§ 80.5.339 – L. 17 novembre 1978, n. 715.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:17/11/1978
Numero:715


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa
Art. 2.      Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle [...]
Art. 3.      Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento [...]
Art. 4.      Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con [...]
Art. 5.      Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del [...]
Art. 6.      Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto [...]
Art. 7.      La misura oraria dell'indennità di servizio notturno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e [...]
Art. 8. 
Art. 9.      All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 80.5.339 – L. 17 novembre 1978, n. 715.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 21 novembre 1979, n. 325).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 155.000 milioni per l'anno finanziario 1978 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo del 23 dicembre 1977 e di quelli sottoscritti con le note aggiuntive del 14 aprile e del 3 luglio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la corresponsione alle categorie di dipendenti indicate nel decreto medesimo, con effetto dal 1° gennaio 1978, di una somma di L. 10.000 mensili a titolo di acconto sui miglioramenti economici derivanti dal nuovo ordinamento del personale e di una integrazione della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno 1978 e fino all'entrata in vigore del predetto ordinamento;

     b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della presente legge.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste dai successivi articoli della stessa legge e quelle di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

 

          Art. 2.

     Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, del personale dirigente delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, escluso quello delle restanti aziende autonome, nonchè, se provvisti di trattamento dirigenziale, dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, dei direttori e direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e dei segretari comunali e provinciali è integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente art. 1, di L. 45.000.

 

          Art. 3.

     Con le stesse modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, agli ufficiali, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti provvisti del trattamento economico di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, escluso il personale militare di leva, è corrisposta a partire dal 1° gennaio 1978 una somma di L. 10.000 mensili.

     Con effetto dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità per le categorie di personale di cui al precedente comma è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente art. 1, di L. 35.000 e di una mensilità dell'assegno perequativo previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

 

          Art. 4.

     Con la stessa decorrenza e modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1 della presente legge, i miglioramenti economici concessi ai dipendenti civili dello Stato con lo stesso articolo sono estesi al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

     A decorrere dall'anno 1978, l'importo della tredicesima mensilità del personale dirigente dell'Istituto centrale di statistica è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente art. 1, di una somma di L. 45.000.

 

          Art. 5.

     Fino all'attuazione del nuovo ordinamento del personale, nei confronti dei dipendenti dello Stato indicati nella presente legge, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza si considera la base pensionabile vigente al 31 dicembre 1977.

     Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonchè dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, si considera la retribuzione computabile con l'esclusione dell'acconto di L. 10.000 di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'art. 1 della presente legge, nonchè al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista l'esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, è corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.

     Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi.

 

          Art. 7.

     La misura oraria dell'indennità di servizio notturno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, è elevata a L. 400.

     L'indennità di cui al primo comma è estesa, con i medesimi criteri e modalità, al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica.

     Restano salve le misure più elevate previste da particolari disposizioni di legge.

 

          Art. 8. [1]

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 155.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.