§ 80.5.731 - D.M. 19 dicembre 2008, n. 221.
Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/12/2008
Numero:221


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4, comma 4, del D.M. 13 luglio 2002, n. 196, la parola «trentesimi» è sostituita con «centesimi»


§ 80.5.731 - D.M. 19 dicembre 2008, n. 221.

Regolamento recante modificazione all'articolo 4, comma 4, del decreto 13 luglio 2002, n. 196 «Regolamento recante modalità di svolgimento del corso biennale di formazione del personale della carriera prefettizia».

(G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 luglio 2002, n. 196, di seguito denominato «decreto», con il quale è adottato il regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;

     Considerato che l'articolo 4, comma 4, del suddetto decreto ministeriale prevede che al termine del ciclo formativo la valutazione complessiva formulata per ciascun funzionario dalla commissione giudicatrice sia espressa in trentesimi;

     Considerato che l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2007, n. 39, nell'introdurre modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, ha fissato, invece, in centesimi la valutazione delle prove concorsuali per l'accesso alle qualifiche iniziali della carriera prefettizia;

     Ravvisata, quindi, l'opportunità, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento, di rendere omogenei i punteggi di valutazione relativi alle prove di concorso con quelli formulati al termine del ciclo formativo, prevedendo che anche questi ultimi siano espressi in centesimi;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

     Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4, comma 4, del D.M. 13 luglio 2002, n. 196, la parola «trentesimi» è sostituita con «centesimi».

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 309