nel presente decreto le parole «dirigente amministrativo» sono state sostituite da: «Segretario generale» e le parole «e l'innovazione» sono soppresse per effetto dell'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[3] Lettera inserita dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[5] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[6] Lettera abrogata dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e così sostituita dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[9] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[14] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[15] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[16] Articolo sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[17] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[18] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[19] Comma inserito dall'art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

[20] Comma inserito dall'art. 1, comma 128, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[21] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 e così modificato dall'art. 9 del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

[22] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[23] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[24] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[25] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[26] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[27] Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[28] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[29] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[30] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[31] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[32] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[33] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[34] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[35] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[36] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[37] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e abrogato dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[38] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[39] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

[40] Comma così modificato dall'art. 18 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[41] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[42] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.